Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37480 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del TRIBUNALE del RIESAME di MILANO
letto il ricorso del difensore;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame proposta contro il sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano in data 22 aprile 2024.
Il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione degli artt. 257 e cod. proc. pen., che il Tribunale di Milano ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame sull’errato rilievo che l’impugnazione fosse stata proposta dal difensore esclusivamente nell’interesse dell’indagato in relazione a compendio sequestrato che risulta di pertinenza della società di cui lo stesso è legale rappresentante, mentre il difensore, munito di procura speciale, aveva proposto l’impugnazione anche nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, di cu ricorrente è legale rappresentante.
Sottolinea, infine, che il ricorrente avrebbe avuto comunque interesse all’impugnazione in ordine alla verifica del requisito del fumus boni iuris sotteso al provvedimento di sequestro.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 2 dicembre 2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è fondato.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione cautelare per carenza di interesse si fonda sulla decisiva circostanza che la richiesta di riesame fosse stata presentata dal difensore del ricorrente esclusivamente nell’interesse dell’indagato (non contestato, infatti, è che la misura reale sia stata eseguita soltanto su beni della società).
Per come evidenziato dalla difesa, la richiesta di riesame proposta dal difensore fa espresso riferimento alla nomina in atti (“giusta dichiarazione di nomina in atti”) la quale contiene anche la procura speciale rilasciata dall’indagato al legale che, al pari dell’istanza di riesame, fa riferimento alla qualità soggetti di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, richiamando sul punto l’ipote accusatoria che a detta espressa qualità riconduce l’illegale detenzione di prodotti contraffatti, come meglio indicato nel verbale di perquisizione e sequestro eseguito, per l’appunto, nei confronti della società.
Si tratta di dati di fatto la cui lettura unitaria depone logicamente per ritener che il difensore abbia presentato, quale procuratore speciale, la richiesta di riesame anche nell’interesse della società a cui i beni sono stati sequestrati, in virtù della procura speciale che gli era stata rilasciata all’atto di nomina.
In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per il giudizio. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 20 settembre 2024.