Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38222 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38222 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1851 sez.
NOME COGNOME
CC Ð 24/10/2025
NOME COGNOME – Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME Turtur
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto nellÕinteresse di:
COGNOME NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza emessa in data 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 2 ottobre 2025 dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ della impugnazione;
letta la memoria di replica alle conclusioni del P.g., contente le conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2025 dal difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per lÕannullamento della impugnata ordinanza.
Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 25 febbraio 2025, il Tribunale di Roma, adito ex art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile lÕimpugnazione proposta dal difensore dellÕindagato, per difetto di concreto ed attuale interesse alla cessazione del vincolo di indisponibilitˆ dei rapporti di conto corrente bancario (con saldo negativo) in sequestro ed ha per lÕeffetto confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale in data 30 ottobre 2024.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dellÕindagata, soggetto i cui rapporti di conto corrente bancario sono stati ÒbloccatiÓ dallÕistituto di credito, ancorchŽ con saldo negativo, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., deducendo:
2.1. Inosservanza della norma processuale (artt. 324 comma 3, 568, comma 4, 591, 373, 357 cod. proc. pen., 110 disp. att. cod. proc. pen.), in ordine alla sussistenza dei presupposti per lÕimpugnazione svolta con la richiesta di riesame, in quanto la decisione adottata si pone in evidente violazione della legge processuale che tutela lÕinteresse concreto ed attuale alla impugnazione.
In particolare, il Tribunale della revisione cautelare reale avrebbe erroneamente ritenuto che, avendo i conti correnti oggetto di sequestro saldo negativo e non essendo quindi sottratte alla disponibilitˆ della indagata somme di denaro, questa non potesse vantare alcun interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo, non potendo derivare dallÕeventuale accoglimento dellÕistanza la restituzione di somme di denaro non rinvenute sui conti correnti a costei intestati.
Deduce ancora la ricorrente che lÕomessa risposta alla domanda di giustizia, con cui viceversa si evidenziava lÕinteresse a non tenere il conto corrente ÒbloccatoÓ, con la conseguente impossibilitˆ di annullarne il saldo negativo ovvero attingere al fido ivi attivato, costituisce violazione di legge (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), deducibile con ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen.
2.2. Ancora, la violazione di legge è dedotta per lÕomessa motivazione in ordine alla , avendo il Tribunale della cautela eluso il tema dellÕistanza, cioè la carenza del , fermandosi a rilevare il difetto di concreto interesse alla impugnazione incidentale.
AllÕudienza camerale del 12 giugno 2025 il Collegio disponeva il differimento della trattazione della procedura in attesa della decisione delle Sezioni unite di questa Corte, prevista per il 25 settembre 2025, sul tema dellÕinteresse
dellÕindagato -non avente diritto alla restituzione delle cose in sequestro- alla impugnazione del decreto di sequestro preventivo.
3.1. La notizia di decisione diffusa (Rg. 34936/2024, ud. 25 settembre 2025) appare valorizzare, ai fini dellÕammissibilitˆ dellÕimpugnazione, la spendita da parte dellÕistante (indagato che non avrebbe diritto alla restituzione) di un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo.
EÕ ammissibile e fondato il primo motivo di ricorso, il secondo resta assorbito.
1.1. Il tema proposto con il primo motivo di ricorso non è tanto quello dellÕinteresse alla richiesta di riesame reale di un decreto di sequestro non ancora formalmente eseguito, sul quale si registrano Òin astrattoÓ oscillazioni nella giurisprudenza della Corte.
Per il difetto dellÕinteresse alla impugnazione in caso di decreto non ancora eseguito Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, COGNOME, Rv. 269875-01; Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, COGNOME, Rv. 281098; Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Guardiano, Rv. 282542 Ð 01; Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, COGNOME, Rv. 275598-01; meno recentemente Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010; Sez. 3, n. 1664 del 15/07/1993, COGNOME, Rv. 194681.
In senso contrario Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 282339, sostiene che il sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorchŽ formalmente non ancora eseguito, pu˜ ugualmente produrre l’effetto dell’indisponibilitˆ dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto giˆ nel momento in cui l’istituto bancario proceda autonomamente al “blocco” dell’operativitˆ del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell’interesse alla sua impugnazione. Sulla stessa china Sez. 2, n. 14772 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 272657; Sez. 3, n. 31958/24, in data 7/5/2024, RAGIONE_SOCIALE, n. m.; Sez. 3, n. 17890 del 19/12/2024, dep. 2025, COGNOME; Sez. 3, n. 31957-31958-31959 del 07/05/2024, n.m.; Sez. 3, n. 41247 del 01/10/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 45869 del 14/10/2022, COGNOME, n.m., in motivazione pag. 5 e 6, che ha approfondito le diverse caratteristiche dei sequestri, a seconda della loro natura e di quanto oggetto di apprensione. In tempi più remoti, nello stesso senso, Sez. 1, n. 6551 del 29/11/1999, dep. 2000, Susinni, Rv. 215210 – 01.
Nella concreta fattispecie, non è in discussione la circostanza che il decreto di sequestro impugnato con la richiesta di riesame fosse giˆ stato eseguito, con la conseguente sottrazione allÕintestatario del rapporto bancario delle facoltˆ di disporre dei conti correnti (portanti saldo numerario negativo) oggetto di sequestro preventivo.
2.1. La ricorrente deduce, viceversa, lÕinosservanza della norma processuale, in quanto con il vincolo di indisponibilitˆ apposto ai conti correnti è stata preclusa al correntista la facoltˆ di operare su detti conti, cioè di attingere (in via diretta o attraverso gli addebiti giˆ operanti) allÕaffidamento di cui godeva, con lÕulteriore danno derivante dalla decorrenza di interessi passivi (sul saldo negativo ÒcongelatoÓ), non potendo tale saldo negativo subire incrementi numerari per effetto di eventuali legittime rimesse o accrediti periodici.
Ritiene il Collegio che l’esecuzione della misura ha giˆ prodotto, come correttamente evidenziato con i motivi di ricorso, effetti di indisponibilitˆ certamente perniciosi per il titolare del conto corrente bancario, con conseguente interesse, concreto e attuale (in questi termini la notizia di decisione delle Sezioni unite di questa Corte, allÕesito dellÕudienza del 25 settembre 2025), del danneggiato ad impugnare.
Del resto, la prevalenza del criterio fattuale o sostanziale rispetto a quello formale, in materia di esecuzione del sequestro preventivo, è stata giˆ affermata da questa Corte, allorchŽ si è ritenuto che il termine per impugnare decorra dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro, che è assicurata anche dalla ricezione del telegramma della banca che avvisa del blocco del conto sulla base del provvedimento giudiziario di cui indichi gli estremi (Sez. 2, n. 14772/2018, COGNOME, cit.).
2.1. EÕ certo, dunque, che la ricorrente ha interesse ad impugnare, giacchŽ, secondo Sezioni Unite Marinaj (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693- 01), nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalitˆ negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilitˆ, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo. Il principio è stato riaffermato dalla decisione delle Sezioni unite del 25 settembre 2025 (notizia di decisione, cit.), che volge nello stesso senso.
2.2. Del resto, la efficacia ÒpostumaÓ o Òa futura memoriaÓ del decreto di sequestro di un conto corrente, che guadagni il saldo positivo successivamente alla esecuzione, è stata giˆ pure affermata da questa Corte (Sez. 3, n. 41589 del
16/05/2023, COGNOME, Rv. 285168). Donde il concreto ed attuale interesse del ricorrente a rimuovere un vincolo di indisponibilitˆ insistente su un rapporto bancario destinato a modificare nel tempo la sua consistenza numeraria.
Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto del motivo solo processuale di annullamento, che non attinge alcun altro profilo di legittimitˆ della decisione, s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per lÕulteriore corso.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per lÕulteriore corso.
Cos’ deciso il 24 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME