Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27465 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME NOME, nata a Maglie il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a San Pietro Vernotico il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/12/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per i reati di violazione di domicilio, percosse, lesioni personali e minaccia commessi ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME per essere i reati estinti per remissione di querela.
In particolare, il Tribunale ha affermato che NOME COGNOME aveva
espressamente dichiarato di rimettere la querela e che NOME COGNOME non si era presentata all’udienza fissata per la sua deposizione testimoniale, cosicché la sua querela doveva intendersi tacitamente rimessa ai sensi dell’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale sostiene la violazione dell’art. 152, terzo comma, cod. pen. e dell’art. 153-bis cod. proc. pen.
Nello specifico sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto tacitamente rimessa la sua querela, in quanto non poteva applicarsi l’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., non essendo mai stata citata a deporre quale testimone, occorrendo a tal fine la notifica della citazione a comparire quale testimone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, atteso che la sentenza di non doversi procedere ha natura esclusivamente penale e non arreca pregiudizio alla parte civile.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, COGNOME Marco, Rv. 253242) hanno affermato il principio per cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica.
Più specificamente, le Sezioni Unite hanno osservato che «la presenza della parte civile nel processo penale ha la finalità esclusiva di preservare e perseguire la responsabilità civile dell’imputato …. La partecipazione di detta parte al giudizio penale in tanto è giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione limitata spettante, come detto, al giudice penale sulle domande di risarcimento e restituzione formulate dalla parte civile nei confronti dell’imputato: cognizione che presuppone appunto l’accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti del prevenuto. Ne consegue che l’interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell’azione civile promossa nel giudizio penale. In tal senso, la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede
civile (art. 652 cod. proc. pen.) né pregiudizievole di alcun genere. Detto soggetto neppure ha la possibilità di ottenere, con l’impugnazione, l’affermazione di responsabilità dell’imputato sia pure in riferimento agli effetti civili, i mancanza di impugnazione sul punto del p.m. e comunque di precedente accertamento sul fatto: invero, la cognizione penale si è limitata al riconoscimento della ricorrenza della pregiudiziale di rito» e che «la scelta dell’istante di coltivare l’azione civile nel processo penale non può essere giustificata semplicemente da una preferenza di fatto per un certo “iter processuale”. Invero, non è configurabile in principio un diritto ad agire in giudizio secondo un determinato procedimento, salva la previsione normativa di specifiche forme di tutela giurisdizionale, disciplinate dall’ordinamento processuale in relazione al concreto bisogno di tutela delle singole situazioni di diritto sostanziale fatte valere. Il che non appare verificarsi nel caso di specie, essendo il diritto al risarcimento del danno del danneggiato congruamente garantito innanzi al giudice civile, nell’insussistenza delle condizioni (di procedibilità) che consentono l’esercizio dell’azione in sede penale nei confronti del responsabile dell’illecito».
Tali principi, affermati in relazione ad una sentenza dichiarativa di non doversi procedere per difetto di querela, ben possono estendersi alla sentenza che dichiari l’improcedibilità per essere il reato estinto per remissione di querela.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2024.