Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con il decreto impugNOME, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale l’Amministrazione penitenziaria ha rigettato la richiesta di consultare lezioni in video, inviategli dall’Università RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che il motivo unico dedotto (violazione di legge in relazione agli artt. 666, comma 2, 677 cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, Ord. pen.) è inammissibile in quanto manifestamente infondato, perché prospetta, per una parte, vizio di motivazione che non si ravvisa dall’esame del provvedimento impugNOME e, per altra parte, è relativo a richiesta per la quale si è esaurito l’interesse da parte del condanNOME al reclamo, come già riscontrato dal Magistrato di sorveglianza nella motivazione del decreto impugNOME.
Ritenuto, infatti, che la richiesta di consultare lezioni riprodotte in video, inviate al detenuto dall’Università RAGIONE_SOCIALE, è stata rigettata dall’istituto appartenenza all’atto della richiesta (essendo stato COGNOME trasferito, in data 29 ottobre 2018, in diverso Istituto penitenziario) e che, dunque, detta richiesta di autorizzazione ben può essere riproposta all’Istituto di appartenenza.
Considerato, invero, che nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ma va, piuttosto, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella final negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Rv. 269199).
Ritenuto che, dunque, il requisito dell’interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione dell’impugnazione che in quello della sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione, costituita nel caso in esame dall’asserita lesione di diritti individuali di cui l’COGNOME assumeva il pregiudizio subito, al momento della richiesta, dalla Casa circondariale di appartenenza.
Considerato, peraltro, che il richiamo alla violazione dell’art. 677 cod. proc. pen. non si attaglia al caso di specie in cui il Magistrato di sorveglianza non ha decliNOME la propria competenza a delibare sul reclamo ma ha riscontrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, per essere il diniego dell’autorizzazione richiesta, riferibile alla direzione dell’Istituto penitenziario o
il detenuto era ristretto, al momento della domanda, ma non a quello della decisione del reclamo avverso il provvedimento negativo e che, dunque, il reclamo ben poteva essere deciso con provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la riscontrata inammissibilità dello stesso.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente