Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28348 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28348 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Avezzano il 24/07/1975 avverso l’ordinanza del 09/04/2025 della Corte di Appello di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 09 aprile 2025 con cui la Corte di Appello di L’Aquila, ha corretto l’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa, in data 06 giugno 2024 dalla medesima Corte territoriale.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, eccepisce la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen. e la nullità dell’ordinanza impugnata conseguente alla mancata notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ed alla correzione dell’errore materiale inaudita altera parte .
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso Ł dedotto in carenza di interesse.
1.1. Il ricorrente ha correttamente eccepito la violazione dell’art. 127 cod. proc. pen.; l’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che l’imputato ed il suo difensore non hanno ricevuto alcun avviso di fissazione dell’udienza destinata alla correzione dell’errore materiale indicato nell’istanza depositata dal difensore del COGNOME Deve essere, in proposito, ribadito che l’avviso della fissazione dell’udienza per la trattazione della richiesta di correzione dell’errore materiale va notificato alle parti ed ai difensori, a pena di nullità, dovendosi osservare il procedimento di cui all’art. 127 cod. proc. pen., secondo quanto imposto dell’art. 130, comma secondo, cod. proc. pen.
1.2. Ciò premesso, deve essere ricordato che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 – 01).
Deve trattarsi, pertanto, di interesse pratico, concreto ed attuale del soggetto impugnante (sul quale, peraltro, grava l’onere di indicare l’eventuale pregiudizio subito a seguito dell’eccepita violazione di legge, onere non rispettato dall’odierno ricorrente). NØ tale interesse può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioŁ di incidenza pratica sull’economia del procedimento.
Tale interesse, concreto ed attuale, manca nel caso in esame visto che il ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’impugnata ordinanza.
Deve essere, in proposito, evidenziato che la Corte territoriale, in accoglimento dell’istanza difensiva, ha corretto l’errore materiale presente nel dispositivo in calce alla sentenza emessa nei confronti del COGNOME nella parte relativa alla mancata indicazione della dichiarazione di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione (dichiarazione correttamente indicata nel dispositivo letto in udienza).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME