Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1765 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1765 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMENOME nato a Locri il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2023 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che aveva adottato l’ordinanza del 13 marzo 2023, con applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti NOME COGNOME e NOME COGNOME in
relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1-bis d.P.R. 309/1990, commesso in Bovalino dal 5 al 7 febbraio 2021, e, ritenuta la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, luogo di consumazione del reato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero, confermando nel resto l’ordinanza impugnata.
2.NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorsi, proposti con distinti atti di impugnazione depositati il 15 settembre 2023, e motivi comuni, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamen indispensabili ai fini della motivazione, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza indicata in epigrafe denunciando vizio di violazione di legge (artt. 125 e 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione sulla identificazione dei ricorrenti, presuntivamente ricondotta alla disponibilità di un’utenza cellulare criptata e sulla base del riferimento “al cugino” evocato dai loquenti nel corso delle conversazioni intrattenute con NOME COGNOME. Analoghi vizi (con riferimento agli artt. 125, 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.), inficiano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e il giudizio di adeguatezza, ai fini di prevenire il pericolo di reiterazione della misura degli arresti domiciliari.
3.1 ricorsi sono stati trattati con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75, attesa la tardività della richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per difetto di attuale interesse.
Invero, anche in ambito cautelare, trova applicazione la regola generale di cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, per proporre impugnazione, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (cfr. Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D’Ancora, Rv. 268990), non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge, nella quale si risolverebbe
l’esame delle questioni devolute alla Corte di Cassazione attraverso i ricorsi in esame.
Rileva, infatti, il Collegio che, una volta dichiarata dal Tribunale del Riesame I’ incompetenza territoriale del giudice che ha disposto la misura e trasmessi gli atti al giudice ritenuto competente, è soltanto possibile, ex art. 27 cod. proc. pen., che la misura sia nuovamente adottata da quest’ultimo entro il termine di venti giorni – con la conseguenza che lo “status libertatis” dell’indagato trova la propria regolamentazione nel secondo titolo – ovvero che la misura non sia nuovamente e tempestivamente disposta e, in tal caso, quella originaria perde efficacia.
Ne deriva che, in entrambi i casi, l’indagato ha interesse ad impugnare l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame che ha dichiarato l’incompetenza, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo ai fini della previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen. mentre ogni ulteriore censura è da ritenersi preclusa essendo nel primo caso ormai priva di incidenza la pregressa ordinanza e nel secondo ormai estinta la misura, interesse, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, che non può presumersi, ma deve essere dedotto in termini positivi ed univoci (cfr. Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, COGNOME, Rv. 250510; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, COGNOME, Rv. 240387).
Va, dunque, rilevata e dichiarata la sopravvenuta mancanza di interesse all’impugnazione a fronte di ordinanza del Tribunale del Riesame, quale quella oggetto di impugnazione, che ha dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice che aveva emesso la misura cautelare disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
In mancanza di elementi di valutazione sull’esito della vicenda cautelare non si fa luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il Consigliere este sore
Il Presidente