Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28070 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28070 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, com del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari di Bari, decidendo in all’appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta di applicazione COGNOME della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di usura ed e aggravata, rilevava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma riteneva as esigenze cautelari e, pertanto, rigettava il gravame. La COGNOME restava, pertanto, di libertà.
Avverso tale ordinanza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che con due distinti motivi deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi
indizi di colpevolezza che sarebbero stata ritenuta senza una valutazione accurata memoria difensiva e senza una adeguata valutazione dell’attendibilità del collabor COGNOME. Si allegava che, nonostante NOME COGNOME fosse in stato 01 libertà, l’inte ricorso sarebbe integrato dalla contestazione dei gravi indizi di
2.1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La natura incidentale del giudizio cautelare, per sua natura non definitorio, riconoscimento dell’interesse all’impugnazione quando non è imposta alcuna misura.
Si riafferma comunque – in via generale – che, in assenza di attuale applica di misure cautelari, perché possa ritenersi sussistente l’interesse del ricorrente a l’impugnazione nell’ambito del procedimento incidentale, con specifico riferimento ad eventuale futura utilizzazione della pronunzia favorevole ai fini della riparazi ingiusta detenzione, è, necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e m deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebb mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U 7931 del 16/12/2010, deo. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01).
Tuttavia nel caso in esame – assente la detenzione – manca in radice il presup che potrebbe legittimare il ricorso.
La COGNOME è, infatti, in stato di libertà, e non è mai stata attinta da alcu sicché l’impugnazione non è supportata neanche dal residuale interesse alla ipot utilizzazione di una pronuncia favorevole nel corso di un eventuale procedimento pe riconoscimento dell’ingiusta detenzione (mai patita).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 25 giugno 2024
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