Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16183 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/08/2023 del GIP TRIBUNALE di SONDRIO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG’ dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
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1. Con drdinanza del 30 agosto 2023, il Gip 11~1D Tribunale di AVV_NOTAIO ha c-o vs>j, ),Dpi-ra rnat .. 54 il provvedimento del 28 agosto 2023, con il quale il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ha vietato a COGNOME NOME per la durata di anni sei di accedere a tutti i luoghi o stadi ed impianti sportivi siti nel territorio nazionale dagli altri S membri del141nione europea, ove si svolgono manifestazioni sportive di qualsiasi livello agonistico, nazionale o internazionale, professionistico o dilettantistico giovanile, anche amichevole o per finalità benefiche, calendarizzate pubblicizzate, connesse allo sport del calcio, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento questorile, e prescritto / in ltre / a quest’ultimo di presentarsi presso il comando della stazione dei carabinieri di Recco, ovvero presso altro Ufficio di polizia, secondo le modalità e gli orari previsti all’interno di t provvedimento.
Avverso la ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità relazione agli artt. 606 / lett. c) 1 cod. proc. pen., per avere il Gip convalidato il provvedimento senza rispettare il termine di 48 ore, indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità come garanzia per l’esercizio del diritto di difesa. in
3.Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
La Questura di AVV_NOTAIO ha trasmesso provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIOoRt tho NUMERO_DOCUMENTO-ge
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Questura di AVV_NOTAIO ha trasmesso atto di annullamento in autotutela del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO con il quale veniva vietato al ricorrente di accedere agli impianti sportivi e l’ulteriore previsione dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.
Come è noto, requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione GLYPH è l’interesse richiesto dall’art. 568 e comma 4, cod. proc. pen. Quest’ultimo è correlato GLYPH agli GLYPH effetti GLYPH primari GLYPH e GLYPH diretti GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH oggetto dell’impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante (cfr., ex plurimis, Sez.1, n. 47496 del 17/10/2003,).
L’accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera GLYPH giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale. Viceversa, concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell’interesse ad impugnare (Sez.6, n. 24637 del 21/04/2006, Rv. 234734). La carenza di interesse sopravvenuta comporta l’inammissibilità del ricorso.
2.Poiché il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla sua proposizione, va escluso, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U, 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, 25/06/1997, Rv. 208166), che alla declaratoria di inammissibilità seguano la condanna al pagamento delle spese processuali e quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente