Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4604 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Augusta (SR), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa emessa in data 28/11/2022 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., emetteva sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME, in relazione ai reati fallimentari a lui ascritti, disponendo la confisca dei beni in sequestro nei confronti del predetto imputato.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, in data 03/05/2023, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’ar 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 violazione di legge, in riferimento all’art. 322-ter, comma 1, cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ave prodotto documentazione idonea a dimostrare come in beni in sequestro, poi sottoposti a confisca, fossero di proprietà di NOME, terza estranea e convivente con l’imputato;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., avendo i giudice errato di ritenere che i beni fossero di proprietà dell’imputato solo in quanto rinvenuti nella sua abitazione, alla luce della dichiarazione resa dalla COGNOME con atto notorio, con cui spiegava di non essere la moglie del COGNOME ma la convivente, e di aver acquistato con proprie disponibilità i gioielli caduti in sequestro all’esito della perquisizione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Non si comprende, infatti, come condivisibilmente messo in luce dal AVV_NOTAIO, quale sarebbe l’interesse del ricorrente che, assumendo di non essere proprietario dei beni confiscati, non potrebbe mai ottenerne la restituzione.
La sola persona che avrebbe diritto alla restituzione, infatti, sarebbe, secondo la prospettazione difensiva, NOME, la quale, tuttavia, non ha impugnato il provvedimento in esame.
Da tale evidente carenza di interesse a ricorrere, discende, quindi, l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28/11/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente