Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2554 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2554 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Bova Marina, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 05/06/2025 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria
Udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Letta la requisitoria rassegnata, all’esito di trattazione scritta, dal AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con l’adozione delle statuizioni consequenziali;
Lette le conclusioni scritte e la susseguente memoria di replica depositate dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, dell’ordinanza impugnata, con l’emissione dei provvedimenti di legge;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 5 giugno 2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta di riesame proposta dall’indagato, ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliati emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di NOME COGNOME il 13 gennaio 2025, con riferimento:
al delitto di cui agli artt. 416, primo e secondo comma, 416-bis.1 cod. pen., per avere, in concorso con altri, costituito e diretto una RAGIONE_SOCIALE per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di scambio elettorale politico mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen. e corruzione elettorale di cui all’art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nonché di delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare le attività dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata ‘RAGIONE_SOCIALE operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale a all’estero, in Reggio Calabria, dal 2018 e con condotta permanente (capo 38);
al delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., per avere, in concorso con altri e con l’intermediazione di NOME COGNOME (classe 1982), accettato, o contribuito ad accettare, favorendo e sollecitando lo svolgimento delle trattative necessarie, la promessa di procurare voti in favore di NOME COGNOME, candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria del gennaio 2020, da parte di soggetti appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE, con specifico riguardo all’articolazione denominata cosca di COGNOME (alias NOME), operante prevalentemente sul territorio di San Luca e aree limitrofe, in cambio dell’erogazione e della promessa di varie utilità, in Reggio Calabria e San Luca, tra il 2018 e il gennaio 2020 (capo 42).
Il Tribunale, svolta un’articolata premessa espositiva inerente alla scaturigine del procedimento e agli elementi di natura indiziaria su cui aveva fatto leva l’ordinanza applicativa della misura, con particolare riferimento ai due reati ascritti a NOME, ha vagliato le questioni introdotte con la richiesta d riesame, argomentando nel seguente senso:
sono emersi i gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato con riferimento all’imputazione provvisoria inerente al reato associativo sub 38), sia con riguardo alla sussistenza del sodalizio, ritenuto acclarato anzitutto sulla base delle intercettazioni ambientali, e finalizzato al compimento, per nulla estemporaneo, della serie di delitti indicata nei numerosi capi di accusa dell’editto provvisorio, prima orientata a favorire i candidati NOME COGNOME e NOME COGNOME, poi
(a cagione del loro arresto) orientata a favorire la candidata NOME COGNOME, sia con riguardo alla specifica partecipazione di NOME all’attività della consorteria, fatto considerato accertato anch’esso sulla scorta delle captazioni ambientali di diverse conversazioni ad alcune delle quali l’indagato aveva direttamente partecipato, ritenute dimostrative di tale attiva partecipazione;
non sussistono i presupposti di diritto per ritenere integrato il delitto di cu all’art.416-ter cod. pen., in quanto: analizzati gli elementi acquisiti, COGNOME, nel caso concreto, non può essere considerato come soggetto che agiva in nome e per conto della cosca, né sussiste alcun riferimento alla modalità RAGIONE_SOCIALE della raccolta dei voti; più in AVV_NOTAIO, manca il riscontro della gravità indiziaria nella parte relativa all’accusa secondo cui COGNOME avrebbe agito come intermediario o partecipe dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e quale diretto destinatario della promessa di utilità; la conclusione non muta sussumendo, come gli elementi acquisiti paiono imporre, la situazione di fatto sotto il modello configurato dalla diversa norma incriminatrice di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, perché tale illecito non ammette l’emanazione della misura cautelare, in relazione alla cornice edittale che connota il corrispondente delitto;
in ogni caso, per ciò che concerne lo stesso delitto in ordine al quale si è confermata la sussistenza della gravità indiziaria, le esigenze cautelari non risultano dimostrate, essendo da condividere le obiezioni difensive secondo le quali i fatti contestati a COGNOME sono notevolmente risalenti nel tempo, al più tardi riferibili ai primi mesi del 2020, a fronte dell’emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare il 13 gennaio 2025 e della sua esecuzione il 21 maggio 2025, oltre cinque anni dopo; è, quindi, da annettersi rilievo determinante a tale iato temporale, anche perché non è risultato che COGNOME e gli altri indagati abbiano partecipato ad altre competizioni elettorali o vi siano restati coinvolti per l’aspetto deviante qui in esame; non si sono, di conseguenza, ravvisate la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva paventato nell’ordinanza genetica, così come il rilevante tempo trascorso toglie sostanza anche all’effettiva possibilità di inquinamento probatorio.
Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dai difensori di NOME con cui è stato chiesto l’annullamento del provvedimento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, articolato in più censure, si denunciano la violazione dell’art. 416 cod. pen. e il vizio della motivazione.
2.1.1. In primo luogo, si lamenta l’omessa valutazione delle doglianze articolate dall’indagato, superata con una motivazione per relationem acriticamente adottata dai giudici del riesame, senza considerare in modo
effettivo gli argomenti offerti dalla difesa, volti a contestare la sua partecipazione associativa, nuovamente affermata nel provvedimento impugnato sulla sola base di una serie di captazioni e di un’addotta prova logica, risoltasi, nella sostanza, in mere considerazioni di segno colpevolistico.
2.1.2. Indi, si rimprovera al Tribunale il difetto di motivazione sullo stesso argomento.
La difesa rileva la chiara contraddittorietà determinata dall’avere sostenuto, nonostante soltanto due addebiti siano stati mossi a NOME con l’imputazione provvisoria, che lo stesso avrebbe concorso con gli altri indagati in altre ipotesi delittuose, quali reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia.
Ciò – sostiene il ricorrente – ha inficiato la motivazione per la corrispondente emersione di argomentazioni generalizzanti e ha tolto ogni gravità e precisione agli addotti a elementi indiziari. Anzi, la stessa ordinanza genetica aveva dato atto che, per altre ipotesi di accusa, quale ad esempio il reato di cui al capo 40), non risultava alcun apporto da parte di COGNOME.
Più in AVV_NOTAIO, non si è considerato che non sono emerse condotte dell’indagato integranti i reati fine, tanto meno condotte ascrivibili a soggetti a lui stabilmente collegati, sicché non è stato adeguatamente sondato il discrimine fra il concorso di persone in uno o più reati e gli elementi costitutivi dell’RAGIONE_SOCIALE per delinquere: COGNOME aveva avuto rapporti solo con alcuni dei coindagati, sempre determinati da legami personali qualificati, senza l’emersione di dati idonei ad asseverare l’elemento organizzativo dei reato associativo.
2.1.3. In ordine alla genesi e all’evoluzione del rapporto tra l’indagato e NOME, si sostiene che nell’interrogatorio di garanzia NOME aveva chiarito la genesi occasionale e illecita della conoscenza con la suddetta persona, senza alcun riflesso inerente ai fatti di dedotta corruzione elettorale.
2.1.4. Altro dato dimostrativo dell’apparenza della motivazione resa in merito all’RAGIONE_SOCIALE per delinquere è il mancato rilievo che fra l’organizzazione che sosteneva NOME e il gruppo proiettato sulla candidatura di NOME COGNOME non era sussistita alcuna continuità, anche perché il promotore del secondo gruppo (NOME COGNOME) non figurava nel primo sodalizio.
Né – si fa notare – sussiste traccia nel provvedimento impugnato di reati contro la pubblica amministrazione ascrivibili a COGNOME a cui pure hanno fatto riferimento i giudici del riesame, così come non risulta un’attività dei presunti appartenenti all’RAGIONE_SOCIALE volta a procurare i voti alla candidata COGNOME.
2.1.5. La difesa stigmatizza ulteriormente quelli che ritiene i confini mobili della contestazione associativa mossa nei confronti dell’indagato, non potendo essere interpretate le condotte a lui ascritte se non come contributo occasionale
riferito, in senso concorsuale, alla singola fattispecie delittuosa a lui contestata.
2.1.6. Inoltre, il provvedimento impugnato è ritenuto carente pure in ordine alla verifica dell’elemento soggettivo dell’RAGIONE_SOCIALE per delinquere, in tal senso rilevando la carenza di unitarietà, stabilità e organicità del dedotto vincolo.
2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al delitto di corruzione elettorale di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960.
La difesa afferma che non sono emerse prove in ordine alla promessa di utilità, elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., così come mancano i corrispondenti presupposti per la contestazione, in via di riqualificazione, del reato di cui all’art. 86 cit.: sono risultati assenti i gravi in circa l’accettazione da parte della candidata della promessa di procacciamento di voti e la promessa da parte sua di utilità di ogni tipo ai presunti procacciatori.
Ancora, si rimarca la mancanza di prova di un accordo corruttivo fra la candidata COGNOME ed COGNOME, non emergendo una promessa di utilità da parte della presunta corruttrice, tanto che l’indagato, benché parlasse di camionate di voti e si ponesse come grande elettore, non era poi andato nemmeno a votare.
Nel corso della trattazione scritta, la difesa di COGNOME ha rassegnato una memoria con le sue conclusioni in cui ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata rimarcando che, in occasione delle tornate elettorali svoltesi, per la formazione di diversi consessi elettivi, in tempo successivo all’epoca dei fatti oggetto di procedimento, l’indagato si era recato a votare soltanto in tre circostanze, nelle quali mai NOME COGNOME era risultata candidata.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta, ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso ritenendo manifestamente infondati e non sorretti da interesse i motivi dedotti: come lo stesso ricorrente ha constatato, l’ordinanza impugnata ha escluso l’evenienza delle esigenze cautelari con riguardo al reato associativo di cui al capo 38) e ha riqualificato il fatto di cui al capo 42) quale reato ex art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, che non ammette misure cautelari; di conseguenza, non sussiste un interesse di COGNOME a ricorrere avverso il provvedimento, in nessun caso le valutazioni incidentali dei giudici della cautela potendo pregiudicare quelle riservate ai giudici del procedimento di cognizione, con la specificazione che, essendo avvenuta la liberazione dell’indagato per l’assenza originaria delle esigenze cautelari, l’impugnazione non potrebbe reputarsi sorretta dall’interesse ad accertare l’assenza anche dei gravi indizi in vista dell’eventuale domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
Per il ricorrente è stata, poi, depositata una memoria di replica nella quale la difesa sostiene che, contrariamente alla prospettazione dell’Autorità requirente, l’interesse a ricorrere sussiste, in quanto il chiesto annullamento dell’ordinanza impugnata sulla scorta della dedotta assenza dei gravi indizi di colpevolezza riverbererebbe effetti pratici vantaggiosi sul piano della concreta opzione dell’indagato per un eventuale rito alternativo: NOME, dall’invocato annullamento, trarrebbe maggiore consapevolezza e ragionevole prevedibilità di un esito finale per lui meno pregiudizievole, potendo così orientarsi verso il rito abbreviato, con conseguente emersione della piena ammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che l’impugnazione sia inammissibile per l’ineludibile ragione che segue.
Deve prendersi atto che NOME COGNOME, indagato per i due reati di cui all’art. 416 cod. pen. (aggravato ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., lo si ribadisce a titolo descrittivo, impregiudicata ogni ulteriore considerazione inerente alla richiamata configurazione) e di cui all’art. 416-ter cod. pen., ha conseguito, con il provvedimento poi impugnato in questa sede, l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei suoi confronti per i due titoli suindicati, in quanto, per il primo, fermo i riscontro della gravità indiziaria, sono state ritenute insussistenti le esigenze cautelari e, per il secondo, non riscontrata la gravità indiziaria in merito al reato oggetto della corrispondente imputazione provvisoria, si è considerato che gli elementi acquisiti indirizzino alla diversa qualificazione del fatto, quale reato di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, però inidoneo, per la sua cornice edittale, a legittimare la misura cautelare applicata.
Atteso tale assetto provvedimentale, le deduzioni contestative alla base delle doglianze sviluppate dal ricorrente – la prima, tesa a criticare in modo articolato l’avvenuta affermazione della gravità indiziaria in merito all’RAGIONE_SOCIALE per delinquere, la seconda, finalizzata a criticare la pure affermata sussistenza dei gravi indizi per il reato di corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960 – non fanno emergere alcun interesse dell’indagato a impugnare l’ordinanza stessa.
Il ricorso, nella sostanza, ha criticato soltanto la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale onde sentir dichiarare l’assenza anche dei
gravi indizi di colpevolezza, relativi ai due reati, il secondo come diversamente qualificato, oggetto di contestazione: e, definito questo alveo, COGNOME non ha evidenziato un qualche concreto interesse all’impugnazione.
L’indicazione, formulata nella memoria di replica, circa il maggior favore per la sua eventuale opzione per il rito abbreviato che, secondo la difesa, determinerebbe l’invocata caducazione dell’ordinanza applicativa anche per quanto concerne la gravità indiziaria, afferisce a un argomento del tutto soggettivo, data l’autonomia fra le valutazioni effettuate in sede cautelare e le valutazioni proprie del giudizio di merito, sicché essa non può costituire concreta materia per sostanziare l’interesse a impugnare, necessario ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
3.1. Si osserva, sul tema, che, a differenza del rito civile (rispetto a cui si determina, con la lite, il conflitto di contrapposti interessi il cui riconosciment deve avvenire nell’ambito di un processo contenzioso), l’interesse alla base dell’iniziativa assunta nel processo penale si basa sulla prospettiva utilitaristica, ossia sulla finalità – coltivata dal soggetto legittimato – di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una determinata decisione giudiziale e di conseguire un risultato per sé conveniente, rappresentato da una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell’impugnazione e che sia coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251693 – 01).
L’enucleazione dell’interesse, nel sistema delle impugnazioni penali, esige la comparazione tra i dati processuali connotanti il provvedimento impugnato e la pronuncia richiesta al giudice competente a decidere l’impugnazione stessa e, quindi, il provvedimento che tale giudice avrebbe titolo a emanare qualora accogliesse il petitum connotante la prospettazione impugnatoria.
L’interesse a impugnare deve possedere i requisiti della concretezza e dell’attualità e, pertanto, esso deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione e permanere fino al momento della decisione, affinché la decisione stessa sia idonea a esplicare un’incidenza effettiva di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica giudiziale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 – 01).
3.2. Quanto al caso specifico, va precisato che – come si trae dall’excursus riportato in parte narrativa – la situazione esaminata è diversa da quella che si determina nell’ipotesi di revoca o dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare nelle more dell’impugnazione.
Per quest’ultimo ambito si è autorevolmente enucleato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, affinché
possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01; fra le successive, Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567 – 01; Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017, Cei, Rv. 270009 – 01; Sez. 6, n. 19217 del 21/03/2013, COGNOME, Rv. 255135 – 01).
Il richiamato orientamento è, peraltro, utile per orientarsi anche nello scrutinio del presente caso, afferente, invece, a fattispecie in cui la richiesta di riesame è stata accolta determinando l’annullamento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, di guisa che, quando è stata proposta l’impugnazione, gli effetti dell’ordinanza stessa risultavano già completamente evaporati per l’affermato difetto genetico di una delle condizioni legittimanti l’innesco della misura.
3.3. Stante tale situazione, si richiama il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo il quale non sussiste l’interesse dell’indagato a impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari, qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, La Cognata, Rv. 282534 – 01; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, Beltramelli, Rv. 277331 – 01).
Invero, anche con riferimento all’applicazione delle misure cautelari personali, non può negarsi che, nel rapporto impugnatorio, manca l’utilità pratica, con conseguente dissoluzione dell’interesse, allorquando sia stata annullata l’ordinanza applicativa della misura: epilogo che, di per sé, ha dato attuazione alla pretesa volta all’elisione del provvedimento originario, posto che l’interesse a proporre impugnazione deve individuarsi in relazione al dispositivo del provvedimento giudiziale, non alla sua motivazione, esclusivamente rispetto al primo il destinatario dell’atto potendo prefigurarsi una diversa statuizione idonea a produrre un effetto pratico contenente un vantaggio.
È principio di AVV_NOTAIO portata, invero, quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse a impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia
comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dall’annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, COGNOME, Rv. 267172 – 01).
3.4. Quanto allo specifico ambito cautelare, poi, riprendendo l’unico, citato spunto espresso dal ricorrente negli scritti difensivi prodotti in questo grado sul tema dell’individuazione concreta dell’interesse a impugnare, il principio ora richiamato corrobora la riflessione già svolta in ordine all’inidoneità dell’orientamento assunto dal giudice della cautela in punto di sussistenza o meno della gravità indiziaria a influenzare in senso processualmente apprezzabile l’opzione dell’indagato ad accedere o meno al giudizio abbreviato.
In realtà, nessun effetto giuridicamente vincolante produce sul procedimento e sul susseguente processo di merito il provvedimento assunto in sede di riesame dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale.
Si è già sottolineato che il sistema processuale non offre una specifica conferma normativa dell’addotta interferenza, giacché i due procedimenti perseguono finalità fra loro distinte e mantengono una loro autonomia, impregiudicata, naturalmente, la giuridica preminenza della pronuncia relativa all’accertamento di merito sulla statuizione di natura cautelare (secondo le articolazioni disciplinate, in primis, dall’art. 300 cod. proc. pen.).
Pertanto, l’efficacia della decisione di annullamento emessa in sede di riesame del provvedimento applicativo della misura cautelare si mantiene nell’ambito dell’incidente cautelare e assume valenza di esclusiva natura interinale: essa, dunque, non può esplicare alcun valore pregiudicante sulle statuizioni da assumere nel giudizio principale.
In tal senso, vanno anche richiamate le considerazioni ermeneutiche svolte dalla Corte costituzionale quando (con la sentenza n. 121 del 2009) ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 405, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 3 legge 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva imposto l’adozione del provvedimento di archiviazione del procedimento quale esito necessitato dell’esclusione in sede cautelare del requisito della gravità indiziaria, considerazioni volte a tratteggiare i connotati specifici del procedimento cautelare e le peculiarità giuridiche che lo differenziano dal processo principale avente ad oggetto la verifica di merito dell’ipotesi accusatoria: considerazioni conducenti, fra l’altro, alla conclusione che il decreto che dispone il giudizio non è condizionato dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che sia stata già compiuta in sede cautelare e che, per converso, la sua adozione non preclude la giuridica possibilità che, nei procedimenti di riesame o di appello cautelare, la gravità indiziaria sia, in via di principio, suscettibile di riconsiderazione, fermi restando i limiti all’autonomia fra
il procedimento cautelare e quello di merito generati dalla natura strumentale del provvedimento cautelare, con la conseguente interferenza sulla susseguente valutazione della cautela determinata dalla sentenza, anche non irrevocabile, di condanna per il reato emessa nel processo principale, nel senso che siffatta decisione, in prima analisi, si profila idonea a esonerare il giudice cautelare dall’ulteriore verifica sulla gravità indiziaria relativa allo stesso reato.
3.5. Posto quanto precede, è da constatare che, oltre alla dedotta influenza della decisione sulla gravità indiziaria sulla sua determinazione di accedere eventualmente al rito a prova contratta, influenza che si è rivelata, nei sensi che precedono, priva di giuridica consistenza, il ricorrente non ha prospettato altri dati di fatto idonei a far emergere il suo interesse attuale e concreto a impugnare l’ordinanza di annullamento del provvedimento applicativo della custodia cautelare domiciliare emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 13 gennaio 2015.
Nessuna precisa prospettazione è stata svolta in ordine all’interesse eventualmente radicatosi in capo all’indagato in relazione alla detenzione, ove patita in modo tale da far emergere il diritto all’equa riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., tanto più che, come ha osservato l’Autorità requirente, anche sotto tale aspetto già rileva l’annullamento dell’ordinanza genetica per la segnalata carenza delle condizioni legittimanti.
Non risulta addotta l’eventuale influenza pregiudicante che possa far residuare l’assetto affermato dall’ordinanza impugnata, asseverativa (nella sola sede cautelare) della gravità indiziaria in ordine ai due reati contestati (il secondo come diversamente qualificato), in relazione ad altri procedimenti, eventualmente attivati o concretamente attivabili, di natura civile o amministrativa, così come manca ogni deduzione in merito a eventuali procedimenti disciplinari a cui l’indagato sia sottoposto per gli stessi fatti.
Quindi, neppure sotto tali aspetti, l’accertamento cautelare della gravità indiziaria potrebbe far sedimentare, in forza della decisione emessa in sede cautelare, un profilo accertativo concretamente sfavorevole all’indagato, con la specificazione che l’indagato non può dedurre l’interesse a evitare conseguenze negative di ordine extrapenale, se non quando esse sono contemplate dall’ordinamento giuridico, che le ammette soltanto in riferimento all’efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno ai sensi degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., del giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare ex art. 653 cod. proc. pen. e del giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi a norma dell’art. 654 cod. proc., situazioni nemmeno dedotte nella presente fattispecie.
In definitiva, NOME risulta aver proposto l’impugnazione non esponendo alcun concreto e attuale interesse a ricorrere avverso l’ordinanza che aveva già annullato il titolo cautelare emesso nei suoi confronti.
Di conseguenza, l’atto impugnatorio è da ritenersi, sotto questo profilo e in via dirimente, inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell’insieme delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/12/2025.