Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9113 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9113 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BRINDISI nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a BRINDISI avverso l’ordinanza in data 08/10/2024 del TRIBUNALE DI LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;
a seguito di trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale..
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi impugna l’ordinanza in data 08/10/2024 del Tribunale di Lecce che, in accoglimento dell’istanza di riesame avanzata dall’indagato, ha annullato l’ordinanza in data
12/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, che aveva disposto nei confronti di COGNOME NOME l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, furto aggravato, estorsione aggravata e ricettazione.
Deduce:
1.1. Inosservanza o erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. e dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 177 cod. proc. pen.; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il pubblico ministero ricorrente premette che il tribunale ha ritenuto l’insussistenza di elementi significativi del pericolo di fuga, ossia del requisito legittimante l’emissione della misura cautelare senza la necessità di procedere al previo interrogatorio dell’indagato. Specifica che sulla base di tale rilievo il tribunale ha annullato l’ordinanza del g.i.p. per aver disposto la custodia cautelare senza procedere all’interrogatorio anticipato previsto dall’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen..
Secondo il ricorrente tale annullamento si pone in contrasto con la ratio delle norme che prevedono l’interrogatorio anticipato e dell’art. 177 cod. proc. pen, che sancisce la tassatività delle nullità processuali.
Osserva che il g.i.p. ha motivato sulla sussistenza del pericolo di fuga, così che nel caso in cui successivamente il tribunale ritenga -al contrario- l’insussistenza di tale requisito cautelare non può «di certo giungere alla declaratoria di nullità (ossia di un vizio strutturale) dell’ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc.pen. che evidentemente si pone in un’ottica di tutela di garanzia difensiva nel momento in cui richiama l’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. nella parte in cui disciplina il c.d. interrogatorio anticipato».
Secondo il ricorrente la nullità dell’ordinanza può essere dichiarata soltanto quando il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, non potendosi ampliare per analogia la nullità sancita dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevista soltanto per le ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta senza che sia preceduta dall’interrogatorio.
Aggiunge che nel caso in esame non si è concretizzata nessuna violazione delle garanzie difensive, visto che l’interrogatorio di garanzia successivo all’esecuzione della misura cautelare non ha apportato elementi di rilievo a favore dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione sollevata con il ricorso può essere così sintetizzata: può essere annullata l’ordinanza cautelare emessa senza il c.d. interrogatorio anticipato nel caso in cui il tribunale ritenga l’insussistenza del pericolo di fuga invece ritenuto dal G.i.p. con motivazione non condivisa dai giudici del riesame?
Il pubblico ministero ricorrente sostiene che l’annullamento può essere disposto soltanto nell’ipotesi in cui il g.i.p. ometta di motivare sulla sussistenza del pericolo di fuga, ma non anche nell’ipotesi in cui abbia argomentato sulla sua sussistenza con motivazione non condivisa dal tribunale in sede di riesame. Tanto sostiene richiamando il principio di tassatività delle nullità processuali, sancito dall’art. 177 cod. proc. pen., precisando che la nullità di cui all’art. 292, comma 3bis, cod. proc. pen. riguarda l’ipotesi in cui non sia stato effettuato il c.d. interrogatorio anticipato e non anche quando il tribunale ritenga non condivisibile la motivazione del g.i.p. sulla sussistenza el pericolo di fuga.
L’assunto non può essere condiviso.
L’art. 291, comma 1 -quater, cod. proc. pen., come introdotto dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (pubblicata in G.U. n. 187 del 10 agosto 2024, in vigore dal 25 agosto 2024), prevede che il giudice, prima di disporre la misura cautelare, proceda all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le ordinarie regole fissate per l’interrogatorio dagli artt. 64 e 65 c.p.p. qualora la misura sia finalizzata a soddisfare il pericolo di commissione di ulteriori reati di cui all’art 274, lett. c), cod. proc. pen..
La norma prevede la deroga a tale regola quando si proceda per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o di cui all’art. 362, comma 1 -ter, cod. proc. pen. o, comunque, per gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. La deroga è prevista altresì nel caso in cui sussista il pericolo di fuga dell’indagato ovvero di inquinamento delle prove, ai sensi dell’art. art. 274, lett. a) e b), c.p.p..
L’art. 292, comma 3 -bis, cod. proc. pen., dispone -per quello che qui interessa- che «l’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 -septies e 1 – octies del medesimo articolo».
In tale assetto normativo, dunque, l’interrogatorio anticipato si pone come pre-requisito della misura cautelare, in mancanza del quale la restrizione della libertà personale deve ritenersi illegittimamente disposta.
Il pubblico ministero sostiene che tale pre-requisito sia legittimamente derogato ogni qual volta il g.i.p. ritenga che vi sia il pericolo di fuga, risultando indif ferente se all’esito delle successive impugnazioni (davanti al tribunale del riesame
o -per ipotesi- davanti alla corte di cassazione) quel pericolo di fuga sia ritenuto o risulti insussistente.
La prospettazione del ricorrente, in realtà, sposta nell’ambito delle valutazioni soggettive del giudice un requisito che il legislatore pone -piuttosto- nell’ambito dei presupposti oggettivi richiesti per l’emissione della misura cautelare senza l’interrogatorio preventivo.
In tal senso depone il verbo utilizzato dallo stesso legislatore, là dove nel prevedere la deroga in questione richiede che il pericolo di fuga “sussista”, così facendo ricorso a un verbo che richiama alla consistenza o validità oggettiva dell’esigenza cautelare, in maniera indipendente dalle valutazioni soggettive dei giudici.
Con l’ulteriore precisazione che tale significato espressivo viene inserito in una norma che pone una deroga a una regola generale e, in quanto tale, si presenta come norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Tanto vale a dire che la regola eccezionale costituita dall’applicabilità della misura cautelare anche in assenza di interrogatorio preventivo riguarda le sole ipotesi quivi contemplate in quanto esistenti nella realtà oggettiva e non anche nella percezione soggettiva del giudice.
Con l’ulteriore considerazione che una diversa conclusione -portata al paradosso- avrebbe l’effetto di legittimare una misura cautelare pur in presenza di un pericolo di fuga nella realtà inesistente, ma arbitrariamente ritenuto dal giudice della cautela.
In ipotesi siffatte si avrebbe che le eventuali valutazioni soggettive del giudice -arbitrarie o, comunque, erronee- porterebbero alla vanificazione degli obiettivi della novella normativa e alla violazione dei principi costituzionali e essi sottesi.
Il tutto, peraltro, senza alcuna possibilità di sanzionare tale illegittimità o di porvi rimedio, visto che nella prospettazione dell’odierno ricorrente, il tribunale in presenza di una motivazione sul pericolo di fuga in realtà insussistente- non potrebbe annullare l’ordinanza emessa pur in violazione dell’art. 291, comma 1quater, cod. proc. pen..
Da quanto esposto discende l’infondatezza del ricorso, atteso che il tribunale ha correttamente annullato l’ordinanza impugnata, ricorrendo l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto la misura cautelare è stata applicata senza previamente procedere all’interrogatorio preventivo.
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: in tema di misure cautelari, il pericolo di fuga ovvero il pericolo di inquinamento di prove che consentono al giudice di disporre la misura cautelare senza procedere all’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono sussistere oggettivamente così che la sua mancanza rilevata o ritenuta dal giudice dell’impugnazione provoca l’annullamento dell’ordinanza dispositiva della misura
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cautelare emessa sulla base di tali esigenze cautelare erroneamente ritenute dal giudice del provvedimento genetico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 09/01/2025