Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11109 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME nato in MALI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/02/2023 del TRIBUNALE di TIVOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del PG COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME, per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. peri. a lui ascritti, per mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, disponendo le sue ricerche da parte RAGIONE_SOCIALE polizia giudiziaria e, in caso di rintraccio, la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza e la comunicazione degli avvisi di
legge, in particolare in merito alla eventuale riapertura del processo, con fissazione dell’udienza a data fissa, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE violazione di legge, la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia e all’imputato e la erronea dichiarazione di irreperibilità dell’imputato, pur in presenza di corretta elezione di domicilio.
È stato allegato al ricorso il verbale di identificazione redatto in data 5 maggio 2019, in relazione al presente procedimento (giusta l’indicazione dei titoli di reato, RAGIONE_SOCIALE data di commissione e dell’autorità giudiziaria procedente). Con tale atto, l’allora indagato aveva nominato proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO e aveva eletto domicilio presso il suo studio in Roma. A quest’ultimo indirizzo, era stata peraltro notificata la convalida del sequestro. Il difensore inoltre, aveva depositato presso l’Ufficio Gip istanza di ammissione al gratuito patrocinio, accolta il 7 gennaio 2020. La qualità di difensore di fiducia, peraltro, risultava anche dal portale dei servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE giustizia.
Il decreto di citazione diretta a giudizio è stato, nondimeno, notificato al difensore di ufficio, AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME, mentre le nuove ricerche disposte per rintracciare l’imputato – ignorando la suaccennata elezione di domicilio hanno dato, in prima battuta, esito negativo.
All’odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.
Il meccanismo procedimentale disegnato dalla COGNOME prevede in primo luogo, con l’art. 420-quater cod. proc. pen., una pronuncia sui generis, in quanto sentenza (inappellabile) in rito, che prescinde anche dalla verifica dei presupposti per la declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Questa decisione ha una sua peculiarissima forma di stabilità, assimilabile per alcuni versi a quella di cui all’art. 72-bis cod. proc. pen., ancorata all’esito delle successive ricerche disposte ai sensi dell’art. 420-quater, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. In caso di rintraccio, infatti, la sentenza è revocata in toto e si apre un ulteriore momento processuale, attivando in concreto l’udienza già fissata, sotto la condizione sospensiva dell’esito positivo delle ricerche, ai sensi degli artt. 420sexies, commi 3 e 4, cod. proc. pen. e 132-ter disp. att. cod. proc. pen.
Ciò premesso, difetta in capo al ricorrente un interesse ad impugnare che si connoti come pratico, concreto e attuale.
A prescindere da eventuali violazioni RAGIONE_SOCIALE legge penale o processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., è infatti condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione l’allegazione – e la sussistenza dell’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Per proporre ricorso, pertanto, il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che deve persistere fino al momento RAGIONE_SOCIALE decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990; Sez. 1, n. 26673 del 25/06/2002, COGNOME, Rv. 221991).
Nel caso di specie, si osserva come nessun nocumento, in primo luogo, sia evidentemente conseguito dalla sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE pendenza del processo da parte dell’imputato. A fronte delle doglianze del ricorrente in ordine alla declaratoria di assenza in mancanza dei presupposti di legge e alla citazione di un difensore di ufficio pur in presenza agli atti di una nomina fiduciaria, il sistema prevede poi un luogo processuale istituzionalmente preordinato alla verifica RAGIONE_SOCIALE regolare costituzione delle parti, anche verificandone la rituale vocatio in ius; in quella sede, senza indebite regressioni del procedimento (tali da incidere anche sulla sua ragionevole durata), possono essere ritualmente adottati tutti i rimedi, se del caso anche restitutori, offerti dall’ordinamento processuale.
Il difensore ha sottolineato, durante la discussione, anche i possibili riflessi negativi derivanti dalla sospensione RAGIONE_SOCIALE prescrizione ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3 -bis, cod. proc. pen., ma il rilievo, allo stato, si palesa come del tutto astratto, in previsione di un evento futuro e incerto, quale l’ipotizzata impossibilità di dichiarare l’estinzione del reato, nell’ambito del prossimo giudizio di merito, a causa del mancato decorso del termine prescrizionale dalla emissione RAGIONE_SOCIALE sentenza di non luogo a procedere qui impugnata sino al momento del rintraccio dell’imputato.
Dalle dedotte violazioni delle norme processuali non è, in conclusione, derivata alcuna concreta lesione dei diritti che presidiano la consapevole partecipazione dell’imputato al processo e l’assistenza del difensore (in termini, Sez. 2, n. 48765 del 12/10/2023, Latif, non massimata).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 17 gennaio 2024
La Presidente