Interesse ad impugnare la confisca: quando il ricorso è inutile
Nel panorama della procedura penale italiana, uno dei pilastri fondamentali per poter presentare un ricorso è l’esistenza di un beneficio concreto per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto cruciale riguardante l’interesse ad impugnare la confisca, specialmente quando l’imputato sostiene che i beni sequestrati appartengano a terze persone.
Il caso esaminato riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento, mettendo in luce i confini rigidi entro i quali un imputato può lamentarsi di un provvedimento di ablazione patrimoniale.
Il contesto della confisca nel patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare, con la quale era stata applicata una pena concordata tra le parti. Oltre alla sanzione detentiva o pecuniaria, il giudice aveva disposto la confisca di somme di denaro che erano state precedentemente sequestrate. Tra queste somme, una parte consistente era stata rinvenuta nell’abitazione di un altro soggetto, totalmente estraneo ai fatti contestati.
La difesa dell’imputato ha scelto di ricorrere in Cassazione, denunciando l’illegittimità di tale confisca. Secondo la tesi difensiva, il denaro non apparteneva all’imputato e la sua provenienza lecita era stata documentata dal legittimo proprietario, che aveva già richiesto la restituzione al Pubblico Ministero.
La mancanza di interesse ad impugnare la confisca
La Suprema Corte ha affrontato la questione focalizzandosi sul concetto di legittimazione al ricorso. Per legge, non è sufficiente ravvisare un’irregolarità formale o sostanziale in una sentenza per poterla impugnare con successo; occorre che chi presenta il ricorso abbia un interesse diretto, attuale e concreto a vedere modificata quella decisione.
In questa circostanza, i giudici hanno rilevato un paradosso logico-giuridico nella strategia difensiva. Se l’imputato dichiara apertamente che il denaro confiscato non è suo, ma di un terzo, egli stesso sta ammettendo di non subire alcun danno patrimoniale dalla confisca di quei beni. Di conseguenza, non ha alcun titolo legale per dolersi del provvedimento, poiché la restituzione del denaro non andrebbe a suo favore, ma a favore del terzo estraneo.
Analisi dei fatti
L’imputato era stato condannato a seguito di patteggiamento per un reato specifico. Contestualmente, il giudice aveva ordinato la confisca di circa 65.000 euro rinvenuti presso l’abitazione di un familiare. Il ricorrente ha basato il suo appello sulla violazione delle norme relative al sequestro e alla restituzione dei beni, sostenendo che l’assenza di prova sulla provenienza illecita rendesse la confisca illegittima. Tuttavia, non ha mai rivendicato la proprietà di tale somma.
La decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano. I giudici hanno sottolineato che, ai sensi dell’ordinamento processuale, l’imputato difetta di interesse quando il gravame riguarda beni di cui egli nega la titolarità. La condanna ha comportato anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, stimata in tremila euro, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nell’applicazione rigorosa dell’articolo 568, comma 4, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Nel momento in cui il ricorrente deduce che la somma di denaro appartiene a una persona estranea al reato, egli si priva automaticamente della possibilità di contestare il provvedimento ablativo. Il diritto a richiedere la restituzione o a opporsi alla confisca spetta unicamente al ‘terzo interessato’, ovvero colui che assume di essere il vero proprietario del bene e che subisce effettivamente il pregiudizio economico.
Le conclusioni
Le conclusioni che si traggono da questo provvedimento sono di estrema rilevanza pratica per la difesa penale. Non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per tutelare diritti altrui se non vi è un riflesso diretto sulla posizione giuridica del ricorrente. Qualora dei beni appartenenti a terzi vengano confiscati ingiustamente in un processo penale, è onere del proprietario effettivo attivarsi nelle sedi opportune, mentre l’imputato deve limitare la propria impugnazione ai punti della sentenza che incidono realmente sulla sua sfera personale o patrimoniale. Un ricorso presentato senza questo requisito essenziale è destinato all’inammissibilità, con conseguenti aggravi economici per il ricorrente.
Posso contestare la confisca di soldi se dichiaro che appartengono a un mio amico?
No, se sostieni che i beni appartengono a un terzo non hai un interesse diretto e concreto ad impugnare il provvedimento, poiché la perdita economica non ricade su di te.
Cosa deve fare il vero proprietario del denaro confiscato per errore?
Il terzo estraneo al reato deve presentare un’istanza di restituzione o intervenire nel procedimento per dimostrare la titolarità del bene e la sua provenienza lecita.
Quali sono i rischi di presentare un ricorso senza avere un interesse legale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7996 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7996 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato l’DATA_NASCITA in Marocco
avverso la sentenza del 12/06/2025 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; procedimento trattato con il rito ‘ de plano ‘.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12/06/2025, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato all’odierno ricorrente la pena concordata in ordine al reato a lui ascritto, disponendo altresì, sempre su accordo delle parti, la confisca della somma a lui sequestrata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 252 e 263 cod. proc. pen.
Il difensore evidenzia che con la sentenza di patteggiamento il Giudice aveva disposto nei confronti dell’imputato la confisca delle somme ancora in sequestro, senza tuttavia distinguere tra la somma di 9.000 euro oggetto del
sequestro probatorio eseguito in casa dell’odierno ricorrente NOME e quella di 65.150 euro rinvenuti nella diversa abitazione di NOME, persona estranea al reato; somma, quest’ultima, che risultava ancora in sequestro in quanto il pubblico ministero non si era mai pronunciato sull’istanza di restituzione dell’avente diritto (NOME), nonostante quest’ultimo avesse dedotto e documentato la provenienza lecita del denaro. Il difensore riteneva dunque che, in difetto di prova della appartenenza del denaro all’imputato nonché della provenienza illecita della somma, la confisca dei 65.150 euro disposta in sentenza doveva ritenersi illegittima.
Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610 comma 5bis , ultima parte, cod. proc. pen., in quanto proposto da soggetto che non ha interesse all’impugnazione. Ed infatti, è lo stesso ricorrente a dedurre che la somma di 65.150 euro (che si assume essere oggetto di confisca illegittima) non appartiene a ll’imputato ma ad altra persona estranea al reato. È quindi evidente che l’imputato non ha alcuna ragione di dolersi del provvedimento ablatorio del denaro (la cui restituzione, peraltro, secondo quanto assume la difesa risulta essere già stata richiesta dall’avente diritto). Il ricorrente difetta dunque di quell’interesse (concreto e attuale) che, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., è necessario per proporre impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME