Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4897 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4897 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 4 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Bari, con la qual NOME era stata condannata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 305, comma 2, d.l n. 209 del 2005, avendo esercitato attività di intermediazione assicurativa, senza essere iscrit nel registro di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 209 del 2005; fatto commesso in Bari il 12 luglio
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il duplice profilo del v motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputata, manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato e disatteso con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (pag. 3) e non scandito d specifica critica con il ricorso, ed inoltre volto a prefigurare una rivalutazione e/o alte rilettura delle fonti probatorie, ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisame emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corte territoriale afferma che l’attività di intermediazione assicurativa si configura anche soltanto in caso di presentazi di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto che l’intermediario abbia anche l’incaric concludere il contratto di assicurazione, sottolineando altresì la circostanza che, essendo st rinvenuti, nella disponibilità dell’imputata, plurimi certificati assicurativi corredati della contraente, unitamente a denaro costituente il verosimile corrispettivo pagato dal contraent ciò faceva ragionevolmente presumere che quei contratti si fossero conclusi.
Considerato che la decisione si pone in sintonia con il costante orientamento di questa Corte (cf Sez. 3, n. 9409 del 09/02/2021, COGNOME, Rv. 281380; nello stesso senso Sez. 3, n. 7540 del 24/01/2024, COGNOME, non mass.), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui al 305, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, è sufficiente che l’agente, in difetto di iscriz nell’apposito registro dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denomi “brokers”, svolga anche una sola delle condotte di intermediazione previste dalla norma, come nel caso in esame.
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, avendo i di secondo grado negato in modo non irragionevole il beneficio della pena sospesa, affermando che la commissione in un arco di tempo relativamente circoscritto della stessa condotta illecita induceva a formulare una prognosi negativa in ordine a futuri reati, in tal confermando il giudizio prognostico negativo già espresso dal giudice di primo grado ed impugnato con generico motivo di appello; si tratta di valutazione che la Corte territori investita di pieni poteri cognitivi e decisori, ha correttamente assunto ed adeguatament motivato, senza incorrere nel vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà
motivazione, avendo spiegato come i comportamenti tenuti dalla ricorrente erano ostativi ad un giudizio prognostico favorevole sulle condotte future; tanto in linea con il consol orientamento di questa Corte secondo cui la valutazione, da parte del giudice di merito, del condizioni per la concessione del beneficio della sospensione condizionale non richiede l’esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ben potendosi questi limitare ad indicar ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 5, n. 57704 14/9/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/5/2016, Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, Cortopassi, Rv. 264802).
Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della ma concessione delle attenuanti generiche, sotto il profilo della violazione di l è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato e disatteso con corretti argomenti nella sentenza impugnata, avendo al riguardo la Corte d appello in maniera pertinente rimarcato, in senso ostativo all’accoglimento della richie difensiva, la mancanza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento delle inv circostanze attenuanti, non ritenendo conducente in tal senso la condizione di vedova dell’imputata.
Ritenuto che l’affermazione della Corte territoriale si pone in linea con la costante giurisprud di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cu riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputa conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-b disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 200 n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più suffici solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv 270986; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalit giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura suff la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma sufficiente specific quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogament Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertan sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di meri
che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/ dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento dell spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissib stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2025.