Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2641 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2641 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Marocco il 01/01/1982
avverso l’ordinanza del 19/06/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
preso atto che, nonostante la ritualità delle notifiche e degli avvisi, il difensore, che aveva avanzato rituale richiesta di discussione orale, non Ł comparso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 19/06/2024 confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice di pace di Velletri in data 30/06/2023 nei confronti di NOME
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Sotto un primo profilo, evidenzia come il Tribunale del riesame, pur avendo dato atto che la difesa aveva eccepito il difetto di querela, abbia poi omesso qualsivoglia scrutinio al riguardo; che, al di là dell’interesse ad impugnare, siffatta omissione determina la nullità dell’ordinanza impugnata, essendo la disamina del fumus commissi delicti imprescindibile, in presenza di un reato perseguibile a querela di parte.
Rileva, altresì, come il giudice del riesame abbia apoditticamente ritenuto che non ricorressero i presupposti per la sussistenza della scriminante dello stato di necessità.
Osserva, infine, di essere legittimato ad impugnare l’ordinanza del Tribunale del riesame, tenuto conto che l’indagato Ł la persona che legittimamente possedeva l’immobile.
Il ricorso Ł inammissibile per carenza di interesse.
Va, innanzitutto, premesso che la valutazione dell’interesse ad impugnare Ł preliminare all’esame della fondatezza del ricorso e, dunque, all’esame della sussistenza dei presupposti del provvedimento ablativo.
Ciò posto, osserva il Collegio che l’indagato, pur essendo astrattamente legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., in quanto persona alla quale le cose sono state sequestrate, non vanta tuttavia un interesse concreto ed attuale. Sul punto, invero, va evidenziato che l’impugnazione può essere proposta solo da chi abbia interesse, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sez. 2, n. 36203 del 11/09/2024, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 36021 del 01/06/2023, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01).
Ed invero, in tema di legittimazione alla proposizione del riesame reale trovano applicazione sia le norme dettate dal codice di rito nell’ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi (gli artt. 322 e 322bis cod. proc. pen.), sia quelle generali in materia di impugnazione (in particolare, gli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), che non sono derogate da quelle ‘di settore’, le quali, indicando tre categorie di “legittimati” (vale a dire l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione), individuano le categorie dei soggetti titolari, in astratto, di un interesse alla proposizione del riesame o dell’appello; le disposizioni dettate sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell’ammissibilità e richiedono la verifica dell’esistenza di un concreto interesse all’impugnazione, in assenza del quale quest’ultima va dichiarata inammissibile.
Orbene, nel caso dell’impugnazione del sequestro preventivo, Ł proprio la concreta operatività delle misure cautelari reali – che impongono un vincolo giuridico sul bene – a far ritenere indispensabile, quale connotato essenziale ed imprescindibile dell’interesse ad impugnare, il possibile conseguimento del risultato concreto, avuto di mira dall’impugnante, che Ł quello di ottenere, con la eliminazione del vincolo, la restituzione del bene attinto dalla misura ablativa.
In altri termini, affinchØ sia legittimato a proporre impugnazione, l’indagato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare che persona avente diritto alla restituzione non Ł chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma soltanto colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protetta, coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un mero rapporto di fatto tutelato dal diritto (di recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286321 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 43967 del 19/10/2022, COGNOME, Rv. 283990 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza per cui dagli atti emerge come l’odierno ricorrente abbia occupato abusivamente l’immobile sottoposto a sequestro, di talchŁ non Ł titolare di una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME