Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, del 07/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 dl. n. 137 del 2020 succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti, ai sensi dell’art.309 cod. proc. pen., da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia in data 26 luglio 2023, con la quale era stata disposta nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziati per i delitti di omicidio volontario e duplice tentato omicidio, ordinanza poi divenuta inefficace il giorno 3 agosto 2023, a norma dell’art.27 del codice di rito, a seguito deda emissione di nuova ordinanza cautelare da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova in quanto territorialmente competente.
In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, con la ordinanza del 27 luglio 2023, dopo avere convalidato il fermo dei due indagati aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti con riferimento ai reati oggetto della imputazione provvisoria, nonché il pericolo di fuga e di reiterazione dei reati; contestualmente si era dichiarato territorialnnente incompetente in favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, il quale in data 3 agosto 2023, come visto, aveva emesso un nuovo provvedimento di natura cautelare.
Pertanto, secondo il Tribunale, le richieste di riesame erano inammissibili per carenza di un concreto interesse all’impugnazione considerata la dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Gorizia e la mancata deduzione, da parte dei ricorrenti, di uno specifico interesse ad ottenere una pronuncia, in sede di riesame, al fine di una successiva richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorsi per cassazione affidati a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’ordinanza impugnata stante la sussistenza del loro concreto interesse alle richieste di
riesame sulla base della più recente giurisprudenza, considerato che il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova nella propria ordinanza ha confermato il contenuto di quella emessa dal giudice poi dichiaratosi incompetente, con particolare riferimento ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo i ricorrenti deducono la nullità dell’ordinanza del Tribunale di Trieste per omessa pronuncia rispetto alle doglianze riguardanti la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a loro carico, nonché alle esigenze di natura cautelare.
2.3. Infine, con il quarto motivo lamentano l’omessa valutazione delle condizioni soggettive relative ad entrambi gli indagati che, qualora considerate, avrebbero determinato l’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva rispetto alla custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
Come noto, in caso di ordinanza cautelare emessa da giudice che si dichiara contestualmente incompetente, l’interesse dell’indagato ad impugnare, qualora il giudice competente abbia emesso (come avvenuto nella fattispecie) nel termine di cui all’art. 27 cod. proc. pen. altra analoga ordinanza, va ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell’ingiusta detenzione (Sez. 2, sent. n. 19718 del 23/04/2008, Rv. 239800).
2.1. Infatti, in presenza dell’adozione di misure cautelari, l’istanza d riparazione per l’ingiusta detenzione può, in ipotesi, essere accolta laddove, ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., si accerti che nel corso del procedimento l’imputato sia stato sottoposto a custodia cautelare in forza di provvedimento applicativo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. che, come noto, attengono rispettivamente alla sussistenza della gravità indiziaria e alla presenza dei limiti edittali di pena. Di conseguenza, essendo il giudizio sulle esigenze cautelari del tutto estraneo al tema dell’ingiusta riparazione, l’indagato non ha alcun interesse a fondare una richiesta di riesame sull’assenza di tali condizioni avverso un’ordinanza che, peraltro, ha perduto, prima della richiesta di
riesame, la sua efficacia perché o caducata in quanto non rinnovata ovvero sostituita da altro e diverso titolo emesso dal giudice ritenuto competente.
2.2. Deve poi aggiungersi che il richiamo giurisprudenziale contenuto nei ricorsi risulta inconferente atteso che, nel caso in esame, la eventuale preclusione si forma rispetto alle questioni dedotte rispetto alla ordinanza emessa dal giudice competente e non già con riferimento a quella emessa da quello non competente, atteso che quest’ultima ha perso di efficacia decorso il termine di venti giorni.
2.3. La conferma della insussistenza della carenza di interesse ad impugnare l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia preclude, infine, l’esame delle ulteriori doglianze contenute nei ricorsi e riguardanti i grav indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Infine, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 gennaio 2024.