Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15274 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l’ordinanza del 07/11/2024 del Tribunale di Palermo nel procedimento promosso nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Marsala 1’8 marzo 1966
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Paterni’
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha ar, Dlica t o nei confronti di NOME COGNOME la misura interdittiva del divieto di eserc tare funzione di consigliere comunale nonché l’obbligo di dimora nel comune di re idenza ritenendone la gravità indiziaria quanto alla corruzione impropria contestata allo ste in concorso con altri soggetti e ciò alla luce del rischio di recidiva e di inquina probatorio in origine ritenuti;
rilevato che lo stesso Giudice ha poi revocato l’ordinanza genetica quanto alla misur interdittiva applicata in prima battuta all’indagato;
rilevato, ancora, che avverso l’ordinanza genetica è stato interposto riesame a che
Tribunale di Palermo, con il provvedimento descritto in epigrafe, ha annullato la misur ancora in atto per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria;
rilevato che con il ricorso che occupa la Procura della Repubblica preN) il Tr buna l di Marsala ha impugnato tale ultimo provvedimento contestando la motivazione esa sia
perché manifestamente illogica, sia per avere il Tribunale integralmente tra ;cura emergenze indiziarie messe in luce nel provvedimento annullato che davano cc ito del
patto illecito contestato e del coinvolgimento nel fatto oltre che del pubblico i ffi corrotto, anche della figlia NOME;
rilevato, infine, che nel ricorso la parte pubblica ricorrente ha evidenzia 😮 l’annullamento era stato giustificato unicamente per ragioni afferenti alla gra
indiziaria e che in coerenza dovevano ritenersi del tutto immutate le esigenze ci utel in origine giustificative della misura adottata;
ritenuto che,di contro,gravava sulla parte pubblica ricorrente l’onere di puntuz lizza la perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare utili a giustificare l’interv ?
prevenzione che con il ricorso in esame si mira a ristabilire, vieppiù quando, cc Tie caso di specie, la misura originariamente adottata risulti già modificata per un liv atteggiarsi dell’assetto cautelare in prima battuta riscontrato;
ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il :ol mostra di aderire, il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di apl elio ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gr indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di inter s ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la mi riguardi reati per i quali non opera, come nel caso a mano, la presunzione di cui all 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 43948 del 21/09/2023, Rv. 285400;Sez. 2 , Sentenza n. 6( 27 del 10/01/2024, Rv. 285867, principio ribadito in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 42287 del 2024;Sez. 2, Sentenza n. 41971 del 2024;Sez. 4, Sent ?nza n 31192 del 2024; Sez. 6, Sentenza n. 14043 del 2024);
ritenuta in coerenza l’inammissibilità dell’impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 04/03/2025.