Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28544 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28544 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 887/2025
ALDO ACETO
Relatore –
CC – 04/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 9390/2025
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI BERGAMO nel procedimento a carico di: Prosdocimo NOME nato a BRESCIA il 12/06/1971
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di Bergamo
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata;
letta la memoria dei difensori di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 13 gennaio 2025 del Tribunale di Bergamo che, in accoglimento della istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, ha annullato il decreto del 4 novembre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui allÕart. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato
alla confisca diretta del profitto ovvero dei beni in disponibilitˆ del Prosdocimo per un valore equivalente a detto profitto (corrispondente allÕimposta evasa, quantificata in euro 914.974,00), decreto in esecuzione del quale erano stati sequestrati i rapporti bancari e gli immobili intestati alla persona sottoposta alle indagini nonchŽ monete virtuali fino alla piena concorrenza del valore del profitto.
1.1.Con unico motivo deduce lÕinosservanza o lÕerronea applicazione dellÕart. 67, comma 1, lett. c-ter, d.P.R. n. 917 del 1986, nonchŽ dellÕart. 1, commi 127, 138 e 140, legge 29 dicembre 2022, n. 197, osservando che in base al combinato disposto di tali norme le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto criptovalute erano soggette a imposta giˆ prima dellÕintroduzione della lettera cdel comma 1 dellÕart. 67 cit.
2.Con memoria del 22 marzo 2025 i difensori di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME hanno chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.
3.Il ricorso è inammissibile.
4.Osserva il Collegio:
4.1.secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimitˆ, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del “fumus commissi delicti”, del riesame cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell’anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al “periculum in mora”, posto che l’accoglimento dell’impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all’applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per lÕimpugnante (Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Mazza, Rv. 285867 – 01; Sez. 2, n. 41971 del 10/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 22819 del 16/04/2024, Pisano, non mass.; Sez. 2, n. 21977 del 08/02/2024, COGNOME, non mass.);
4.2.si tratta di insegnamento che costituisce declinazione pratica del principio secondo il quale nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non pu˜ essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalitˆ negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilitˆ, ossia
di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693 – 01);
4.3.tale principio ha avuto larga applicazione nellÕambito delle misure cautelari personali, essendo stato ripetutamente affermato che il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravitˆ indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilitˆ del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualitˆ e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ( da ultimo, Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400 – 01, che ha chiarito che in materia cautelare, poichŽ l’interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilitˆ di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l’attualitˆ in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno);
4.4.proprio per questa ragione si è sostenuto che le ragioni a sostegno dell’attualitˆ e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti nel solo caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME COGNOME, Rv. 282355 – 01);
4.5.anche il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca deve essere giustificato dalla sussistenza dellÕattualitˆ del pericolo di dispersione del bene, anche se la confisca è obbligatoria;
4.6.ed invero, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione pu˜ riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex legeÓ (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01);
4.7.il principio è applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 – 01; Sez. 3, n. 46245 del 18/10/2022, COGNOME, Rv. 283836 – 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, COGNOME, Rv. 283910 – 01; Sez. 3, n. 37727 del 22/02/2022, COGNOME, Rv. 283694 – 01);
4.8.nel caso di specie, il decreto di sequestro è stato annullato esclusivamente per la insussistenza indiziaria del reato ipotizzato non avendo il tribunale del riesame affrontato lÕargomento relativo alle esigenze cautelari siccome superfluo (pag. 4 del provvedimento impugnato);
4.9.il Pubblico ministero lamenta il malgoverno delle norme che disciplinano il fatto costitutivo dellÕobbligazione tributaria ma nulla dice, nŽ allega, sulle esigenze cautelari.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cos’ deciso in Roma, il 04/06/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME