Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8002 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8002 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato ad Asti il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo 3) dell’imputazione provvisoria per quanto riguarda COGNOME NOME e al capo 19) dell’imputazione provvisoria per quanto riguarda COGNOME NOME;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, la quale ha chiesto la conferma dell’ordinanza impugnata;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale ha chiesto la conferma dell’ordinanza impugnata e ha depositato ordinanza del 02/11/2023 del Tribunale di Torino.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26/07/2023, il Tribunale di Torino, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., per quanto qui interessa, annullava l’ordinanza del 27/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Asti che aveva applicato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere (poi sostituit quanto al COGNOME, con la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Asti) in quanto gravemente indiziati, rispettivamente: a) il COGNOME, del reato di detenzione e porto illegali di un’arma comune da sparo (capo 3 dell’imputazione provvisoria), arma che lo stesso COGNOME avrebbe ceduto a NOME COGNOME, il quale l’avrebbe utilizzata per commettere, nella notte tra il 6-7/10/2017, il tentato omicidio di NOME COGNOME; b) il COGNOME, di rapina pluriaggravata in concorso (c NOME COGNOME e con altri soggetti rimasti non identificati) ai danni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
Il Tribunale di Torino annullava l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Asti in quanto riteneva insussistenti, a carico sia del COGNOME sia del COGNOME, i gravi in di colpevolezza dei due reati a loro rispettivamente contestati.
Avverso l’indicata ordinanza del 26/07/2023 del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, affidato a un unico, articolato, motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione «a tratti carente e contraddittoria».
2.1. Tali vizi motivazionali dell’ordinanza impugnata sussisterebbero, in primo luogo, con riguardo all’esclusione, da parte del Tribunale di Torino, dei gravi indizi di colpevolezza del reato di detenzione e porto illegali di un’arma comune da sparo a carico di NOME COGNOME (capo 3 dell’imputazione provvisoria).
Il ricorrente lamenta anzitutto la manifesta illogicità e la contraddittorie della motivazione rispetto a tale imputazione provvisoria là dove il Tribunale di Torino, dopo avere premesso che «l’unica soluzione logica è che la consegna dell’arma da parte di COGNOME a COGNOME sia avvenuta antecedentemente al 12.10.2016», ritiene che ciò «depotenzia l’impostazione accusatoria» in quanto «non si hanno elementi per ritenere che COGNOME stesse progettando l’omicidio ai danni di COGNOME già con tale anticipo». Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino rappresenta che, così ritenendo, il Tribunale di Torino avrebbe ragionato come se «COGNOME fosse, a sua volta, chiamato a rispondere del tentativo di omicidio verso COGNOME e non già della consegna dell’arma, previa detenzione, impiegata, poi, per il grave ferimento» dello stesso COGNOME e avrebbe illogicamente richiesto «un legame ricostruttivo, quasi finalistico, tra la messa a disposizione di un’arma e il suo impiego (eventuale, futuro, astratto)».
Secondo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sarebbero ravvisabili anche là dove il Tribunale di Torino ha ritenuto che il valore indiziari dell’intercettata conversazione tra presenti del 27/12/2019 tra NOME COGNOME e la sua compagna NOME COGNOME sarebbe indebolito dal fatto che, in tale conversazione, i dialoganti «ricorderebbero un fatto avvenuto tre anni prima» della contestata consegna dell’arma. Il ricorrente rappresenta come la distanza temporale tra la suddetta conversazione e il fatto di reato non potrebbe logicamente sminuire la valenza indiziante della stessa conversazione, atteso che in essa: il COGNOME stava chiaramente parlando del COGNOME (come si desume dai fatti, evidenziati dallo stesso Tribunale di Torino, che il COGNOME parlava di soggetto con il quale «stavamo lavorando» e che il COGNOME, all’epoca del dialogo intercettato, era un dipendente del COGNOME); si faceva in modo inequivoco riferimento «ad un’arma consegnata da NOME NOMECOGNOME) a Manu (Lo COGNOME) che si è inceppata all’atto dei tiri (circostanza balisticamente confermata)», fatti ch vengono nitidamente ricordati dai conversanti e che «ancorché risalenti sono resi attuali dalla vigenza e contemporaneità dei rapporti tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, alla base dei discorsi ascoltati».
2.2. I denunciati vizi motivazionali dell’ordinanza impugnata sussisterebbero, in secondo luogo, con riguardo all’esclusione, da parte del Tribunale di Torino, dei gravi indizi di colpevolezza del reato di rapina pluriaggravata in concorso a carico di NOME COGNOME (capo 19 dell’imputazione provvisoria).
Dopo avere rammentato che la rapina ebbe luogo il 22/12/2019 intorno alle ore 19:00, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Torino: a) avrebbe omesso di considerare che la figlia di NOME COGNOME NOME COGNOME, compagna di NOME COGNOME, stava cercando il proprio compagno «prima di quando lui si è palesato alle ore 21.27» (già dalle ore 21:04), il che «anticipa l’orario in cui COGNOME considerato vicino agli autori del delitto» – del quale NOME COGNOME sarebbe stato ritenuto dal Tribunale di Torino gravemente indiziato – ed «evidenzia una lacuna argomentativa che tracima nell’irragionevolezza»; b) avrebbe omesso di considerare che, allorché NOME COGNOME «chiede di essere recuperato da COGNOME» (cioè dalla moglie NOME COGNOME), «parla al plurale, segno che si trova con altri, noti alla donna»; c) non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che risultava che il COGNOME aveva lasciato il proprio telefono a casa della compagn (tanto che lo contatta utilizzando il telefono di NOME COGNOMECOGNOME; d) avrebb illogicamente ritenuto l’assenza della gravità indiziaria a carico del COGNOMEer ragione del fatto che non si sapeva dove egli si trovasse sino alle ore 21:27 del 22/12/2019, atteso che «uesto dato rappresenta esclusivamente il momento a partire dal quale è possibile ricavare le compresenza di COGNOME NOMENOME COGNOME
NOME e COGNOME NOME, nulla di più, dal momento che COGNOME NOME non è inserita, all’evidenza, tra gli autori della rapina»; e) non avrebbe considerato che NOME COGNOME, nell’intercettata conversazione con la compagna NOME COGNOME delle ore 22:34 del 22/12/2019, «esplicita il convincimento secondo cui COGNOME è tornato nelle loro grazie» e, nell’intercettata conversazione, sempre con la compagna, delle ore 18:22 del 23/12/2019, in cui lo stesso COGNOME commentava la rapina del giorno precedente, egli descrive il bottino in modo del tutto collimante con la denuncia delle persone offese e fa riferimento «alla presenza di un ragazzo nuovo (segno che ve ne sono di “non nuovi”) che è albanese, esattamente come colui con il quale si assume sia stato svolto il sopralluogo, nel precedente mese di ottobre».
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è inammissibile per carenza di interesse perché non opera alcun riferimento al tema delle esigenze cautelari.
La Corte di cassazione ha infatti statuito che il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’ar 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01).
Nel caso in esame, si deve osservare che, mentre il G.i.p. del Tribunale di Asti aveva ravvisato i presupposti per l’adozione della misura cautelare nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, il Tribunale di Torino, in sede riesame, si è limitato a escludere, con riguardo a tali due indagati, la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenze cautelari, che ha evidentemente ritenuto assorbito dall’accoglimento dei motivi relativi alla gravità indiziaria.
Orbene, come è stato chiarito dalla citata Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità, interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità dell’adozione o del ripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto.
Ciò significa che il pubblico ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l’attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti.
Peraltro, ove tale provvedimento abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita a uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento a entrambi, giacché non si può ravvisare l’interesse del pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludere che il pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell’indagato a vedersi riconosciuta la riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898-01).
Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del profilo cautelare l’impugnazione del pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione dell’attualità del esigenze cautelari.
L’onere rappresentativo del pubblico ministero può essere, nondimeno, diversamente modulato, a seconda che i presupposti per l’applicazione della misura siano stati espressamente esclusi ab origine ovvero solo in sede di impugnazione di merito, ben potendosi in questo secondo caso, ove il provvedimento impugnato non faccia espresso riferimento alle esigenze cautelari, richiamare e aggiornare il quadro cautelare al fine di suffragare l’interesse.
Proprio sulla base di considerazioni corrispondenti a quelle appena richiamate, la Corte di cassazione ha affermato che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiest di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 276375-01. Più di recente, in senso analogo: Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, COGNOME, Rv. 281010-01).
Alla stregua di quanto sin qui osservato, posto che, nei casi di specie, non viene un rilievo uno dei reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 27 comma 3, cod. proc. pen. – con la conseguenza che il motivo incentrato sui vizi dell’ordinanza impugnata, inerente alla gravità indiziaria, non si può ritenere evocare l’operatività della suddetta presunzione -, si deve rilevare che il ricorso del pubblico ministero non rappresenta alcun elemento idoneo a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione dell’attualità delle esigenze
cautelari, con la conseguenza che lo stesso ricorso si deve ritenere inammissibile per carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/01/2024.