Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38822 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38822 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a Vercelli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 emessa dal Tribunale di Vercelli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1 Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice del Tribunale di Vercelli non convalidava l’arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art. 381, comma 1, cod.
proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME in relazione al solo delitto di lesioni personali ex artt. 582 – 583 quater , comma 1, cod. pen. per mancanza di querela.
Avverso detto provvedimento, il AVV_NOTAIO Ministero presso il Tribunale di Vercelli ha proposto ricorso deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice disatteso le norme vigenti in subiecta materia oltre che i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ed invero, la convalida dell’arresto impone che il giudice procedente verifichi la ricorrenza dei presupposti formali dell’arresto, i.e. flagranza, limiti legali di reato o pena, rispetto dei termini perentori. Peraltro, secondo i principi sanciti dalla Corte di cassazione, il controllo che il giudice della convalida è tenuto a compiere deve essere effettuato con valutazione ex ante e non ex post , ovvero tenendo conto della situazione conosciuta o conoscibile con l’ordinaria diligenza dalla Pg operante, di guisa che tutte le ulteriori informazioni sono utilizzabili sono per le decisioni sullo status libertatis.
Ebbene, in ordine al caso in esame, per il delitto di lesioni personali, contestato al ricorrente, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato, ai sensi dell’art. 381 cod. proc. pen.; in ogni caso, essendo state contestate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 2, e 576, n 5., cod. pen., il reato è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa.
Alla odierna udienza -che si è svolta in forma non partecipata – il AVV_NOTAIO Ministero ha inviato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale l’interesse ad impugnare nel sistema processuale penale va intesa come «…prospettiva utilitaristica» nel senso di «rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo ( così Sez. U. n.6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693 – 01).
2.1. Ed invero, gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. nel disporre che «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» e che «l’impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non ha interesse»
richiamano una nozione di interesse che deve essere apprezzata in termini di ‘concretezza’ e ‘attualità’, dovendo tendere al raggiungimento di un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione (così, ex multis , Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, COGNOME, Rv. 232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, Minotti, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151del 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, Graci, Rv. 221899).
2.2. Pertanto, alla stregua di tali principi, va ribadito l’orientamento di questa Sezione (cfr Sez.6, n. 14085 del 16/03/2021, P. Rv.281156), secondo cui in caso di arresto per più reati, non sussiste l’interesse del AVV_NOTAIO Ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale.
Il requisito previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è, infatti, configurabile esclusivamente quando «l’impugnazione è presentata per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza che incide sulla libertà personale dell’indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un’illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo»(così Sez. 6, n. 28021 del 11/06/2014, Antonacci Rv. 261647; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Shalabi, Rv. 239234).
2.3. E’ il caso poi di precisare come i precedenti di questa Corte che riconoscono la configurabilità dell’interesse del AVV_NOTAIO Ministero a ricorrere avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto sono solo apparentemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Ed infatti si tratta di decisioni riferibile a casi in cui il gravame era diretto a rimuovere una decisione destinata ad avere un concreto effetto processuale e non già ad ottenere, come nel caso in esame, una generica affermazione di correttezza del provvedimento impugnato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME