Interesse all’Impugnazione: Quando Appellare è Inutile
Nel sistema processuale penale, non basta avere ragione per poter presentare un ricorso: è necessario avere anche un valido interesse all’impugnazione. Questo principio fondamentale stabilisce che un’azione legale è ammissibile solo se può portare a un risultato concreto e favorevole per chi la intraprende. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15250/2024) ha ribadito con forza questo concetto, chiarendo quando un ricorso volto a escludere una circostanza aggravante risulta manifestamente infondato per carenza di interesse.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era l’erronea applicazione della legge penale in merito alla declaratoria di inammissibilità del suo motivo d’appello. Nello specifico, l’imputato aveva chiesto in secondo grado l’esclusione di una circostanza aggravante prevista dall’articolo 614 del codice penale.
La Corte d’Appello aveva ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, ma la Suprema Corte ha confermato la decisione precedente, dichiarando il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte: il Principio dell’Interesse all’Impugnazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso era manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione del concetto di interesse all’impugnazione. Secondo i giudici, tale interesse deve essere strettamente correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento che si intende impugnare e, soprattutto, deve avere un contenuto pratico.
In altre parole, non è sufficiente lamentare un’astratta violazione di legge. L’imputato deve dimostrare che dall’accoglimento della sua richiesta deriverebbe un beneficio tangibile. Nel caso di specie, l’esclusione della circostanza aggravante non avrebbe portato ad alcuna diminuzione della pena né alla concessione di alcun altro beneficio. Di conseguenza, l’impugnazione era priva di scopo pratico e, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha richiamato un principio consolidato, citando una sentenza del 1978 (Sez. 5, n. 7058), secondo cui l’interesse a impugnare non sussiste quando l’imputato condannato mira unicamente a ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, se da tale modifica non può derivare:
1. Una diminuzione della pena.
2. La concessione di un beneficio presente (es. sospensione condizionale della pena).
Poiché nel caso analizzato nessuna di queste condizioni si sarebbe verificata, l’appello dell’imputato si riduceva a un mero esercizio teorico, privo di quella concretezza che la legge richiede per ammettere un’impugnazione al giudizio di merito. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per avvocati e assistiti. Prima di intraprendere la via dell’impugnazione, è essenziale condurre un’analisi rigorosa non solo dei possibili errori di diritto presenti nella sentenza, ma anche e soprattutto dei benefici concreti che potrebbero derivare da un eventuale accoglimento. Proporre un ricorso senza un reale e pratico interesse all’impugnazione si traduce non solo in un esito sfavorevole, ma anche in un’ulteriore condanna economica. La giustizia, come ribadito dalla Corte, non si occupa di questioni puramente accademiche, ma di risolvere controversie con effetti tangibili sulla vita delle persone.
È sempre possibile impugnare una sentenza per far rimuovere una circostanza aggravante?
No. Secondo la Corte, l’impugnazione è ammissibile solo se dalla rimozione dell’aggravante può derivare un beneficio concreto per il ricorrente, come una diminuzione della pena o la concessione di un beneficio di legge.
Cosa si intende esattamente per ‘interesse all’impugnazione’ in ambito penale?
Significa che l’impugnazione deve avere un contenuto pratico, cioè deve essere finalizzata a ottenere un risultato favorevole e tangibile. Un interesse puramente teorico a una correzione della sentenza non è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per carenza di interesse?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, volto all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 614 commi primo e quarto cod. pen., per carenza di interesse, è manifestamente infondato atteso che l’interesse all’impugnazione dev’essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e deve avere un contenuto pratico: detto interesse non sussiste (ed in conseguenza è inammissibile l’impugnazione) allorchè l’imputato condannato ha il solo fine di ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, se dalla modificazione della sentenza sul punto non possa derivare una diminuzione della pena, nè la concessione di un beneficio presente (Sez. 5, n. 7058 del 13/02/1978, Rv. 139249), come avvenuto nella specie.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
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Il presidente