Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26926 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26926 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Bangladesh il 27/04/1991
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, con ordinanza de 19/03/2025, confermava il decreto di convalida del sequestro operato iniziativa dalla polizia giudiziaria il 25/02/2025 ed il successivo dec sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Roma 26/02/2025 nei confronti di NOME COGNOME avente ad oggetto una tessera sanitaria.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 355 cod. proc. pen. Osserv Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro probatorio sen motivare congruamente in ordine alla qualificazione giuridica dell’oggetto
sequestro ed alla sussistenza del fumus commissi delicti; che, invero, il provvedimento di sequestro non indica la specifica relazione sussistente l’ipotizzato delitto di ricettazione ed il reperto sequestrato.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 353-355 cod. pr Osserva che il decreto di sequestro probatorio risulta carente di motivazione riferimento alla strumentalità probatoria della disposta misura, che dev ritenersi insussistenti.
2.3. In data 15/05/2025 sono pervenute conclusioni scritte.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Rileva il Collegio che l’indagato, pur essendo astrattamente legittimato proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale de riesame, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., in quanto persona alla qu cose sono state sequestrate, non vanta un interesse concreto ed attuale. punto, invero, va evidenziato che l’impugnazione può essere proposta solo da ch abbia interesse, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinam per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello al restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le tante, Sez. 36203 del 11/9/2024, COGNOME n.m.; Sez. 3, n. 36021 del 1/6/2023, Gabriel n.m.; Sez. 3, n. 16352 del 11/1/2021, COGNOME, Rv. 281098 – 01; Sez. 5, 35015 del 9/10/2020, COGNOME, Rv. 280005 – 01). In altri termini, affinché legittimato a proporre impugnazione, l’indagato deve reclamare una relazion con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quan gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell’impugnante. In proposito, la giurispruden legittimità ha avuto cura di specificare che persona avente diritto restituzione non è chi abbia un qualsiasi interesse alla restituzione, ma sol colui che sia titolare di una posizione giuridica autonomamente protet coincidente, quindi con un diritto soggettivo assoluto od anche con un me rapporto di fatto tutelato dal diritto (di recente, Sez. 2, n. 18419 del 22/ COGNOME, Rv. 286321 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 43967 del 19/10/202 COGNOME, Rv. 283990 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel caso di specie, pacificamente la tessera sanitaria è provento di furto, cui – se pure il ricorso fosse accolto – non potrebbe esser restituita al rico
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil
al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 12 giugno 2025.