Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40162 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40162 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso immediato per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 569 e 606 co pen. nell’interesse di Si n . n ,iero NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo del ricorso, con cui si contesta l’abnormità del provvedi impugnato per incompetenza funzionale del giudice che l’ha pronunciato, è generico in q non risulta sorretto da alcun interesse. Invero il ricorso per cassazione avverso una d’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, al fine di ottenere il pros con diversa formula, impone l’individuazione dell’effettivo e concreto vantaggio che deri rimozione del provvedimento impugnato, con l’indicazione degli atti dai quali possa desunto;
osservato che l’eventuale accoglimento del ricorso, salvo il caso di rinuncia alla pres ai sensi dell’art. 157, settimo comma, cod. pen, che nella specie non è stata ded determinerebbe alcun vantaggio per i ricorrenti che sarebbero in ogni caso prosciolt medesima formula;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la conda ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
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