Interesse all’Impugnazione della Parte Civile: Un’Analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiarimento fondamentale su un presupposto processuale chiave: l’interesse all’impugnazione della parte civile nel processo penale. Con una decisione netta, la Suprema Corte ribadisce che non è sufficiente essere parte di un procedimento per avere il diritto di contestare qualsiasi decisione; è necessario avere un interesse concreto e giuridicamente rilevante alla sua riforma. Questo principio si rivela cruciale quando la sentenza penale non ha alcun impatto sull’azione civile per il risarcimento del danno.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di truffa. Il tribunale di primo grado aveva emesso una sentenza di “non doversi procedere” nei confronti dell’imputato, motivandola con un difetto di tempestiva querela. In pratica, secondo il giudice, la persona offesa aveva sporto denuncia oltre i termini previsti dalla legge.
La parte civile, ritenendosi lesa da tale decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la valutazione del giudice di primo grado sul momento in cui avrebbe avuto piena conoscenza dei fatti costituenti la truffa, e quindi sul calcolo dei termini per la querela.
La Decisione della Corte e il Principio sull’Interesse all’Impugnazione
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione sollevata dalla parte civile. L’analisi dei giudici si è fermata a un livello preliminare, concentrandosi su un principio cardine della procedura penale. Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 35599/2012), la Corte ha applicato il principio secondo cui la parte civile è priva di interesse all’impugnazione quando la sentenza penale non produce alcun effetto sul piano civilistico e, di conseguenza, non arreca alcun pregiudizio al suo diritto di ottenere il risarcimento del danno.
La Natura della Sentenza Impugnata
Una sentenza che dichiara di “non doversi procedere per difetto di tempestiva querela” è una decisione di natura meramente processuale. Essa non accerta né nega la sussistenza del reato o la responsabilità dell’imputato. Semplicemente, stabilisce che manca una condizione per poter procedere con l’azione penale. Di conseguenza, una tale pronuncia non ha alcuna efficacia vincolante (il cosiddetto “giudicato”) in un eventuale e separato giudizio civile intentato dalla parte danneggiata per ottenere il risarcimento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e pragmatica. Poiché la sentenza del Tribunale non impedisce alla parte civile di avviare una causa autonoma davanti al giudice civile per far valere le proprie pretese risarcitorie, essa non subisce alcun danno concreto dalla decisione penale. Il suo diritto a chiedere e ottenere il ristoro del pregiudizio subito rimane intatto. Mancando un pregiudizio, viene a mancare anche l’interesse a ottenere una riforma della sentenza penale. Impugnare una decisione che non lede i propri diritti civilistici si traduce in un’azione processualmente inutile. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. La parte civile che intende agire nel processo penale deve sempre valutare attentamente non solo le possibilità di successo nel merito, ma anche la sussistenza dei presupposti processuali per ogni sua azione, inclusa l’impugnazione. Ricorrere contro sentenze meramente processuali, che non intaccano il diritto al risarcimento del danno in sede civile, è una strategia non solo inefficace ma anche economicamente svantaggiosa. La via maestra per la tutela dei diritti civilistici, in questi casi, rimane quella del giudizio civile separato, dove le pretese risarcitorie possono essere fatte valere senza alcun vincolo derivante dalla pronuncia penale di non luogo a procedere.
Quando la parte civile non ha interesse ad impugnare una sentenza penale?
La parte civile non ha interesse all’impugnazione quando la sentenza penale non ha effetti sul piano civilistico e non pregiudica in alcun modo il suo diritto di agire separatamente in sede civile per ottenere il risarcimento del danno.
Una sentenza di ‘non doversi procedere per tardività della querela’ impedisce l’azione civile?
No. Secondo l’ordinanza, questa tipologia di sentenza, essendo di natura puramente processuale, non impedisce alla parte danneggiata di intentare una causa civile autonoma per il risarcimento, poiché non crea alcun vincolo o giudicato sulla questione.
Cosa comporta un ricorso dichiarato inammissibile per mancanza di interesse?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. La parte che lo ha proposto (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35142 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, parte civile nel procedimento a carico di NOME COGNOME;
letti i motivi nuovi;
ritenuto che con il ricorso si censura la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, emessa il 22 settembre 2023, che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputata per difetto di tempestiva querela, statuizione che la ricorrente parte civile contesta quanto alla valutazione del nhomento in cui ella aveva avuto piena conoscenza della truffa;
che nel caso in esame deve applicarsi il principio di diritto secondo il quale la parte civile è priva di interesse all’impugnazione, non avendo la Sentenza effetti sotto il profilo civilistico al cui ricorso non arreca pregiudizio (Sez. 111, n. 35599 d 21/06/2012, COGNOME);
rilevato, pertanto, con assorbimento dell’altro motivo inerente ‘alla mancata e non sindacabile contestazione di una circostanza aggravante, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile – statuizione che si estende ai motii nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. – con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.