Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23484 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23484 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Villabate il 16/1/1961
avverso l’ordinanza del 30/12/2024 emessa dal Trbunale di Palermo visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo convalidava l’arresto del ricorrente eseguito in flagranza del reato di cui all’art. 385 cod. pen., rigettando l’eccezione difensiva secondo cui la convalida era stata richiesta dopo il termine di 48 ore, decorrenti dall’orario di materiale privazione della libertà dell’indagato e non già dall’orario di redazione del verbale.
2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato un uni motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 390 e 558 cod. p
pen., sottolineando che, per consolidata giurisprwieriza, il termine, da cu decorrere le 48 ore previste dall’art. 558 cod. proc. pen. per la conv
dell’arresto, decorre dal momento in cui l’interessato viene tratto in arresto già da quello della redazione del verbale. i
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Occorre premettere che, a seguito della convalida dell’arresto, al ricorre non veniva applicata alcuna misura cautelare, r,on avendo il pubblico minister
formulato alcuna richiesta in tal senso.
A fronte di tale dato, del tutto pretermesso nel ricorso, il ricorrente n specificato in alcun modo quale sia l’interesse concretamente derivan dall’impugnazione dell’ordinanza di convalida.
Sul punto deve richiamarsi il condivisibile . orientamento secondo cui l’interesse dell’indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedime di convalida dell’arresto, al quale non sia segufta l’applicazione di una mi cautelare, non può presumersi, avendo l’interels.ato l’onere di manifestare termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richies proporre l’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez.5, n. 9167 31/1/2017, Fanu, Rv.269038; Sez.6, n. 13522 del 13/2/2009, COGNOME, Rv.244141).
Il difetto di interesse ad impugnare determina l’inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagrento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa Oelle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente