Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3854 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3854 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29/09/2025, il Tribunale di Salerno accoglieva la richiesta di riesame che era stata proposta da NOME COGNOME contro l’ordinanza del 04/09/2025 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Salerno aveva disposto, nei confronti COGNOMEo stesso COGNOME, la misura COGNOMEa custodia cautelare in carcere per essere egli gravemente indiziato del delitto di traffico e detenzione illeciti di kg. 2 di cocaina (art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), in concorso con NOME COGNOME e con NOME COGNOME Tiano, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Il Tribunale di Salerno riteneva in particolare: a) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del menzionato reato (escludendo, tuttavia, la circostanza
aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.); b) l’insussistenza COGNOMEe esigenze cautelari, specificamente, del pericolo attuale che l’COGNOME potesse commettere delitti COGNOMEa stessa specie di quello per il quale si stava procedendo.
Nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale di Salerno: a) ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inutilizzabilità del contenuto di alcune comunicazioni che erano state scambiate mediante criptofonini attraverso la rete criptata Sky-Ecc e che erano state acquisite a seguito di un ordine europeo di indagine (DEI) eseguito dall’autorità giudiziaria COGNOMEa Repubblica francese, eccezione che era stata sollevata dal difensore COGNOME‘COGNOME in quanto il pubblico ministero «avrebbe dovuto richiedere all’Autorità francese il sequestro di corrispondenza»; b) ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza sulla base del contenuto COGNOMEe suddette comunicazioni.
Avverso l’indicata ordinanza del 29/09/2025 del Tribunale di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo.
2.1. Dopo avere affermato che l’ordinanza “genetica” aveva fondato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul contenuto COGNOMEe menzionate comunicazioni scambiate mediante criptofonini attraverso la rete criptata Sky-Ecc e acquisite a seguito di OEI, il ricorrente premette che, nonostante l’accoglimento COGNOMEa propria richiesta di riesame, egli ritiene di avere interesse al ricorso.
Tale interesse riposerebbe sulle cosiddette “finalità negativa” e “finalità positiva” e consisterebbe in particolare nella: a) «verifica COGNOMEa sussistenza di uno dei presupposti funzionali all’applicazione COGNOMEa misura medesima, ossia i gravi indizi»; b) «esclusione di elementi dal compendio probatorio a suo carico, ossia utilizzabilità COGNOMEe chat tra l’altro unici elementi indizianti rispetto al cautelare»; c) «esclusione COGNOMEa formazione del cd. “giudicato cautelare” sul punto, evenienza che in termini di risvolto pratico tenderebbe a rendere più ardua la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, così precludendosi la possibilità di usufruire COGNOMEe relative premialità».
2.2. Tanto premesso con riguardo al suo interesse al ricorso, COGNOME‘COGNOME deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità COGNOMEa motivazione e l’errata applicazione degli artt. 125, 191 e 254 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 273 COGNOMEo stesso codice e agli artt. 15, 24 e 68 Cost., «per non essersi concretamente pronunziato il Tribunale del riesame di Salerno sulla questione di utilizzabilità COGNOMEe chat Sky Ecc, ritenute acquisite contra legem in assenza di decreto di sequestro di corrispondenza, tale essendo la natura di detti documenti confluiti nei verbali di prova francesi, con le conseguenti ricadute in termini di diritto di difesa».
COGNOME trascrive anzitutto: 1) la motivazione COGNOME‘ordinanza “genetica” in ordine all’utilizzabilità COGNOMEe menzionate chat; 2) l’eccezione di inutilizzabilità de stesse che era stata sollevata dal proprio difensore, nella memoria «esplicativa dei motivi riservati in sede di richiesta di riesame», «sotto diverso profilo», cioè sotto il profilo che «la strada intrapresa dall’Ufficio di Procura richiedente l’O.E.I. sia errata», in quanto «M’Organo di Procura avrebbe dovuto richiedere, come perfettamente previsto in materia di 0.E.I., altro e differente atto investigativo, ossia il sequestro di corrispondenza che, una volta riconosciuto, sarebbe stato di seguito sottoponibile a controllo difensivo mediante eventuale gravame cautelare reale sì da garantire l’assenza di violazione del diritto di difesa»; 3) la motivazione COGNOME‘ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ultimi cinque paragrafi COGNOMEa pag. 9 e primi sette paragrafi COGNOMEa pag. 10).
Tutto ciò trascritto, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Salerno non avrebbe correttamente applicato i principi che sono stati affermati dalle Sezioni unite COGNOMEa Corte di cassazione con le sentenze “gemelle” “COGNOME” (n. 23755 del 29/02/2024) e “COGNOME” (n. 23756 del 29/02/2024), con riferimento al «dovere del Giudice del paese di emissione COGNOME‘O.E.I. di valutare se le emergenze probatorie sopraggiunte dall’estero siano state raccolte ed ottenute nel rispetto dei principi fondamentali e COGNOMEe norme inderogabili COGNOMEa lex fori, primo fra tutti, il diritto di difesa ed il diritto del giusto processo».
COGNOME argomenta in particolare che, «se in Italia le chat di messaggistica sono da intendersi quale corrispondenza e quindi se a livello interno è previsto uno specifico meccanismo di acquisizione COGNOMEa corrispondenza, al quale è connessa una rete di garanzie costituzionali e procedurali, sintomatiche COGNOME‘espressione del diritto di difesa, la motivazione offerta dal Tribunale del Riesame non appare adeguata, non essendo stata offerta concreta risposta alla questione di inutilizzabilità effettivamente posta, calibrata sulla natura di “corrispondenza” COGNOMEa chat e sulla errata modalità di acquisizione mediante O.E.I. da parte del Magistrato del Pubblico Ministero».
Il Tribunale di Salerno, infatti, «stante la natura interna di “corrispondenza” di quei documenti/chat acquisiti all’estero», non si sarebbe «espresso sul quomodo di tale acquisizione in termini di adeguatezza e conformità ai principi del nostro giusto processo, così venendo meno proprio a quel doveroso controllo sancito dalle SS.UU. “gemelle” del 2024», con le quali, «pur chiarendo il concetto di circolarità documentale», è stato stabilito «il dovere di controllo interno di quanto per l’appunto entri dall’estero nel giudizio italiano».
Il Tribunale di Salerno avrebbe pertanto «arrestato il proprio giudizio alla natura “documentale”, senza inquadrare la natura di “corrispondenza” e soprattutto senza pronunziarsi in concreto sulla questione prospettata, omettendo lo spettante dovere di controllo “interno” in merito alla correttezza del quomodo COGNOME‘ottenuta acquisizione estera e quindi omettendo il dovere di controllo sulla legittimità dei soli e unici atti che hanno caratterizzato la gravità indiziaria». Tribunale, «n sostanza», non si sarebbe «pronunziato sul fatto che quei verbali francesi di prova contenessero ciò che per il nostro sistema interno è da considerarsi “corrispondenza” e quindi sul fatto che affinché gli stessi potessero transitare dal punto di vista probatorio in Italia, lo Stato emittente l’O.E.I. avrebb dovuto attivarsi mediante i sistemi processuali interni vigenti ed a ciò funzionali, ossia mediante decreto di corrispondenza , ricorribile dall’indagato mediante istanza di riesame reale, laddove tale strada avrebbe garantito i principi costituzionali interni, tra i quali e su tutti quelli relativi al diritto di difesa».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché non è sostenuto da alcun interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), concreto e attuale, a conseguire una pronuncia di annullamento COGNOME‘ordinanza impugnata.
La Corte di cassazione ha affermato il principio, che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, che non sussiste l’interesse COGNOME‘indagato a impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale (nella specie, si trattava degli arresti domiciliari) per carenza COGNOMEe esigenze cautelari qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione in ordine al ritenuto quadro gravemente indiziario, atteso che detto provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente (Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, La COGNOME, Rv. 282534-01; Sez. 1, n. 45918 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. 277331-01. Si veda anche la non massimata Sez. 5, n. 24657 del 08/04/2022, COGNOME).
Alla stessa conclusione si deve pervenire anche nel caso in esame, nel quale si deve analogamente escludere che il provvedimento impugnato possa pregiudicare la posizione del ricorrente sotto alcun profilo processualmente rilevante.
Facendo tesoro COGNOMEe condivise argomentazioni che sono contenute nei precedenti COGNOMEa Corte di cassazione che si sono sopra citati, si deve anzitutto dire che, nel caso in esame, non è stato neppure ipotizzato un utilizzo COGNOMEa decisione cautelare al fine di attivare un giudizio per l’accertamento del diritto all
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riparazione per l’ingiusta detenzione (quella originariamente subita per effetto COGNOME‘ordinanza “genetica”), ai sensi COGNOME‘art. 314 cod. proc. pen.
L’COGNOME non ha infatti manifestato alcuna volontà in tale senso.
Si deve in proposito rammentare il principio, che è stato affermato dalle Sezioni unite COGNOMEa Corte di cassazione con la sentenza “Testini” (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002-01), secondo cui «l’interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione COGNOMEa pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione COGNOMEa pronuncia medesima. Considerato poi che la domanda di riparazione – come si evince dal coordinato disposto COGNOME‘art. 315 c.p.p., comma 3 e COGNOME‘art. 645 c.p.p., comma 1 – è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l’intenzione COGNOMEa sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà».
5. In secondo luogo, si deve rammentare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1bis COGNOME‘art. 405 cod. proc. pen., il quale comma imponeva al pubblico ministero, al temine COGNOMEe indagini, di formulare richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si fosse pronunciata in ordine all’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non fossero stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico COGNOMEa persona sottoposta alle indagini. L’esito del ricorso avverso il provvedimento cautelare non può pertanto più esplicare un effetto vincolante sulle decisioni che la pubblica accusa deve assumere ai fini COGNOME‘esercizio COGNOME‘azione penale, le quali restano condizionate dalla considerazione COGNOME‘esito COGNOMEe indagini e dalla conducenza e capacità dimostrativa di esso.
6. In terzo luogo, si deve osservare che l’esito del giudizio di legittimità in ordine al compendio indiziario non potrebbe neppure esplicare alcun effetto limitativo COGNOMEa libertà di assunzione COGNOMEe decisioni rilevanti da parte del giudice nel processo principale, atteso che un tale effetto non è previsto dalla vigente legge processuale. Infatti, qualora, nell’incidente cautelare di legittimità, venga resa una pronuncia di annullamento con rinvio, tale statuizione, a norma COGNOME‘art. 627, comma 3, cod. proc. pen., vincola unicamente il giudice COGNOMEa cautela che è chiamato a rendere il provvedimento rescissorio e non anche i giudici che siano chiamati a trattare distinte fasi o gradi del medesimo processo (Sez. 5, n. 24657 del 08/04/2022, COGNOME, cit; Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, COGNOME, cit.). La considerazione COGNOMEa valenza probatoria degli elementi di prova sarà eventualmente rimessa al libero e autonomo vaglio del giudice del dibattimento.
Tale conclusione si deve ritenere valevole, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, anche con riguardo al cosiddetto “giudicato cautelare” che
eventualmente si formi, pur a seguito del giudizio di legittimità, su una questione relativa all’utilizzabilità di un mezzo di prova.
Infatti, secondo l’orientamento nettamente prevalente COGNOMEa Corte di cassazione, al quale il Collegio, condividendolo, intende aderire, il cosiddetto “giudicato cautelare” che eventualmente si formi, anche a seguito di pronuncia COGNOMEa Corte di cassazione, in ordine a questioni di utilizzabilità (o di validità) di mezzo di prova, non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del procedimento principale, il quale provvede con autonomia piena a rivalutare la questione (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280271-01; Sez. 1, n. 40301 del 14/06/2012, COGNOME, Rv. 25384201; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, COGNOME, Rv. 247265-01. Pronunce rese tutte in relazione a questioni di utilizzabilità degli esiti di attività intercettati
Ne discende che la decisione adottata in sede cautelare non può travalicare i limiti di tale sede fino a giungere a precludere al giudice del merito, a prescindere dalle modalità di celebrazione del relativo giudizio, con rito dibattimentale o con rito speciale, il potere-dovere di un’autonoma e indipendente valutazione COGNOMEa prova, anche sotto il profilo COGNOMEa legittimità COGNOMEe procedure di acquisizione COGNOMEa stessa.
Infine, il ricorrente non ha neppure addotto un possibile valore per sé pregiudicante COGNOMEa pronuncia impugnata rispetto ad altri procedimenti, già attivati o concretamente attivabili, di natura civile o amministrativa, sicché non risulta neppure invocato un interesse a evitare conseguenze negative di ordine extrapenale.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi COGNOME‘art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento COGNOMEe spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabile un elevato grado di colpa nella determinazione COGNOMEa causa di inammissibilità, al pagamento COGNOMEa somma di C 5.000,00 in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro cinquemila in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende.
Così deciso il 07/01/2026.