Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Villaricca il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura
generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 25 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Napoli annullato -limitatamente al reato di cui all’art. 416 cod. pen – l’ordinanza quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 3 g 2024, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva degli arresti domici con conseguente conferma della misura cautelare in relazione al solo reato di all’art. 648 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta illogicità de motivazione in ordine alla ritenuta inidoneità di misure cautelari diverse arresti domiciliari a tutelare le ravvisate esigenze cautelari.
I giudici del riesame, oltre ad ignorare l’evidente affievolimento delle esig cautelari conseguente all’annullamento della misura coercitiva in relazion reato di cui all’art. 416 cod. pen. dettato dall’esclusione della gravità ind
non hanno tenuto conto degli elementi indicati dalla difesa che escluderebbe necessità dell’applicazione degli arresti domiciliari (incensuratezza e giovan del ricorrente, occasionalità dell’episodio delittuoso, decorso di un signif periodo temporale dalla data di commissione del reato di ricettazione).
Il Tribunale, con percorso argomentativo congetturale ed illogico, avrebbe fat riferimento ad aspetti che riguarderebbero esclusivamente gli affil all’associazione a delinquere in relazione alla quale è stata ritenuta l’insuff indiziaria nei confronti del COGNOME (in particolare la pluralità delle co contestate, la spregiudicatezza, l’aver posto in essere i reati in danno di s vulnerabili e l’aver reiterato le condotte illecite anche dopo l’arresto del ca consorteria).
La motivazione sarebbe del tutto ipotetica, priva di fondamento e insuscettib di verifica empirica nella parte in cui i giudici del riesame hanno sostenuto c detenzione domiciliare risulterebbe l’unica idonea a neutralizzare il perico reiterazione in quanto il COGNOME “ben potrebbe prestarsi a cooperare nuovamente con il sodalizio nei momenti di fibrillazione e carenza di affiliati stabili” (vedi pag. 6 del ricorso).
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta insussistenz della motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari.
A giudizio della difesa, il mancato riconoscimento del ruolo di affil dell’associazione a delinquere oggetto di indagine, avrebbe imposto ai giudici A riesame di specificare le ragioni che renderebbe » necessaria l’applicazione degli arresti domiciliari per un episodico reato di ricettazione di 600 grammi di realizzato il 9 febbraio 2023, necessità che, peraltro, non era stata ravvis militari dell’Arma, i quali al momento della commissione del reato avevan deferito il COGNOME in stato di libertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Dalla lettura degli atti emerge che, con provvedimento del 6 settembre 2024 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha revocato la mi cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente.
Il giudizio di riesame ed il conseguente ricorso in Cassazione sono funzio a rimuovere le misure restrittive per le quali non sussistono i requisiti dalla legge. Se questa è la funzione del controllo incidentale, ne discende revoca della misura cautelare fa cessare l’interesse all’impugnazione.
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizion ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere attuale e concreto, e mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subi
il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
La revoca, nelle more del procedimento di impugnazione, della misura cautelare in precedenza disposta nei confronti del COGNOME determina, pertanto, l’inammissibilità, per carenza sopravvenuta d’interesse, del ricorso proposto; l’eventuale accoglimento dell’impugnazione, infatti, verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282397 – 01; Sez. 6, n. 25852 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286753 01).
Di conseguenza, nel caso di specie il provvedimento limitativo della libertà personale si è già esaurito e l’interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare la procedura incidentale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e nemmeno la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende in quanto il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile a fattori connessi all’evoluzione dinamica del procedimento a carico del ricorrente; non si configura, pertanto, alcuna ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (vedi Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785 – 01; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, il 03 ottobre 2024.