Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34739 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza del 10 giugno 2023 del Magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALE stessa città che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai periodi 6 agosto 2013-7 dicembre 2013, 1° gennaio 2023 – 10 marzo 2023.
A fondamento del rigetto è stata posta la denuncia, in data 10 marzo 2016, per narcotraffico e quella del 10 ottobre 2017 per spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata, oltre che la condizione di irreperibilità a seguito dell’ordine di carcerazione del 5 febbraio 2021.
Il Tribunale ha ritenuto insussistenti anche i presupposti per la liberazione anticipata speciale di cui al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 avendo commesso il detenuto, dopo il primo periodo (6 agosto 2013-7 dicembre 2013) un grave delitto di natura associativa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge.
Ha richiamato plurimi provvedimenti di concessione RAGIONE_SOCIALE liberazione anticipata emessi in proprio favore in relazione ai diversi semestri, di volta in volta, maturati.
In particolare, ha individuato profili di criticità del provvedimento per avere compiuto una valutazione di mancata partecipazione alla rieducazione smentita (ad altri fini) dallo stesso Magistrato di sorveglianza e per avere omesso ogni motivazione con riferimento alla porzione di semestre ricadente nel 2023.
Anche con riguardo alla liberazione anticipata speciale, il Tribunale avrebbe omesso di valutare l’effettiva partecipazione del ricorrente all’attività d rieducazione, come emergente dai plurimi provvedimenti di concessione RAGIONE_SOCIALE liberazione anticipata.
Ha, infine, evidenziato la ricorrenza del fine pena in data 19 dicembre 2023.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all’impugnazione.
L’interesse che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sia al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione del gravame che a quello RAGIONE_SOCIALE sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale proposito, è stata richiamata la categoria RAGIONE_SOCIALE carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione RAGIONE_SOCIALE “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa RAGIONE_SOCIALE persistenza, al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa RAGIONE_SOCIALE mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).
Risulta da quanto emergente dalla consultazione dell’archivio SIDET del RAGIONE_SOCIALE che il ricorrente ha espiato la pena in esecuzione in data 19 dicembre 2023 quando è stato rimesso in libertà con la causale «uscita per scarcerazione».
Nella materia di interesse è stato deciso e deve essere, ancora una volta, ribadito che «non sussiste l’interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione RAGIONE_SOCIALE pena. (In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione RAGIONE_SOCIALE richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso)» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, COGNOME,
Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Dall’eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare al ricorrente alcun effetto favorevole.
Deve ritenersi, quindi, che sia venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Da quanto premesso discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione pecuniaria a favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/05/2024