Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16945 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LODI il 19/11/1999
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunal Milano, in funzione di Tribunale del riesame, che il giorno 11/10/2024 ha confermato l’ordi di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini pre del Tribunale di Lodi in relazione ad una pluralità di rapine aggravate e ad un tent aggravato.
Il ricorso è stato affidato ad un unico sostanziale motivo di impugnazione con il ricorrente, dichiarando di non voler “entrare nel merito della gravità indiziaria e/dell di cautela”, ha dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 149 comma 2, 293 1-ter e comma 2, 294 e 178 lett. C) cod. proc. pen., nonché 111 Cost. ed il vizio di motiva con riferimento alla mancata notifica dell’avviso di deposito degli atti di esecuzione del ed alla violazione del diritto di difesa in relazione al mancato rispetto del termine m consentire a questa di partecipare attivamente all’interrogatorio di garanzia in a disponibilità degli atti.
Assume il ricorrente che, a fronte di un’esecuzione della misura in data 17/10/2024, la aveva ricevuto dall’ufficio G.I.P. di Lodi soltanto il 18/10/2024, alle ore 14,20, dell’avviso per l’interrogatorio del giorno successivo, fissato alle ore 9,00 nella casa ci di Cremona, senza mai ricevere la notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza cautelar quindi dedotto un insieme di circostanze che non avevano consentito al difensore di raggiu quei luoghi in tempo utile per approntare adeguata difesa ovvero di trovare un so processuale. Il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame erroneamente avrebbe r che la difesa non abbia chiesto un differimento dell’interrogatorio né tentato di avvale sostituto processuale, e deduce che il Tribunale nemmeno aveva tenuto conto dell’impossi per il difensore, con studio legale in Calabria, di chiedere ed estrapolare copia depositati, arrivando alle ore 8,00 del 19/10/2024 all’aeroporto di Linate, con l’ufficio Tribunale di Lodi che apriva al pubblico alle ore 9,00, ossia nel medesimo orario fis l’interrogatorio nel carcere di Cremona.
Con requisitoria scritta del 28/12/2024 il pubblico ministero, nella persona del So Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente osservato, infatti, che l’interrogatorio della persona sottoposta a cautelare, prescritto dall’art. 294 cod. proc. pen., è viziato da nullità quando no preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma 3 dell’art. 293 codice, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa pres
caso di specie, però, non risulta in alcun modo dedotto dal ricorrente l’omesso deposit atti, che integrerebbe una nullità a carattere intermedio, e dunque deducibile solo compimento dell’atto, che comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. proc. pen., bensì soltanto l’omessa notifica dell’avviso di tale deposito.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, però, la noti dell’avviso al difensore dell’intervenuto deposito degli atti non condiziona la dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l’eventuale impugnazion provvedimento cautelare (Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231349-01).
Il difensore censura anche la ristrettezza del termine per comparire e l’asserita impos di approntare un’adeguata difesa, ma dall’ordinanza impugnata e dalla stessa esposizion fatti di cui al ricorso emerge invece che, a seguito dell’esecuzione della misura cautelar 17/09/2024, il decreto di fissazione dell’interrogatorio veniva notificato via pec al dif data 18/09/2024, alle ore 14,18, giorno precedente a quello fissato per il compimento de (19/09/2024, ore 9,00).
Con pec inviata al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona il 18/09/ alle ore 17,58, il difensore, comunicando di voler presenziare all’interrogatorio, chied cortesia di poter attendere almeno il tempo necessario per aggiungere da Linate il carc Cremona nelle normali condizioni di traffico”, comunicazione correttamente interpret dall’ordinanza impugnata – come evidentemente anche dal Giudice per le indagini prelimin procedente – come richiesta di un mero differimento dell’orario dell’interrogatorio, che aveva inizio alle ore 10,08 presso la Casa Circondariale di Cremona, alla presenza del dife
In relazione alla dedotta ristrettezza del termine per comparire ed approntare la pertanto, deve ritenersi determinante il rilievo che il difensore è stato presente all’int e non ha eccepito alcunché, né ha avanzato motivata richiesta di differimento dell’atto.
In tema di interrogatorio cosiddetto “di garanzia”, infatti, mancando disposizioni “ad hoc”, e non potendo applicarsi analogicamente – per diversità di “ratio” i termini previsti per attività di diversa natura, deve ritenersi valido ed efficace, perché tempestivo, l’avviso che abbi il difensore nelle condizioni di intervenire (eventualmente a mezzo di un sostituto) o di c che l’atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua prese 1, n. 34930 del 15/03/2011, Buono, Rv. 251485-01).
La lesione del diritto di difesa per la ristrettezza del termine intercorrente tra l’ compimento dell’atto, in definitiva, deve essere valutata verificando se, in concreto, il d abbia avuto la possibilità di esercitare il suo mandato, tenuto conto della distanza tra ove svolge la sua attività e quello in cui l’atto si compie, della disponibilità e rapidit di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell’interro nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nom sostituti (così, Sez. 5, n. 722 del 26/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282466applicazione del principio, la Corte ha escluso la denunciata violazione in un caso in cui era stato notificato al difensore il giorno precedente a quello del compimento dell’interro
svolto in località raggiungibile anche con il mezzo aereo, in assenza di una rich differimento).
Essendosi svolto l’interrogatorio di garanzia alla presenza del difensore e, nel d un’istanza di differimento dell’atto, pertanto, non rileva l’assunto difensivo – peraltro
documentato in questa sede, come richiederebbe il rispetto del principio di autosufficien ricorso – secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dall’ordinanza impugnata, il dif
avrebbe anche contattato un collega del foro di Lodi per chiedere di essere sost verificandone l’indisponibilità.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
1-ter,
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att. cod. proc.
pen.
Così deliberato in camera di consiglio, il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME