Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3754 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3754 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Belvedere Marittimo il 15/05/1994
avverso l’ordinanza del 24/07/2024 del Tribunale della libertà di Cosenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Oggi,
2 9 GEN. 205
Di7TA
in INDIRIZZO
IL FUNZIONARYE
NOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, costituito ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Paola, con la quale veniva convalidato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un manufatto fuori terra, sito in Scale alla INDIRIZZO, composto da tre vani in muratura con mattoni poroton portanti e copertura in latero cemento, non ultimato al rustico, senza finiture interne ed esterne, avente una “superficie di circa 150 mq. e volumetria di circa 450 mc., nonché dell’intero cantiere comprensivo dei ponteggi e delle impalcature installate lungo il perimetro di fabbricato, ipotizzando, a carico dell’COGNOME, in qualità di committente/esecutore di lavori nel cantiere sito in Scalea, una serie di violazioni al d.P.R. n. 380 del 2001
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, rappresentando, con unico motivo, la violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente, in quanto, ad avviso del difensore, il provvedimento impugnato non spiega le ragioni per cui le censure rivolte dall’indagato rispetto alla contestazione contenuta nell’editto di accusa e su cui il provvedimento cautelare si fonda sono state ritenute abdicative rispetto alla legittimazione ed all’interesse ad agire.
3. Il ricorso è inammissibile perché generico.
Si rammenta che, per proporre una qualsiasi impugnazione, è necessario appurare, in capo al soggetto che aziona il gravame, sia la legittimazione ad agire, nel senso che la legge deve espressamente conferire tale facoltà a chi la sta esercitando, sia l’interesse ad agire, che deve essere concreto ed attuale e corrisponde al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e pertanto, in ambito cautelare reale, esso va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266713; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, COGNOME, Rv. 263799; Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259412).
Per tale motivo, si è costantemente affermato che l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla
proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, COGNOME, Rv. 276545; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274992; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, COGNOME e altri, Rv. 271231).
Ovviamente, come anticipato, la verifica di tale presupposti è preliminare all’esame del merito della causa, che può avvenire solo ove gli stessi siano accertati nei confronti di chi propone l’impugnazione.
Nel caso in esame, il Tribunale cautelare ha evidenziato che l’indagato, pur legittimato a proporre il riesame, non ha evidenziato un concreto e attuale interesse, avendo egli negato qualsiasi relazione giuridica con i beni sottoposti a sequestro e non avendo rappresentato alcun titolo alternativo, tale da giustificare la restituzione delle res.
Orbene, il ricorrente non si confronta con tale motivazione, essendosi limitato a dedurre la mancanza di motivazione in ordine al fumus, la cui disamina rappresenta un posterius che segue al positivo accertamento, in capo al ricorrente, dell’interesse all’impugnazione, mancando il quale, come nel caso in esame, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18/12/2024.