Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40076 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40076 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 16/09/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palestrina il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 3 giugno 2025 con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il riesame avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso in data 14 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Il ricorrente, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 100, 125, 324, 568, 582, 583, 591 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonchØ apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il riesame da lui proposto.
I giudici del gravame avrebbero erroneamente ritenuto generica la procura speciale datata 26 marzo 2025 senza tenere conto che detta procura attribuiva al difensore il potere di rappresentare NOME COGNOME, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, ‘ in qualsiasi sede civile, penale o amministrativa, compresi eventuali procedimenti cautelari ‘ e di ‘ proporre azioni legali, istanze di sospensione, ricorsi, opposizioni, appelli, revocazione e qualsiasi altro atto necessario allo tutela degli interessi della società ‘, espressamente menzionando il sequestro doganale del 18 marzo 2025 e la merce oggetto del sequestro preventivo impugnato.
¨ stato, inoltre, rimarcato che tale procura speciale datata 26 marzo 2025 era stata già ritenuta valida ed efficace dal Tribunale del Riesame di Napoli che, con ordinanza del 9 maggio 2025, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso nel medesimo procedimento, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta dal difensore del COGNOME.
A giudizio della difesa, il provvedimento impugnato avrebbe disatteso l’orientamento
giurisprudenziale che riconosce piena efficacia alla c.d. procura ‘estensiva’, idonea ad attribuire al difensore generali e specifici poteri di impugnazione in sede penale anche in assenza di uno specifico riferimento numerico al procedimento. Ne deriverebbe che l’asserita irregolarità formale non avrebbe mai potuto determinare l’inammissibilità dell’istanza, alla luce del principio di conservazione degli atti di cui all’art. 156 cod. proc. pen. La decisione censurata – in aperto contrasto con quella precedente, proveniente dal medesimo organo giudicante – avrebbe leso il principio dell’affidamento, determinando un grave vulnus al diritto di difesa e alla certezza del diritto, in violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 324, 568, 582, 582, 591 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU.
I giudici del riesame non avrebbero considerato che il gravame era stato proposto non solo nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, ma anche in quello di NOME COGNOME, quale indagato e diretto destinatario della misura reale. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto ritenere ammissibile l’impugnazione almeno con riferimento alla posizione soggettiva dell’indagato, atteso che – in presenza di una procura rilasciata con riferimento sia alla persona fisica sia alla società rappresentata – la legittimazione ad agire deve considerarsi autonoma e concorrente per ciascun soggetto.
La difesa sostiene, inoltre, che l’indagato sarebbe legittimato a proporre impugnazione cautelare anche nell’interesse economico dell’ente rappresentato, qualora la misura reale incida su beni nella disponibilità di quest’ultimo, essendo l’interesse alla restituzione direttamente riferibile ad entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda.
L’asserito giudizio di genericità della procura speciale si porrebbe, poi, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite Gabrielloni, secondo cui l’atto di impugnazione deve essere valutato nella sua interezza, alla luce dell’effettiva volontà difensiva e dell’intero contenuto dell’atto, senza eccessi formalistici lesivi del diritto alla tutela giurisdizionale previsto dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.
Il provvedimento impugnato, fondato su una lettura meramente formale della procura e privo di argomentazione sulla pretesa genericità, violerebbe dunque il principio del giusto processo, integrando una nullità assoluta per errata identificazione della legittimazione soggettiva e per completa elusione del diritto di difesa dell’indagato.
Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, eccepisce la violazione degli artt. 324 e 125 cod. proc. pen.
Il Tribunale, limitatosi a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza per la ritenuta genericità della procura speciale, non avrebbe esaminato nØ confutato le specifiche doglianze difensive relative all’insussistenza del fumus commissi delicti in ordine ai reati contestati. Tale omissione determinerebbe una lesione del diritto all’effettivo accesso alla giustizia, come garantito dall’art. 6 CEDU, che impone all’autorità giudiziaria di fornire una risposta motivata e ragionevole a ogni istanza sottoposta al suo vaglio, integrando altresì una nullità assoluta dell’ordinanza impugnata.
Con memoria depositata in data 4 agosto 2025, il difensore del ricorrente ha dedotto la persistenza di un interesse all’impugnazione nonostante la sopravvenuta revoca del sequestro preventivo. In particolare, la difesa ha sostenuto:
la sussistenza di un interesse di natura formale a ottenere una pronuncia sulla validità della procura speciale conferita per la proposizione della richiesta di riesame;
la permanenza di un interesse sostanziale ad un tempestivo sindacato sul merito della vicenda e, segnatamente, sulla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati;
la persistenza di un interesse di carattere economico alla caducazione della condanna alle spese disposta dal Tribunale in conseguenza della declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova
1.Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto in carenza di interesse. che:
·in data 12 maggio 2025 il Pubblico Ministero, con decreto di urgenza, ha disposto il sequestro preventivo di 2.324 automobiline modello Porsche e Mercedes in relazione ai reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen. contestati a NOME COGNOME;
·in data 14 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha convalidato il sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico ministero senza procedere alla contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo; il COGNOME, quindi, ha proposto riesame avverso detto provvedimento di convalida;
·il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 3 giugno 2025, ha dichiarato inammissibile il riesame per mancanza di idonea procura speciale e condannato l’indagato alle spese del procedimento;
·il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 27 giugno 2025, ha emesso autonomo decreto di sequestro preventivo ad integrazione del provvedimento di convalida del 19 giugno 2025; decreto che veniva impugnato dal COGNOME con atto di riesame del 9 luglio 2025;
·con provvedimento del 22 luglio 2025, il Tribunale di Napoli ha annullato il decreto di sequestro preventivo datato 27 giugno 2025 e di conseguenza il Pubblico ministero, in data 24 luglio 2025, ha disposto la restituzione all’avente diritto delle automobiline in sequestro.
2.Ciò detto in punto di fatto, deve essere preliminarmente affermato che il decreto di convalida di sequestro preventivo emesso in data 14 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli non era impugnabile innanzi al Tribunale del riesame.
Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto secondo cui non Ł impugnabile l’ordinanza con la quale il giudice, a norma dell’art. 321, comma terzo-bis, cod. proc. pen., dispone la convalida del decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal Pubblico ministero, dato che oggetto esclusivo del riesame Ł il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, unico provvedimento che legittima la misura cautelare reale (Sez. U, n. 21334 del 31/05/2005, COGNOME, Rv. 231055 – 01; Sez. 3, n. 5770 del 17/01/2014, COGNOME, Rv. 258936 – 01; Sez. 2, n. 50740 del 19/09/2019; COGNOME, Rv. 277784 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 26541 del 10/04/2024, Ratto, non massimata e Sez. 2, n. 22258 del 09/05/2025, Lingxin, non massimata).
Da quanto esposto discende che, nel presente giudizio di legittimità, non assume rilevanza alcuna l’accertamento dell’eventuale fondatezza della censura concernente l’asserita erroneità della declaratoria di inammissibilità del riesame per difetto di procura speciale, atteso che l’impugnazione proposta dal COGNOME risultava comunque inammissibile in quanto diretta avverso un provvedimento inoppugnabile.
3.Tutto ciò premesso, deve essere ricordato che l’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. pone, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse
ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, COGNOME, Rv. 269199 01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, COGNOME, Rv. 282542 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, COGNOME, non massimata).
Ne consegue che non può reputarsi sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, il mero e astratto interesse alla correttezza teorica della decisione impugnata, privo di qualsivoglia incidenza sulla concreta posizione processuale del soggetto che propone il gravame -come nel caso dell’interesse prospettato dal COGNOME a ottenere una pronuncia sulla validità della procura speciale ed un tempestivo scrutinio in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti dei reati contestati-.
L’interesse ad impugnare deve, infatti, rivestire carattere di effettività e concretezza, traducendosi in un vantaggio pratico e attuale per l’impugnante.
Tali requisiti difettano nella fattispecie, poichØ il COGNOME non conseguirebbe alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il riesame, tenuto conto del sopravvenuto annullamento del decreto di sequestro preventivo e della conseguente restituzione all’avente diritto delle macchinine già sottoposte al vincolo reale.
Deve, in proposito, rimarcarsi che l’unico interesse dedotto dal ricorrente potenzialmente idoneo a integrare i requisiti di concretezza ed effettività -ossia l’interesse alla revoca della condanna alle spese derivante dalla declaratoria di inammissibilità del riesame- non risulta comunque configurabile.
Ciò a prescindere dalla correttezza o meno del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, in ragione dell’inoppugnabilità del decreto di convalida del sequestro preventivo d’urgenza di cui si Ł trattato in precedenza e della conseguente legittimità della condanna del COGNOME al pagamento delle spese del procedimento di riesame.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 16/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME