Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5062 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5062 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di R ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOMECOGNOME detenuto sottoposto al re speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso il provvediment Magistrato di sorveglianza di Frosinone del 11/02/2021, che aveva respinto richiesta del condannato di ottenere assistenza allo studio tramite l’affianc di un tutor, in grado di seguirlo nello studio di alcune materie di apprendimen particolarmente difficile (affiancamento che si sarebbe sempre svolto, comunq mediante l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE piattaforma Skype e in presenza di un agente di polizia penitenziaria, ovvero in presenza, secondo le modalità stabilite per i colloqu familiari); il tutto era finalizzato a sostenere l’esame conclusivo del quin al termine del corso di studi, presso l’RAGIONE_SOCIALE. Il provvedimento reiettivo si fonda, in primo luogo, s sopravvenuta carenza di interesse, dato che la richiesta aveva ad ogget svolgimento di un percorso di istruzione secondaria, laddove il condannato ris aver ormai ultimato tali studi, essendo iscritto ad una facoltà univer L’eventuale tutor, comunque, non potrebbe che essere un soggetto terzo, estraneo al circuito scolastico istituzionale e, quindi, una figura il cui interv previsto dalla vigente normativa.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 35 -bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 27 e 34 Cost., nonché manc contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, ai sensi dell’a comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. Il condannato ha un perd interesse alla nomina di un assistente allo studio, essendo ora inscritto alla di Agraria presso l’Università RAGIONE_SOCIALE in Viterbo. La richiesta, del rest ad oggetto l’effettuazione di colloqui con il tutor destinati a svolgersi a distanza, ossia secondo modalità compatibili con il regime detentivo al quale il Vi assoggettato; tale modalità di effettuazione consentirebbe un costante cont “da remoto”, ad opera degli operatori RAGIONE_SOCIALE polizia penitenziaria, i quali avr anche la possibilità di registrare le conversazioni stesse. Con la av decisione il condannato, sebbene formalmente messo nelle condizioni di po studiare, risulta però fortemente discriminato, rispetto agli altri studenti
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. L’acce collegamento audiovisivo a distanza, tra il luogo di detenzione e luoghi e all’istituto carcerario, nel quale il detenuto !;ia sottoposto al regime dif
di cui all’art. 41-bis Ord. pen., non è uno strumento di utilizzo generalizzato e non può essere volto al soddisfacimento del diritto allo studio; né può consentirsi la presenza di un assistente esterno, ossia di un terzo soggetto estraneo al circuito scolastico istituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nella concreta fattispecie, secondo quanto riassunto in parte narrativa, la domanda originaria concerneva l’assistenza di un tutor, al fine di portare a termine il quinto anno dell’RAGIONE_SOCIALE; dal relativo provvedimento di rigetto hanno poi tratto origine la proposizione del reclamo e, infine, il ricorso in sede legittimità. Risulta però pacifico come, al momento attuale, il ciclo di istruzion secondaria sia concluso, dato che il ricorrente risulta iscritto alla facoltà di Agrar dell’Università RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Viterbo. Dal momento che, appunto secondo quanto domandato, l’intervento del tutor sarebbe servito per l’apprendimento di
determinate materie, specificamente attinenti al ciclo di istruzione secondaria, si è ormai consolidata una chiara situazione di carenza di interesse.
Parimenti inammissibile è la richiesta finalizzata all’ottenimento dell’assistenza ad opera di un tutor, anche con riferimento al percorso universitario. Trattasi di domanda nuova, che esulava dal contenuto RAGIONE_SOCIALE istanza primigenia, poi disattesa dal Magistrato di sorveglianza con la decisione oggetto di reclamo. La domanda inerente al mantenimento del tutor anche durante il percorso universitario, infatti, risulta proposta per la prima volta dinanzi Tribunale di sorveglianza. Quest’ultimo era stato investito, però, RAGIONE_SOCIALE sola questione concernente la richiesta di assistenza durante il percorso di studi secondario e non durante quello universitario; correttamente, pertanto, non si è pronunciato sul punto specifico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.