Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7116 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7116 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Egitto il 25/07/1994
avverso l’ordinanza del 5/12/2024 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di NOME COGNOME arrestato ai fini estradizionali, in quanto colpito da mandato di cattura internazionale per l’esecuzione della sentenza di condanna alla pena dell’ergastolo emessa dalla Criminal Court of Asyut (Egitto) in data 25 maggio 2015 per il delitto di omicidio commesso in data 24 aprile 2014.
L’avvocato NOME COGNOME difensore di Soliman, ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, censurando l’erronea valutazione del pericolo di fuga.
Il difensore deduce che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato che il Soliman in territorio italiano ha la disponibilità di un domicilio idoneo ad Abbiategrasso, è prossimo all’acquisto di un’abitazione, presta regolare attività lavorativa, convive con una ragazza italiana e a breve diventerà padre.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 14 gennaio 2025, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
In data 17 gennaio 2025 l’avvocato NOME COGNOME ha depositato l’ordinanza di revoca della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta in data 23 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere.
La Corte di appello di Milano, infatti, con ordinanza emessa in data 23 dicembre 2024, ha revocato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente e ne ha ordinato l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.
La sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990).
A tali statuizioni non consegue alcuna condanna alle spese.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un’ipotesi di soccombenza e, pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ks ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME e altro, Rv. 208166; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168 – 01; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013, COGNOME, Rv. 256225).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 04/02/2025.