Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3780 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 19/10/1974
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha concluso
chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudic dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza, proposta nell’interesse di NOME COGNOME avente a oggetto l’accertamento del contenuto della sentenza n. 6 del 2022 di riconoscimento della sentenza penale straniera n.142 del 2012 del Tribunale di Maramures (Romania), in particolare, il ricorrente aveva chiesto di accertare il contenuto di tale sent relativa a una condanna per il reato di tratta di esseri umani e per il reato di guida senza pate La Corte territoriale, considerata la richiesta relativa ad una correzione di errore material ritenuto, invece, che essa fosse diretta ad una valutazione di merito che sarebbe dovuta essere oggetto di una tempestiva impugnazione, nonché ha affermato come non fosse “possibile riconoscere in Italia una condanna per un reato non previsto come tale dalla legislazione italian (guida senza patente)”.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale in relazione ag artt. 666, 670, 730 e 738 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione ritenuta contradditto manifestamente illogica perché fondata su presupposti giuridici ritenuti erronei, in particolar afferma che la guida senza patente reiterata nel biennio costituisce reato punibile per legislazione italiana e si lamenta che non sia stata specificata la porzione di pena relativa ai diversi reati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
L’impugnazione deve essere sempre sorretta da interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), che deve risultare immediato, concreto e attuale, in quanto volto a rimuovere un situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale di cui si contesti correttezza, e specularmente a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, Rv. 265131; Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Rv. 257322; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Rv. 250578).
Dall’esame del motivo di ricorso non emerge quale sia l’interesse del ricorrente coltivato con il ricorso per cassazione ovvero esso non è stato chiaramente esplicitato. Le uniche doglianze che è possibile rilevare riguardano il fatto che la guida senza patente, se reiterata n biennio, può essere sanzionata come reato e che la Corte territoriale non ha specificato quale sia la porzione di pena riferibile ai singoli reati che sono oggetto della sentenza stran riconosciuta, senza alcuna specificazione ulteriore.
Va, pertanto, ribadito che, a norma dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione è necessario avervi interesse e questo deve essere desumibile dal testo dei motivi di ricorso, il che non è stato possibile perché non tale interesse non è risultato ess comprensibile ovvero non è stato chiaramente esplicitato.
Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 settembre 2024