Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37410 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento a carico di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXil XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’EmiliaRomagna, con l’ordinanza impugnata, ha rigettato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione al reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen.
Ricorre per cassazione il suddetto Ufficio requirente, deducendo l’abnormità del provvedimento impugnato, che avrebbe implicitamente – ed irritualmente, essendosi consumato ogni potere di controllo sull’ammissibilità del rito speciale – revocato il precedente decreto di giudizio immediato, emesso dal medesimo magistrato, con cui era già stata fissata l’udienza dibattimentale del 21 marzo 2025.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, in quanto non sorretto da un concreto e specifico interesse.
Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero diretto a ottenere l’esatta applicazione della legge processuale deve essere caratterizzato dalla concretezza e attualità dell’interesse, da verificare in relazione all’idoneità dell’impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 24411001. Ha poi specificato Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693-01, come, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non possa essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma vada piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, dell’eliminazione una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo).
Ogni mezzo di impugnazione, in estrema sintesi, deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. 5, n. 26147 del 07/05/2024, P., Rv. 286575-01; Sez. 2, n. 40373 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285254-01). Il ricorrente, di conseguenza, ha l’onere di indicare – indipendentemente dalla qualità di parte pubblica o privata – l’esistenza di un proprio interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Pllumaj, Rv. 287282-01; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241-01; Sez. 3, n. 41133 del 12/04/2019, COGNOME, Rv. 277979-02; Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608-02).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato – idoneo, in astratto, a fondare un’indebita regressione alla fase pre-processuale – Ł stato adottato dal Giudice, se non per errore sullo stato del procedimento (reiterando inconsapevolmente un provvedimento già emesso, sia pure con contrario contenuto), quantomeno nell’esercizio di un – presunto e non esplicitato nelle sue finalità – potere di autotutela che la legge, tuttavia, non disciplina.
Secondo la consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ha motivo di distaccarsi, Ł abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver emesso decreto che dispone il giudizio immediato, dichiari la nullità del decreto medesimo e ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, atteso che il giudice, una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti della richiesta del rito speciale, rimanendo competente in via eccezionale – e finchØ gli atti rimangono presso di lui – solo per i provvedimenti in materia di libertà (Sez. 5, n. 33946 del 12/05/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 272986-01; Sez. 4, n. 14784 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 26681201. Cfr. anche, quanto alla natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della piø ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento da riconoscersi al decreto del giudice per le indagini preliminari, Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260017-01).
Pur se il secondo provvedimento, oggetto della presente impugnazione, deve, dunque, ritenersi tamquam non esset , nondimeno a fortiori , tenuto conto del fatto che il Giudice per le indagini preliminari, nel rigettare tardivamente la richiesta di giudizio immediato su cui aveva già provveduto, non ha però disposto la restituzione degli atti all’Ufficio requirente, nØ tantomeno ha revocato l’udienza dibattimentale già a suo tempo fissata – l’Ufficio impugnante non ha offerto dati in merito alla effettiva celebrazione della udienza dibattimentale già originariamente fissata per il 21 marzo 2025, risolvendo le proprie censure nella mera e formale allegazione di una (pur sussistente) violazione di legge.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in difetto di rituale allegazione di circostanze idonee a fondare un interesse ad impugnare concreto e attuale, nei termini sopra illustrati.
La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così Ł deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.