Interesse a Impugnare: La Cassazione Spiega Perché un Vantaggio Solo Teorico Non Basta
Il principio dell’interesse a impugnare rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema processuale penale. Non è sufficiente che una sentenza sia, in astratto, giuridicamente errata per poterla contestare; è necessario che la sua modifica possa portare un beneficio reale e tangibile a chi la impugna. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo concetto, dichiarando inammissibile un ricorso che, sebbene potenzialmente fondato nel merito, non avrebbe prodotto alcun effetto pratico. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello avverso una sentenza del Tribunale. L’oggetto della contestazione riguardava la configurabilità di un’aggravante specifica (la minorata difesa) in un contesto di vendita online. Tuttavia, un elemento temporale si è rivelato decisivo: il reato sottostante, a prescindere dall’esito del ricorso sull’aggravante, si era già estinto per prescrizione prima ancora che la sentenza impugnata fosse pronunciata.
La Decisione della Corte e il Principio dell’Interesse a Impugnare
La Corte Suprema di Cassazione, senza entrare nel merito della questione giuridica sollevata dal Procuratore, ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione puramente processuale: la carenza di interesse a impugnare. I giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’interesse a contestare un provvedimento deve essere concreto e attuale. In altre parole, l’appellante deve poter ottenere, tramite la riforma o l’annullamento della decisione, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
Le Motivazioni: Il Principio del Vantaggio Concreto
La motivazione della Corte si fonda sull’articolo 568, comma 4, del codice di procedura penale. L’interesse ad agire non può risolversi nella mera aspirazione a un’affermazione di principio o all’esattezza teorico-giuridica di una motivazione. Deve, al contrario, tradursi nella possibilità di raggiungere un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche e soprattutto praticamente favorevole.
Nel caso di specie, l’eventuale accoglimento del ricorso del Procuratore non avrebbe sortito alcun effetto utile. Anche se la Cassazione avesse riconosciuto la correttezza della tesi accusatoria sull’aggravante, il procedimento penale non avrebbe potuto proseguire, essendo il reato già estinto per prescrizione. L’accoglimento del ricorso si sarebbe quindi tradotto in una pronuncia puramente teorica, incapace di modificare in meglio la posizione dell’accusa. Di conseguenza, mancando un vantaggio concreto, l’impugnazione è stata ritenuta priva del suo presupposto essenziale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio di economia processuale e di pragmatismo giuridico. Le aule di giustizia non possono essere impegnate per risolvere questioni accademiche o per ottenere pronunce di principio prive di impatto reale sulla sorte del procedimento. Per avvocati e procure, questa decisione rappresenta un monito a valutare sempre, prima di presentare un’impugnazione, quale sia l’obiettivo pratico perseguito. È indispensabile chiedersi: “Se il mio ricorso venisse accolto, quale sarebbe il risultato concreto?” Se la risposta è “nessuno”, il ricorso è destinato all’inammissibilità per carenza di interesse a impugnare.
Che cos’è l’interesse a impugnare secondo la Cassazione?
È la condizione fondamentale per cui un’impugnazione è ammissibile solo se può portare a una situazione pratica più vantaggiosa per chi la propone. Non basta il desiderio di ottenere una decisione teoricamente corretta.
Perché il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, anche se fosse stato accolto, non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico. Il reato era già estinto per prescrizione, quindi una decisione favorevole all’accusa non avrebbe avuto alcun effetto concreto sul procedimento.
È sufficiente contestare una motivazione giuridicamente errata per poter impugnare una sentenza?
No. Secondo la Corte, l’interesse a impugnare non consiste nella mera aspirazione all’esattezza tecnico-giuridica della motivazione, ma nell’interesse a conseguire, tramite la riforma o l’annullamento del provvedimento, un vantaggio concreto e tangibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22867 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TAORMINA il 08/09/1985
avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di Catania
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato dal procuratore generale in punto di configurabilità dell’aggravante della minorata difesa nella vendita on line.
Rilevato che il ricorso Ł inammissibile per carenza d’interesse. Invero, l’interesse a impugnare, così come richiamato dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica piø vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U., n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093 – 01, seguita da moltissime conformi, fino alla piø recente Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01). In altre parole, l’interesse ad impugnare non Ł costituito dalla mera aspirazione della parte all’esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall’interesse a conseguire -dalla riforma o dall’annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto.
Nel caso di specie, l’eventuale accoglimento del ricorso non sortirebbe alcun effetto nella prospettiva accusatoria, atteso che il reato contestato -ove non fosse intervenuta la remissione della querela- si sarebbe comunque prescritto in data 06/11/2024, già prima della pronuncia della sentenza di appello che oggi si impugna;
Tanto vale a dire che il ricorrente non sortirebbe nessun effetto pratico piø favorevole dall’annullamento sul punto del provvedimento impugnato.
Da qui l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame, per carenza d’interesse.
Dichiara inammissibile il ricorso
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME