Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41219 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41219 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Partinico, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno 2025, il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da NOME avverso l’ordinanza del GIP di Palermo che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 575 cod. pen. e 110, 411 cod. pen.
Il Tribunale ha osservato che il GIP, nel convalidare il fermo ed applicare la misura cautelare, contestualmente dichiarava la propria incompetenza, disponendo la trasmissione degli atti al GIP di Trapani, il quale, ai sensi dell’art. 27 c.p.p., in data 27 maggio 2025, disponeva nuova misura cautelare. Ne ha desunto che, poiché il titolo custodiale era costituito, ora, dall’ordinanza del Tribunale di Trapani, non sussisteva l’interesse dell’indagato ad impugnare l’ordinanza del GIP di Palermo, il cui eventuale accoglimento non avrebbe, comunque, potuto incidere sulla libertà personale del ricorrente. Ha dichiarato, pertanto, inammissibile il riesame per assenza di interesse a ricorrere.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., vengono illustrati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Con riferimento al primo motivo, lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lettera b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen., 311 comma 2 cod. proc. pen., 291 comma 2 cod. proc. pen. e 27 cod. proc. pen. per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame, omettendo di valutare nel merito le censure mosse all’ordinanza impugnata.
Il ricorrente, premesso di aver interesse a coltivare il ricorso anche ai fini dell’art. 314 cod. proc. pen., osserva che, alla luce del compendio indiziario esistente alla data del 12 maggio 2025, difettano le condizioni di applicabilità di cui all’art. 273 cod. proc. pen. nonché le esigenze cautelari; che la successiva ordinanza emessa dal GIP competente ex art. 27 cod. proc. pen., sulla base di nuove emergenze di indagine, mantiene una sua autonomia rispetto alla precedente; che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per riesame pronunciata dal Tribunale del riesame di Palermo contrasta con i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19214 del 2020 e con altre precedenti in termini, secondo le quali, anche nel caso di misura già divenuta inefficace, permarrebbe l’interesse alla pronuncia sia pure ai soli fini di cui all’art 314 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, eccepisce la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame abbia omesso di valutare il merito dell’ordinanza impugnata sulla base della ritenuta carenza di interesse, senza tenere conto del fatto che la richiesta di riesame del 22.5.2025 conteneva la puntuale esposizione dei motivi di gravame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Si evince dagli atti che il 13 maggio 2025, il Gip presso il Tribunale di Palermo emetteva ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di NOME per il reato di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., contestualmente dichiarando la propria incompetenza per territorio e disponendo la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Trapani.
Questi, in data 27 maggio 2025, emetteva nuova ordinanza di custodia cautelare.
Nelle more, il difensore proponeva ricorso per riesame avverso l’ordinanza del 13 maggio 2025 e il Tribunale del riesame di Palermo dichiarava l’inammissibilità del ricorso non essendo ravvisabile un interesse del ricorrente ad impugnare, posto che il titolo che fondava la misura cautelare era quello emesso medio tempore -dal Gip di Trapani.
2. Ricostruita la vicenda processuale nei termini sopra evidenziati, si osserva che l’art. 27 cod. proc. pen. prevede che le misure cautelari emesse da giudice che contestualmente o successivamente, si dichiari incompetente, cessano di avere effetto se, entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti, i giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 cod. proc. pen.
A seguito della declaratoria di incompetenza possono, quindi, verificarsi due situazioni: la prima che vede la misura cautelare sostituita nel termine di legge da i quella emessa dal giudice competente, nel qual cascu s sla limitazione della libertà i personale trova il proprio titolo solo nella seconda ordinanza, che sostituisce interamente la prima; la seconda che vede la misura divenire inefficace se non tempestivamente sostituita dalla nuova.
In entrambi i casi, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale del ricorrente ad impugnare la prima misura ai fini dello status libertatis in quanto l’eventuale annullamento o modifica della stessa non potrebbe riverberare alcun effetto sullo stato dell’indagato.
Può persistere, tuttavia, un interesse ad impugnare la prima ordinanza ai fini della previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., ovvero per far valere la mancanza di indizi di colpevolezza nel momento della emissione della misura e durante la limitata efficacia temporale della stessa. In questo caso, tuttavia, detto interesse deve essere specificamente dedotto.
Questa Corte ha ripetutamente espresso il principio secondo il quale «In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato.» (Sez. U, sentenza n. 7931 del 16.12.2010 (dep. 01/03/2011), Rv 249002-01).
Il principio è stato costantemente confermato da successive pronunce, le quali hanno, altresì, precisato che l’interesse ai fini dell’art. 314 cod. proc. pen. deve essere dedotto in sede di ricorso per riesame, precisando che l’omessa specifica e
motivata deduzione dell’interesse a coltivare l’impugnazione in detta sede comporta l’inammissibilità della stessa e preclude alla parte di prospettare detto interesse, per la prima volta, con il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale. Le situazioni che comportano inammissibilità, infatti, non sono suscettibili di sanatoria mediante l’espletamento dell’adempimento che avrebbe dovuto compiersi prima della relativa declaratoria e che ha dato luogo ad essa (Sez. 1, sentenza n. 19649 del 12.1.2017, Rv 270009).
Nel caso in esame, non risulta che l’interesse all’impugnazione sia stato dedotto in sede di riesame. Ne consegue che corretta è l’ordinanza impugnata, la quale ha ravvisato una carenza di interesse a ricorrere, cui è conseguita l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare.
Per completezza, si osserva che la pronuncia di questa Corte richiamata dal ricorrente a fondamento della propria pretesa non è pertinente al caso in esame e, comunque, non contrasta con le conclusioni cui si è pervenuti in questa sede.
La sentenza Sez. U n. 19214 del 23/04/2020, Rv 279092-01, è relativa alla impugnabilità da parte del pubblico ministero dell’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare impugnata e, esclusa la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento temporaneo dell’efficacia della stessa per ragioni di urgenza, abbia annullato l’ordinanza applicativa. In detta pronuncia, nella quale, peraltro, la Corte ha ribadito che l’interesse ad impugnare una misura cautelare divenuta inefficace, risiede nella proponibilità della procedura ex art. 314 cod. proc. pen., si è evidenziato che «per proporre ricorso – anche nell’incidente cautelare – il soggetto legittimato deve dunque perseguire un interesse che sia concreto ed attuale, la cui sussistenza e persistenza al momento della decisione deve essere apprezzata con riferimento alla sussistenza di un effettivo pregiudizio derivato dal provvedimento impugnato la cui rimozione consente il conseguimento di un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, cit.; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244110; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269).>> Tale interesse, ha precisato, deve essere proprio anche del pubblico ministero, il cui ricorso deve essere funzionale al raggiungimento di un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. 6, n. 33573 del 20/05/2015, COGNOME, Rv. 264996; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, COGNOME, Rv. 268191; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 268990; Sez. 5, n. 35785 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 273630), e tale interesse è stato riconosciuto nella misura in cui il
Tribunale del riesame, annullando l’ordinanza genetica, abbia sostanzialmente escluso l’applicazione dell’art. 27 cod. proc. pen., pur avendo rilevato l’incompetenza. In tale caso, infatti, l’interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento è funzionale ad ottenere, tramite la rimozione del provvedimento caducatorio, il ripristino della misura, sia pure ai limitati fini dell’art. 27 cod. proc. pen. Si tratta, quindi, di fattispecie non rilevante nel caso i esame, se non nei limiti in cui ribadisce la necessità di un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla pronuncia sul merito.
Alla luce delle argomentazioni esposte, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per palese infondatezza dei motivi di impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.