Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Ceglie Messapica il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 28/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME con riferimento al provvedimento di cumulo emesso, nei suoi confronti, dalla Procura generale presso la Corte di appello della stessa città del 23 febbraio 2022.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto infondata la richiesta di affidamento considerandola misura troppo ampia ed inidonea a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato desunta dai suoi precedenti penali anche recenti, dalle pendenze risultanti a suo carico anche per gravi imputazioni e dal contenuto non rassicurante delle informazioni inviate dai Carabinieri di Ceglie Messapica rispetto alla sua condotta in genere.
Nello stesso provvedimento, poi, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che la detenzione domiciliare – prospettata dall’IJEPE RAGIONE_SOCIALE Brindisi come misura più idonea – risultava comunque inammissibile, ai sensi dell’art.47-ter, comma 1-ter, Ord. pen., per l’entità della pena residua superiore ad anni due.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare in ragione della entità della pena residua.
Al riguardo osserva che la pena residua, a seguito del provvedimento di computo della misura cautelare emesso in data 9 maggio 2023, è di anni uno mesi tre e giorni nove di reclusione, con la conseguente ammissibilità della detenzione domiciliare ai sensi del citato art.47-ter, comma 1-bis.
A seguito della proposizione del ricorso il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 19 ottobre 2023, ha sospeso l’esecuzione di quella impugnata dando, nel contempo, atto che il condannato non aveva proposto istanza di detenzione domiciliare e che, al momento della pronuncia oggetto di impugnazione, non era stato versato in atti il provvedimento con il quale era stata computata anche la custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Invero, è circostanza pacifica il fatto che NOME COGNOME non ha avanzato domanda di detenzione domiciliare e che il riferimento ad essa, nella ordinanza del 28 settembre 2023, è solo incidentale tenuto conto di quanto indicato nella relazione dell’UEPE; inoltre, il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato unicamente sulla (unica) domanda di affidamento in prova.
Ne consegue che il ricorrente è privo di interesse alla impugnazione non avendo egli mai chiesto la detenzione domiciliare e non avendo l’ordinanza impugnata pronunciato rispetto a tale misura alternativa alla detenzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2024.