Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40739 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nell’interesse di
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di Palermo
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamenta – sotto il profilo del vizio di motivazione – l’attribuzione della responsabilità concorsuale, in forza della sua labile identificazione con il tale ‘COGNOME citato in una conversazione intercettata (che, al contempo, correttamente interpretata nel suo complesso, anzi lo avrebbe scagionato in un altro passaggio, ove era chiamato espressamente per cognome).
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Si osserva preliminarmente come il controllo di legittimità in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza non concerna la ricostruzione dei fatti, nØ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01) e come, in particolare, costituisca questione rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337-01).
3.2. L’apparato giustificativo del Tribunale, lungi dal risolversi in una mera contrapposizione valutativa, si Ł confrontato puntualmente con le divergenti valutazioni del
primo giudice e le ha superate, con un’ampia e serena ponderazione in ordine alla piø ampia vicenda oggetto di indagine (pp. 3-7), all’effettivo tenore del dialogo captato, ove emergono nitidamente, in tale contesto, il ruolo di COGNOME, quale intermediario tra gli imprenditori estorti e la famiglia di Porta Nuova, e la sicura individuazione dell’indagato (pp. 7-10), gli ulteriori riscontri sul punto rinvenibili in altri atti di indagine (pp. 10-11).
3.3. Il provvedimento impugnato risulta, dunque, sorretto da un percorso giustificativo tale da ottemperare appieno agli oneri motivazionali imposti dal ribaltamento contra reum della pronuncia di rigetto delle richieste cautelari (che, nel valutare la specifica posizione di COGNOME si limitava ad escludere – in poche righe, a p. 91 – la presenza di indizi sufficienti all’individuazione dell’indagato e alla sussistenza di un suo contributo concorsuale).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME