Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31666 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31666 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Melito di Napoli il 26/06/1973
avverso l ‘ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di Napoli
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentito il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 maggio 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 6 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell’art. 416 -bis .1, cod. pen.
Avverso l ‘ordinanza collegiale propone ricorso per cassazione l’i ndagato, tramite il difensore di fiducia sulla base di un unico e articolato motivo.
Premesso di essere stato arrestato il 18 aprile 2025 e di aver nominato il giorno successivo difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME con dichiarazione
pervenuta all’ufficio giudiziario in pari data, il ricorrente deduce che l’udienza di convalida si era tenuta il 21 aprile 2025, senza previo avviso di comparizione al suddetto difensore , al quale era stata comunicata solo l’ordinanza di convalida e di applicazione della misura cautelare; che tale omissione integra una nullità assoluta insanabile, eccepita in sede di riesame; che il tribunale, pur riconoscendo che l’omesso avviso al difensore nominato costituisce causa di nullità di carattere assoluto ex art. 179 cod. proc. pen. dell’udienza di convalida e del relativo provvedimento conclusivo, aveva tuttavia ritenuto che il vizio in questione non era direttamente pertinente all ‘efficacia della misura e che la mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida con lo specifico rimedio del ricorso per cassazione aveva precluso la possibilità di far valere quel vizio nella fase processuale, autonoma e successiva, relativa all’applicazione della custodia cautelare.
Il Tribunale, tuttavia, ad avviso della difesa, non aveva considerato che con l’ ordinanza emessa in data 21 aprile 2025, di con valida dell’arresto e di applicazione della misura, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti all’ autorità giudiziaria distrettuale e che, con provvedimento del 6 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva confermato la misura cautelare, ritenendo di non dover procedere ad interrogatorio di garanzia, senza valutare che quello espletato in sede di convalida dell’arresto era nullo e non poteva avere efficacia ai fini del mantenimento dello stato custodiale, disposto dal giudice competente entro il termine di cui a ll’art. 27 cod. proc. pen.
Sul presupposto che la nullità derivante dal mancato avviso al difensore per l’interrogatorio dell’arrestato integri una nullità a regime intermedio e che tale vizio era stato eccepita con l’istanza di riesame, il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, ancorché corretto nelle sue premesse in diritto.
Afferma il Tribunale nel provvedimento impugnato che è indubbio che l’omesso avviso al difensore di fiducia del COGNOME, già nominato al momento della fissazione dell’udienza di convalida , abbia determinato la nullità, di carattere assoluto, dell’udienza di convalida e del relativo provvedimento conclusivo, come pure, in applicazione del disposto d ell’art. 185 cod. proc. pen., dei provvedimenti adottati nel corso dell’udienza stessa. Sostiene altresì che tale vizio andava necessariamente azionato attraverso lo specifico rimedio ex art. 391, comma 4,
cod. proc. pen., del ricorso per cassazione avverso il provvedimento conclusivo dell’udienza di convalida e che, preclusa l’impugnazione per mancato esperimento della stessa, non incide sull’efficacia della misura cautelare , in ragione dell’autonomia della fase di convalida dell’arresto o del fermo rispetto a quelle successive.
Se è corretto affermare che la nullità dell’interrogatorio di garanzia in sede di udienza di convalida dell’arresto non determina la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere -proprio perché questa è provvedimento distinto ed autonomo rispetto a quello di convalida -è altresì indubbio che permane la necessità di compiere un valido interrogatorio di garanzia nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura (Sez. 6, n. 29214 del 06/07/2021, COGNOME, Rv. 281826-01; Sez. 6, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258993-01); interrogatorio che nel caso di specie non è stato espletato né dal giudice dichiaratosi incompetente né dal gip che, ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. , ha confermato il provvedimento cautelare odiernamente impugnato.
Dunque, qualora l’interrogatorio espletato in sede di udienza di convalida sia nullo, il titolo custodiale è legittimamente emesso ma il Giudice per le indagini preliminari è tenuto ad espletare l’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 cod. proc. pen., proprio perché, in applicazione del principio generale quod nullum est nullum producit effectum , non è giuridicamente possibile tener conto dell’interrogatorio affetto da nullità e si applicano quindi le regole generali in tema di esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale di cui all’art. 291 e seg. cod. proc. pen. Ne deriva che, ove l’interrogatorio di garanzia non venga esperito nel termine previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., la custodia cautelare perde efficacia, a norma dell’art. 302 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 837 del 04/03/1991, Bottone, Rv. 190043-01).
Trattasi di stabilire quale sia il rimedio per far valere l’ineffica cia della misura, oggetto dell’ unica censura sottoposta con il ricorso per cassazione in esame, non essendo state prospettate altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato: rimedio erroneamente individuato nel l’istanza di riesame.
Va ribadito a riguardo che esulano dall’ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida: tali questioni, inerendo a vicende che prescindono del tutto dall’ordinanza oggetto di gravame, si risolvono in vizi processuali che non possono inficiare l’intrinseca legittimità di
quest’ultima (alla cui verifica soltanto è legittimato il giudice del riesame), ma, operando sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l’estinzione automatica che deve essere richiesta al giudice delle indagini preliminari e disposta all’esito di un distinto subprocedimento (con l’ordinanza specificamente prevista dall’art. 306 cod. proc. pen., appellabile ex art. 310 stesso codice).
4.1. Si richiama a tal fine l’ampia e condivisibile motivazione di cui a Sez. 2, n. 5376 del 07/10/2022, dep. 2023, COGNOME, non mass. che, prendendo le mosse da una non recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, COGNOME, Rv. 202015) e ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia, ha elaborato il principio di diritto -in questa sede riaffermato -secondo cui ‹‹ nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d’ufficio, la questione inerente all’inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in udienza di convalida ex art. 391 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato. Di conseguenza, la predetta questione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.».
4.2. Il principio è stato ribadito anche di recente dalla Corte, precisandosi che in sede di impugnazione innanzi al tribunale del riesame non è deducibile l’inefficacia della misura cautelare personale correlata all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia, in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase successiva all’emissione ed all’applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, COGNOME, Rv. 286202-01; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, COGNOME, Rv. 271366-01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294-01; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, COGNOME, Rv. 254447-01).
Il ricorso in esame va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente , a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. , al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME