Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27173 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA in Marocco avverso l’ordinanza del 11/03/2024 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 11 marzo 2024 con la quale il Tribunale di Salerno ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in data 24 febbraio 2024, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di rapina aggravata.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell’art. 591 cod. proc. pen. conseguente alla mancata declaratoria di inammissibilità del riesame proposto dal difensore di ufficio dell’indagato.
La difesa ha evidenziato che il riesame proposto dal difensore di ufficio è stato depositato in data 01 marzo 2024 e, quindi, in data successiva alla nomina da parte del COGNOME di un difensore di fiducia con conseguente inammissibilità del riesame perché dedotto da difensore non legittimato a proporre impugnazione ai sensi dell’art. 591, lett. A), cod. proc. pen.
Il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo di dichiarare l’inammissibilità del riesame proposto dal difensore di ufficio, vizio che non sarebbe sanato dalla successiva proposizione di ulteriore riesame da parte del difensore nominato dal COGNOME.
Il ricorrente ha anche lamentato la mancata fissazione di una nuova udienza di trattazione a seguito della proposizione dell’atto di riesame da parte del difensore di fiducia nominato in data 28 febbraio 2024.
Il difensore del COGNOME, in data 8 maggio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso, rimarcando che nessuna udienza di riesame è stata fissata a seguito della proposizione del riesame da parte del difensore di fiducia e che l’indicazione del nominativo COGNOME NOME, anziché del nominativo NOME COGNOME, nell’atto di riesame depositato dal difensore di ufficio AVV_NOTAIO, sarebbe frutto di un mero errore materiale tempestivamente rettificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.
L’unico motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse.
Preliminarmente il Collegio intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del ricorso per cassazione, deve sempre sussistere un concreto interesse all’impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.
L’innpugnazione, pertanto, può essere proposta solamente nel caso in cui la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato giuridicamente favorevole al ricorrente. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatti, attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, NOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, NOME, Rv. 269199 – 01).
Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l’imputato non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Salerno ha rigettato il riesame proposto dal difensore di ufficio del COGNOME in data successiva alla nomina da parte dello stesso di un difensore di fiducia.
Peraltro, il ricorrente, qualora interessato ad una mancata pronuncia in ordine al riesame proposto dall’AVV_NOTAIO, avrebbe potuto rinunciare a tale atto di impugnazione, così evitando una pronuncia sul merito da parte del Tribunale adito.
Deve essere evidenziato, inoltre, che il ricorso non appare autosufficiente in quanto la difesa non ha allegato l’atto di riesame asseritamente proposto dal difensore di fiducia nominato dal COGNOME in data 28 febbraio 2024.
Il ricorrente si è limitato a produrre l’atto di riesame proposto dal difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, in data 11 marzo 2024 ed una mali con la quale il medesimo legale comunicava alla Cancelleria del Tribunale l’erronea indicazione del nominativo dell’indagato nel riesame proposto, senza allegare alcun atto idoneo a dimostrare la fondatezza di quanto affermato in relazione alla proposizione di un secondo atto di riesame con conseguente genericità della doglianza.
Peraltro, deve essere rimarcato che la mancata fissazione dell’udienza di trattazione del riesame proposto dal difensore di fiducia del COGNOME non è deducibile in questa sede e che il ricorrente può legittimamente avanzare istanza al Tribunale volta alla fissazione di tale udienza.
All’inammissibilità del ricorso consegue’ ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in
libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 23 maggio 2024
Il Con re Estensore GLYPH
Il Presidente