Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46406 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46406 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Como il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data 19/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, applicava ad NOME COGNOME la pena di mesi otto di reclusione, in relazione ai reati a lui ascritti.
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo di ricorso:
2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 477 e 178 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in quanto la difesa aveva presentato opposizione a decreto penale di condanna, richiedendo, contestualmente, di provvedere ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ed il giudice aveva notificato direttamente la sentenza, emessa de plano e con motivazione contestuale, senza alcun contraddittorio, in violazione della giurisprudenza di legittimità e di quella della Corte costituzionale in tema di contraddittorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Secondo quanto affermato da questa Corte regolatrice “È configurabile l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa ‘de plano’, anziché previa fissazione di udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest’ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine di argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.” (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Massano, Rv. 270034).
Nel caso in esame, al di là del richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente nulla di specifico risulta aver dedotto e, quindi, non ha concretamente manifestato alcun interesse, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità indicata.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 14/09/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente