Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26905 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26905 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME nata in Marocco il 28/04/1995;
avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Roma;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 7 giugno 2025, dal difensore della ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, solo in subordine, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, così rigettando anche il motivo di gravame, accompagnato da documentazione di supporto allegata alla memoria del 7 gennaio 2025, con il quale si chiedeva che i doppi benefici -già riconosciuti con la sentenza di primo grado- non fossero subordinati ad alcuna condizione (effettivo rilascio dell’immobile occupato), dacché l’immobile era stato già definitivamente rilasciato dall’imputata in data antecedente rispetto alla decisione di primo grado.
Restava, dunque, ad avviso della ricorrente, negletta la richiesta subordinata, il cui implicito rigetto non era stato punto argomentato dalla Corte di merito.
Avverso tale pronuncia propone ricorso l’imputata, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo a motivo di doglianza l’omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla richiesta elisione della subordinazione dei doppi benefici ad una condizione che si era di fatto già realizzata.
Il ricorso è inammissibile, giacché carente del concreto interesse alla impugnazione.
3.1. Ed invero, ancorché sia denunziata -a giusto titolo- l’omessa motivazione in ordine alla specifica richiesta rivolta alla Corte di merito (elisione del subordinazione dei doppi benefici ad una condizione, il rilascio dell’immobile, che si era di fatto già realizzata), la doglianza non è accompagnata dal necessario interesse concreto alla impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come letto dal consolidato diritto vivente: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165 – 01), proprio perché, avendo l’imputata offerto dimostrazione della realizzazione della condizione apposta dal giudice di primo grado al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta dei privati, tali benefici devono già ritener operanti in maniera incondizionata.
3.2. Resta ferma, naturalmente, la facoltà di adire il giudice della esecuzione nel caso in cui gli organi della esecuzione dovessero ritenere ancora operante la condizione ostativa apposta dal giudice di primo grado.
Alla dichiarazione della inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
•
4.1. In assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non si ritiene di condannare la ricorrente anche -al pagamento della sanzione
prevista in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 giugno 2025.