Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23745 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE contro: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna , con ordinanza emessa il 24 gennaio 2025, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di COGNOME Neculai il quale, per effetto di un provvedimento di concessione RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata, avrebbe dovuto essere scarcerato in data 4 aprile 2024, mentre la liberazione era avvenuta il successivo 7 giugno 2024, con 63 giorni di ritardo. La Corte bolognese ha liquidato al ricorrente la complessiva somma di €.14.856,66, in base al calcolo artimetico basato sulla indennità giornaliera, oltre interessi dalla domanda al saldo.
2.Ricorre per Cassazione il RAGIONE_SOCIALE. Con unico motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimento all’ art. 112 cod. proc. civ. Con la domanda introduttiva del giudizio il ricorrente non aveva chiesto la liquidazione degli interessi in suo favore e, conseguentemente, i giudici di merito avevano pronunciato ultra petita. Denuncia inoltre violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1282 cod. civ. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, gli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennizzo, aventi natura di interessi corrispettivi e non moratori, sono riconoscibili, se richiesti, dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa pronuncia che riconosce il diritto alla riparazione, poiché solo in tale momento il credito può considerarsi certo, liquido ed esigibile. La Corte bolognese non solo aveva liquidato interessi,Knofr richiesti, ma aveva fissato la decorrenza dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda benchè a detta epoca il credito the certamente incerto e inesigibile, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1282 cod. civ.
La difesa del COGNOME ha depositato memoria con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità e questa stessa Sezione hanno da tempo chiarito che, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale -non già moratori, bensì corrispettivi – sulla somma attribuita all’istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. vanno riconosciuti solo
qualora l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In mancanza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in
quanto resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n
1856 del 7/1/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265580, Sez. 4, n.46966 del 5 aprile 2017, n.m; Sez. 4, n.34003 del 21 6/2022, n.m.).
2. Nella specie, come emerge dalla istanza in atti, la parte istante non
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aveva proposto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata
a titolo di indennità, cosicchè la relativa statuizione è stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra
richiamata.
3. Va altresì ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata da passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale
momento il credito – non avente natura risarcitoria – può ritenersi certo, liquido ed esigibile (sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv.
238677; sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv.
251595).
Dalla fondatezza del primo motivo discende comunque l’assorbimento del successivo GLYPH (relativo alla decorrenza degli interessi). Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna del RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la condanna al pagamento degli interessi, statuizione che elimina. Roma, 6 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il Preside e
Salvat GLYPH Dovere