Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25783 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25783 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona della Sostituta. Proc. NOME COGNOME, con le quali è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 20 febbraio 2024, con la quale è stata rigettata l’impugnazione proposta dallo stesso avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, disposta dal Gip del Tribunale di Milano in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui agli art. 74, commi 1, 2, e 3, 73, comma 4, d.P.R. 309/1990.
Al riguardo, si premette che, in origine, il Gip del Tribunale di Teramo, con ordinanza del 20 ottobre 2023, pur rigettando la richiesta di convalida del fermo per insussistenza del pericolo di fuga, ha applicato la custodia cautelare in carcere, ravvisando il pericolo di reiterazione del reato. Il Gip del Tribunale di Teramo ha altresì dichiarato la propria incompetenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Milano, e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di Milano.
Il GIP del Tribunale indicato competente, ha disposto la custodia cautelare in carcere, ponendo a fondamento della decisione l’esigenza cautelare già esclusa dal Giudice dichiaratosi incompetente, valutando i contrapposti elementi già evidenziati dalle parti.
NOME COGNOME, in sede di riesame innanzi al Tribunale di Milano, ha eccepito l’inefficacia del titolo cautelare a causa della mancata rinnovazione dell’interrogatorio di garanzia che il Gip del Tribunale di Milano avrebbe dovuto effettuare, avendo ravvisato esigenze cautelari differenti rispetto a quelle indicate dal Gip di Teramo in sede di convalida del fermo. Pertanto, con l’atto di impugnazione, ha dedotto la mancata celebrazione dell’interrogatorio di garanzia innanzi al Gip del Tribunale di Milano e l’inefficacia dell’ordinanza genetica applicativa della misura cautelare.
Il Tribunale del Riesame ha rigettato l’impugnazione, rilevando che la rinnovazione dell’interrogatorio era stata legittimamente omessa, in applicazione del principio secondo il quale la rinnovazione si rende necessaria solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omessa quando il giudice si limiti ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti (in conformità con S.U. n. 28270 del 24 aprile 204, NOME; Sez. 2, n. 26904 del 21 aprile 207, COGNOME). Peraltro, l’eventuale inefficacia di una misura cautelare emessa ai sensi dell’art. 27 cod.proc.pen., in relazione ad una pluralità di reati, conseguente al mancato espletamento dell’interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti reato rispetto ai quali sia stato omesso il già menzionato adempimento (Sez. 6, n. 2057 del 20.2.2017), sicché, ove il mancato interrogatorio determini la perdita di
efficacia della misura cautelare adottata in rinnovazione, non essendoci un principio di unicità ed indissolubilità dell’ordinanza cautelare, l’inefficaci colpirebbe solo la parte viziata, restando valida la restante ( Sez.3, n. 3512 del 16.10.1996, COGNOME). Analogamente, con riferimento alla sopravvenuta contestazione di nuove esigenze cautelari (SEz. 6, n. 35887 del 2 luglio 2004, COGNOME).
Il ricorso per cassazione è affidato ad un motivo.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge, posto che il giudice a quo ha ritenuto, erroneamente, infondata l’eccezione di inefficacia dell’ordinanza cautelare per essere stata omessa la rinnovazione dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che il Gip del Tribunale di Milano ha rettificato la valutazione del giudice dichiaratosi incompetente, ravvisando il pericolo di fuga che invece il Gip del Tribunale di Teramo aveva negato in sede di emissione della misura cautelare. Tale differente valutazione comporta la necessità di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del Gip del Tribunale di Milano, onde permettere all’indagato di svolgere le sue difese, interrogatorio che è stato invece omesso.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza è infondata.
Il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 294302-309 cod. proc. pen. per omesso interrogatorio dell’imputato in sede di convalida all’esito della dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva originariamente emesso la misura.
Il ricorso non si misura con la parte della motivazione dell’ordinanza impugnata che ha correttamente ha fatto richiamo al principio espresso da Sez. 6, n. 3588 del 2 luglio 2004, COGNOME, e che supera del tutto la questione relativa all’applicazione della sentenza S.U. COGNOME del 2001.
Sostiene il ricorrente che il secondo giudice, avendo aggiunto alle esigenze cautelari già contestate dal primo giudice, riferite al pericolo di reiterazione delle condotte criminose, anche quelle riguardanti il pericolo di fuga, avrebbe dovuto nei termini prescritti procedere a nuovo interrogatorio, secondo quanto chiaramente stabilito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 39618 del 2001, secondo cui le misure cautelari disposte, a norma dell’art. 27 c.p.p., da un giudice, dichiaratosi contestualmente o successivamente incompetente, non perdono efficacia per il mancato espletamento di un nuovo interrogatorio di garanzia da parte del giudice competente il quale abbia emesso nel termine stabilito una propria ordinanza, sempre che non siano stati contestati
all’indagato o all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente ( S. U., n. 39618, 26/09/2001, RV, 219975, COGNOME).
4. L’ordinanza del Tribunale del riesame, oltre a disconoscere che ci sia stata la valutazione di elementi nuovi con conseguente necessità di nuovo interrogatorio, ha utilizzato l’ulteriore argomento, esaminato dalla citata Sez.6 n. 35887 del 2004, relativo al caso (diverso da quello riguardante la sussistenza dei gravi indizi) in cui l’ordinanza cautelare impugnata abbia individuato ulteriori esigenze cautelari, che non modificano neppure in parte quelle ravvisate dal primo giudice, ma soltanto si aggiungono ad esse.
Come appunto affermato da Sez.6, n. 35887 del 2004, mentre è del tutto ovvio che la rappresentazione di gravi indizi e/o di esigenze cautelari anche solo in parte diversi da quelli originariamente contestati all’indagato, debba essere sottoposta a verifica, attraverso un nuovo interrogatorio, che consenta all’indagato di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, la mera rappresentazione di ulteriori esigenze cautelari, che solo si aggiungano alle originarie e persistenti esigenze, si pone sul diverso e generale principio di conservazione degli atti e sul potere di caducazione parziale del provvedimento.
In questo solco si inserisce l’orientamento giurisprudenziale seguito dal tribunale del riesame, secondo cui “Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l’obbligo di interrogare nuovamente l’indagato ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell’art. 302 cod. proc. pen., limitatamente, però, a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il già menzionato adempimento; non esiste infatti il principio dell’unicità ed indissolubilit dell’ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata” (cfr. fra le altre, Cass. 3512, RV 206285, 16/10/1996, Sez. 3, Tsangeris ed altro).
I due principi giurisprudenziali rilevanti, dunque, non risultano collidenti ma devono essere coordinati tra di loro. Occorre accertare l’autonomia funzionale delle singole parti di contestazione: la premessa comune, da cui muovono ambedue le decisioni, e che deve essere in questa sede ribadita, è che solo le contestazioni per le quali l’indagato sia stato sottoposto ad interrogatorio di
garanzia possono preservare la misura cautelare dalla sanzione di inefficacia di cui all’art. 302 c.p.p..
Giungendo all’esame del presente caso, si rileva che il Tribunale del riesame ha correttamente verificato che la parte aggiunta dal secondo giudice, riguardando il pericolo di fuga e non modificando neppure in parte le persistenti esigenze cautelari relative al pericolo di recidiva, si presenta del tutto autonoma rispetto alla originaria contestazione e non ne intacca la portata probatoria. Altrettanto congruamente, il tribunale del riesame ha precisato che la parte di misura cautelare in grado di sopravvivere sia quella che ha formato oggetto di interrogatorio di garanzia, senza alcuna sopravvenuta modificazione. Non è dato, pertanto, riscontrare né un contrasto con la richiamata decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione, ne’ alcun vizio di motivazione in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deile spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024.