Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21240 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord
avverso l’ordinanza emessa il 10/09/2024 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Villaricca il 09/08/1978;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha conclu chiedendo il rigetto del ricorso;
udita l’avv.ta NOME COGNOME sostituta dell’avv. NOME COGNOME difensore di fid dell’indagato, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha annullato- per carenza dei gravi indizi colpevolezza – l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribuna di Napoli Nord aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’av COGNOME NOMECOGNOME ritenuto gravemente indiziato del reato di concussione.
COGNOME, in concorso con COGNOME NOMECOGNOME questi in qualità di dirigente presso l’ufficio per le politiche sociali, cultura e sport del Comune di Giugliano in Campania,
di NOME NOME, consigliere dello stesso Comune, avrebbe – con minacce reiterate dirette a COGNOME NOME, titolare di un dato centro sportivo, consistite nel prospetta allo stesso la possibilità di revoca della concessione della gestione del centro sportiv ovvero controlli da parte della polizia municipale – costretto questi a corrispondere somma di 15.000 euro, dopo averne richiesto inizialmente 30.000.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.
Vi è una lunga premessa in cui si riportano gli elementi indiziari sulla base dei qua è articolato un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio d insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; il Tribunale avrebbe errato nel valutazione di alcune evidenze.
Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente afferma che, proprio in ragione de rapporto di parentela del ricorrente con il consigliere comunale NOME “non si può escludere la concreta possibilità di porre in essere condotte dello stesso tipo” (così ricorso all’ultima pagina).
È sopraggiunta una memoria nell’interesse dell’indagato con cui si chiede la inammissibilità del ricorso perché, da una parte, volto a sollecitare solo una divers valutazione del quadro indiziario, e, dall’altra, perché assolutamente generico in ordine alla esigenze cautelari.
Sotto altro profilo si chiede il rigetto del ricorso e, a tal fine, si rivisitano u di emergenze che smentirebbero gli assunti del ricorrente e confermerebbero il ragionamento del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In punto di fatto va evidenziato che mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare, il Tribunal si è limitato ad escludere la gravità indiziaria, senza esaminare il tema delle esigenz cautelari.
La Corte di cassazione ha già chiarito che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l’attualità si è aggiunto che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, , detto interesse deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino del , misura richiesta. GLYPH n z–‘
Ciò significa che il Pubblico ministero deve indicare elementi dimostrativi del suo interesse in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se
provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno.
Si è spiegato che, nel caso in cui il Tribunale abbia, come nel caso di specie, escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del profil
cautelare, l’impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare
la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigen cautelari (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355; in modo simmetrico,
in tema di misure cautelari reali, Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285587)
3. Nel caso di specie il Procuratore ricorrente non ha dedotto alcunchè di specifico in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, essendosi limitato ad affermare in modo
del tutto generico che “non si può escludere la concreta possibilità di porre in esser condotte dello stesso tipo”.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2025
Il Con iere estensore
Il Presidente