Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2680 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2680 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di SALERNO Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che conclude per l’inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già in atti; udito l’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 maggio 2025, il Tribunale del riesame di Salerno, pronunciando in sede di rinvio, ha annullato, per difetto delle esigenze cautelari, l’ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Salerno aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME COGNOME perché ritenuto gravemente indiziato, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, del reato di omicidio pluriaggravato commesso il 5 settembre 2010 in danno di NOME COGNOME, sindaco di Pollica.
Nel pronunciarsi a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza applicativa della misura cautelare, disposto da questa Corte di cassazione con sentenza in data 8 aprile 2024, n. 17265, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME in ordine al reato contestato, fondando le proprie valutazioni, oltre che sugli elementi già valutati dall’ordinanza annullata, su ulteriori elementi sopravvenuti e costituiti dalla ammissione, da parte di NOME COGNOME, in occasione dell’interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., delle proprie responsabilità, avendo dichiarato di aver partecipato, su richiesta di COGNOME e insieme a COGNOME, al sopralluogo finalizzato a realizzare un attentato nei confronti di COGNOME, con conseguente venir meno delle incongruenze delle sue dichiarazioni censurate dalla sentenza rescindente e valutazione di attendibilità dello stesso.
Il Collegio del riesame ha tuttavia escluso la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del lungo tempo trascorso dal delitto, annullando l’ordinanza cautelare e disponendo la liberazione dell’indagato.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo un’unica articolata censura, con la quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria e nonché al divieto di ‘circolarità della fonte’ con riguar do alla valutazione del chiamante in reità o correità.
In via preliminare il ricorrente deduce di avere interesse all’impugnazione sotto il duplice profilo dell’interesse ad avere un provvedimento logico e coerente, e dell’interesse a coltivare una potenziale aspettativa di ‘riparazione del danno derivante dal l’eventuale ingiusta detenzione’.
Nel merito, censura la valutazione operata dal Tribunale del riesame con riguardo alle nuove dichiarazioni rese da NOME COGNOME in sede di interrogatorio ex art. 415bis cod. proc. pen., contestando l’attendibilità intrinseca del medesimo, nonché la valutazione degli elementi ritenuti di riscontro alle sue dichiarazioni.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in ragione della carenza di interesse, stante l’intervenuto annullamento della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché non sostenuto da un interesse concreto e attuale ad ottenere una pronuncia di annullamento del provvedimento contestato.
È opportuno premettere che al momento della proposizione del presente ricorso, NOME non era più sottoposto a nessuna misura coercitiva, atteso che l’originaria ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame, il cui provvedimento è stato annullato dalla Corte di cassazione con la già citata sentenza n. 17265 del 2025, è stata successivamente annullata per difetto delle esigenze cautelari.
2.1. Il ricorso censura l’ordinanza impugnata solo sotto il profilo della gravità indiziaria del delitto in relazione al quale era stata disposta la misura cautelare personale.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, non sussiste l’interesse dell’indagato ad impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. 277331 -01; Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, La Cognata, Rv. 282534 -01).
Nel caso di specie non è ravvisabile alcun interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento favorevole.
2.2. Conviene al riguardo evidenziare come, nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, si basa sulla finalità coltivata dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e di conseguire un risultato utile, rappresentato da decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251693). La sua individuazione, riferita al sistema delle impugnazioni penali, richiede la comparazione tra dati processuali precisi, costituiti, non dalla domanda della parte e dalla decisione adottata, ma dal provvedimento impugnato e dalla pronuncia che il giudice di grado superiore potrebbe emanare qualora accogliesse la richiesta impugnatoria. L’interesse deve poi presentarsi in termini concreti ed attuali, sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione e permanere sino a quello della sua decisione perché questa possa esplicare un’effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, P.M. in proc. Timpani, rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, rv. 208165).
I medesimi principi trovano applicazione anche con riguardo ai provvedimenti limitativi della libertà personale in ambito cautelare, ove si è affermato che l’impugnazione perde significato ed utilità pratica, quindi, ne è inibita la proposizione e la coltivazione, quando la pretesa del proponente abbia già trovato attuazione e la finalità perseguita sia superata dal contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Questa Corte ha altresì precisato che, in linea di principio, l’interesse ad impugnare va individuato in relazione alla manifestazione concreta della potestà decisoria condensata nel dispositivo del provvedimento giudiziale, non già alla sua motivazione, perché solo dalla determinazione definitoria del procedimento discendono effetti primari e diretti per la sfera giuridica della parte e soltanto in riferimento ad essa è concepibile una diversa statuizione costitutiva di un effetto pratico più vantaggioso per l’impugnante rispetto a quello già conseguito nel grado precedente. La sollecitazione ad adottare una differente linea argomentativa a fondamento della stessa decisione potrebbe operare soltanto sul piano della giustificazione senza condurre ad alcuna modifica degli effetti del provvedimento (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Pm in proc. Chiocchio, Rv. 276274 -01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172; Sez. 5, n. 10366 del 08/10/2014, Pc in proc. COGNOME, Rv. 262581; Sez. 6, n. 20116 del 16/04/2013, PG in proc. Ceriani, Rv. 255672; Sez. 5, n. 27917 del 06/05/2009, COGNOME, Rv. 244207).
2.3. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza del Tribunale del riesame con riguardo alla valutazione dalla stessa operata in ordine al valore indiziario degli elementi acquisiti successivamente all’esercizio dell’azione penale. Ha dedotto la sussistenza dell’interesse ad impugnare sia al fine di ottenere un provvedimento logico e coerente, sia per coltivare una potenziale aspettativa di ‘riparazione del danno derivante dall’eventuale ingiusta detenzione’.
Sotto primo profilo, si rileva che nessun effetto vincolante e limitativo della libertà decisionale può essere prodotto sul processo principale, attualmente in corso di svolgimento, dall’ordinanza assunta in sede di riesame, atteso che la sua efficacia è circoscritta all’ambito dell’inciden te cautelare e assume esclusivamente valenza provvisoria.
Invero, la Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 405, comma 1 -bis, cod. proc. pen., che imponeva al pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., a meno che non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. Per effetto di tale pronuncia, nessun valore vincolante e limitativo della libertà di assunzione delle decisioni rilevanti può
essere prodotto sul processo principale dalla pronuncia richiesta a questa Corte in relazione al compendio indiziario, poiché tale effetto non è previsto dalla vigente legge processuale, e il giudice del dibattimento è dotato del potere dovere di autonoma valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive. Anche nel caso in cui il giudice di legittimità renda, nell’incidente cautelare, una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione -ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. -vincola soltanto il giudice della cautela chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo (Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, cit.; Sez. 1, n. 18215 del 11/12/2018, dep. 2019, Ammendola, Rv. 276527 – 04; Sez. 3, n. 23052 del 23/04/2013, S., Rv. 256170 – 01).
2.4. Sotto il secondo profilo, concernente l’interesse, dedotto dal ricorrente, di coltivare una potenziale aspettativa di ‘riparazione del danno derivante dall’eventuale ingiusta detenzione’, occorre richiamare il principio affermato dalle Sezioni unite Testini, secondo cui «in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato» (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Rv. 249002).
Il ricorrente non ha specificato quale sia il danno in concreto derivante dal provvedimento impugnato, posto che l’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere è stata annullata da questa Corte di cassazione, mentre il provvedimento qui impugnato, pur ravvisando gravi indizi di colpevolezza, ha contestualmente revocato la misura cautelare. Inoltre, come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, le censure formulate con il ricorso attengono unicamente alla valutazione delle nuove dichiarazioni rese dal coindagato NOME COGNOME, le quali sono state utilizzate soltanto nel giudizio di rinvio, che si è concluso con l’annullamento dell’ordinanza cautelare, sicché non hanno determinato alcuna conseguenza sfavorevole sullo status libertatis del ricorrente.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente
inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME