Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30502 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30502 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti dalle parti civili:
COGNOME nato a MATERA il 12/02/1942
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 01/03/1976
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 24/12/1951
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso, trattato in udienza cannerale senza la presenza delle parti, in difetto di richiesta di saim n · n trattazione orale (ex artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss., cod. proc. pen.); udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso (limitatamente al primo motivo), con le statuizioni consequenziali;
lette le conclusioni dell’imputato, che ha chiesto, nelle memorie del 17/04/2025 e del 30/04/2025, la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, del ricorso, con condanna delle parti civili ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute, ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen., “da liquidarsi secondo giustizia”;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato, ex artt. 604, comma 1, e 522, comma 2, cod. proc. pen., la nullità della sentenza emessa dal Tribunale felsineo in data 13/03/2014, appellata dall’imputato, per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, essendo la condanna intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, ed ha conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l’ulteriore corso.
Contro la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore delle parti civili, denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 516, 522, comma 2, e 604 cod. proc. pen. (non sarebbe corretto sostenere che la condanna dell’imputato era intervenuta per un fatto diverso da quello contestato), nonché “violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. (la Corte di appello avrebbe omesso di dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché proposti in carenza d’interesse.
E’ noto al collegio l’orientamento per il quale sussiste l’interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, ritenuta la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato ex art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la decisione di condanna dell’imputato resa in primo grado e abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, atteso che tale sentenza, pur avendo natura meramente processuale, determina l’eliminazione delle statuizioni in favore della parte civile (così Sez. 4, n. 17547 del 21/03/2024, Y., Rv. 286443-01 e Sez. 6, n. 19218 del 19/01/2017, M., Rv. 269825-01).
1.1. Secondo altro orientamento, pur potendo ammettersi la possibile sussistenza di un interesse della parte civile all’impugnazione della decisione con cui la Corte di appello, ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen., abbia annullato la sentenza di primo grado per diversità del fatto rispetto a quello contestato nell’imputazione, è necessario che essa sia verificata in concreto, non essendo sufficiente la sua configurabilità in astratto (Sez. 3, n. 44512 del
12/07/2019, H., non mass.; Sez. 4, n. 6964 del 14/11/2012, dep. 2013, M., Rv. 254477-01).
Osserva il collegio che, in ordine alla possibilità, anche per le parti diverse dall’imputato, di proporre ricorso avverso le sentenze meramente processuali, sono già intervenute le Sezioni Unite (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, D.M., Rv. 244108: questione giuridica controversa, “se sia o meno ammissibile il ricorso per cassazione – nella specie, del Procuratore generale – avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio”).
Pur non prendendo specificamente in considerazione la posizione della parte civile (ma soltanto quelle dell’imputato e del pubblico ministero), le Sezioni Unite hanno, in particolare, osservato che «il secondo comma dell’art. 568 del codice vigente “cristallizza” in capo a tutte le parti processuali la legittimazione e l’interesse (astratto) a ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze, ad eccezione delle ipotesi espressamente indicate, senza introdurre limitazione alcuna quanto ai relativi “casi”, disciplinati dall’art. 606: dunque, sia nella eventualità in cui si denuncino errores in iudicando, che in ipotesi di errores in procedendo»; invero, «la sentenza del giudice di appello che annulla la sentenza di primo grado elimina proprio quell’atto “decisorio della regiudicanda”, sul quale le parti avevano – secondo le rispettive posizioni – confidato o che avevano teso a scongiurare, o rispetto al quale, ancora, erano andate incontro ad una parziale soccombenza. Se la sentenza di annullamento presenta un vizio di legittimità, non vi è dunque ragione alcuna perchè la stessa produca effetti “incorreggibili” sul piano della legittimità, all’interno del processo, precludendo alle parti il diritto di ricorrere avverso di essa. Una volta, infatti, intervenuta la pronuncia caducatoria in ipotesi erronea, i relativi effetti demolitori si consoliderebbero nel processo, vanificando la pronuncia di primo grado senza alcuna possibilità ripristinatoria per le parti: con l’ovvio e inaccettabile epilogo di rendere processualmente incontrollabile una “sentenza” (perchè tale è, nella sostanza e nella forma, la sentenza che annulla la pronuncia di primo grado ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen.) adottata da un giudice che non è posto al vertice della piramide giurisdizionale». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Le Sezioni Unite hanno, peraltro, ribadito che la sussistenza dell’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale
condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere verificata in concreto.
2.2. Sulla scia di tale orientamento, la giurisprudenza ha successivamente precisato che detto interesse «deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e (…) sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente» (Sez. 3, n. 44512 del 12/07/2019, H., non mass.).
A parere del collegio, deve, quindi ritenersi l’astratta ricorribilità delle sentenze di natura meramente processuale (del tipo di quella de qua), sempre che sia verificata la sussistenza dell’esistenza di un concreto ed attuale interesse della parte impugnante (nel caso di specie, della parte civile), che è necessariamente onere di quest’ultima dimostrare; la successiva indagine sulla esistenza dell’interesse al ricorso andrà condotta verificando gli obiettivi concreti dell’impugnazione.
3.1. Sarebbe, pertanto, inammissibile, se carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza della Corte d’appello di nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto.
Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi che, nella specie, i ricorsi congiunti delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME Marco sono privi di qualsiasi indicazione al riguardo, essendosi le predette limitate a denunciare la presunta erroneità in diritto della statuizione impugnata, oltre che l’intervenuta prescrizione del reato (quest’ultima, peraltro, non più deducibile in questa sede, nella quale si procede, ormai, soltanto agli effetti civili, in difetto di impugnazione della parte pubblica).
4.1. D’altro canto, se, da un lato, la Corte di appello non ha escluso la responsabilità dell’imputato per il fatto contestato, limitandosi a ritenere che la qualificazione giuridica di esso cui aveva ritenuto di accedere il Tribunale violasse il principio di correlazione tra accusa e sentenza (e che, quindi, la condanna era intervenuta per un fatto asseritamente diverso da quello contestato), dall’altro le parti civili potranno, nel nuovo processo di primo grado, esercitare, senza alcuna limitazione, i diritti e le facoltà che, per legge, competono loro.
5. Per i motivi indicati, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi.
5.1. La predetta declaratoria comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; non ricorrono (in considerazione della sostanziale novità della questione,
esaminata specificamente, con riguardo all’interesse della parte civile, da non molte decisioni) le condizioni per l’ulteriore irrogazione ai predetti di una
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
delle spese del grado è riservata al
5.2. La regolamentazione inter partes
definitivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle al definitivo.
spese processuali. Spese inter partes
Così deciso il 08/05/2025