Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10942 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 10/07/2023 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale depositata dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO;
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RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l’appello del ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in relazione alla contestazione di tentata estorsione e lesioni personali nei confronti di NOME COGNOME, inefficacia causata dal mancato tempestivo espletamento dell’interrogatorio di garanzia.
Il Tribunale ha ritenuto che la misura cautelare non avesse perso efficacia in quanto l’interrogatorio di garanzia del ricorrente era stato regolarmente effettuato alla presenza di un sostituto del difensore di fiducia del ricorrente, ritenendo legittimo il rigetto dal parte del Giudice per le indagini preliminari dell’istanza di differimento dell’incombente anche tenuto conto che le ragioni di essa non risultavano adeguatamente supportate.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per non avere il Tribunale ritenuto illegittimo il rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari dell’istanza di differimento dell’interrogatorio di garanzia del ricorrente, che aveva nominato il proprio difensore di fiducia, a seguito di rinuncia al mandato di altro difensore, solo il pomeriggio precedente (alle ore 14.52 del 30 marzo 2023) rispetto al giorno dell’interrogatorio, fissato per il 31 marzo 2023 alle ore 9.30, peraltro a fronte della possibilità che il suo espletamento potesse postergarsi fino all’8 aprile successivo, stante che l’ordinanza era stata eseguita il 29 marzo, valendo quanto previsto dall’art. 294, comma 1-bis cod. proc. pen. in relazione alla misura coercitiva non detentiva applicata.
Il ricorrente ritiene sia stato violato l’art. 108 cod. proc. pen. applicabile anche alla disciplina dell’interrogatorio di garanzia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto per un motivo infondato, va rigettato.
Il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, la rinuncia o l revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l’imputato sia assistito da un nuovo difensore (di fiducia o d’ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l’assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato
che il termine a difesa è finalizzato ad assic:urare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun “vulnus” può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale) (Sez. 6, Sentenza n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093.
Applicando tale regola al caso in esame e al di là della discrezionale decisione del giudice di non concedere alla difesa, pur potendolo, il differimento dell’interrogatorio, non si rinviene alcuna violazione di legge o nullità dell’interrogatorio, in quanto l’indagato, nel caso in cui fosse stato concesso il termine a difesa al nuovo difensore di fiducia, avrebbe dovuto essere assistito dal difensore rinunciante, obbligato ad assicurare la tutela delle prerogative dell’indagato.
Nel che, il rigetto del ricorso con superamento di ogni diversa considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.
Segue la condanna alla spese del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del .3.12.2023.