Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22999 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 02/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in preambolo il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE provvedendo ai sensi degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., e 35-bis, comma 5, Ord. pen. – ha dichiarato non luogo a provvedere su più reclami presentati da NOME COGNOME, detenuto presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano Opera in regime ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), aventi per oggetto plurimi dinieghi di accesso a documenti amministrativi da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dove era detenuto al momento delle richieste.
A ragione RAGIONE_SOCIALE decisione, il Magistrato di sorveglianza, poneva la duplice osservazione che vi erano più pronunce precedenti aventi il medesimo oggetto, di cui indicava il numero di registro, nonché la circostanza dell’avvenuto trasferimento, medio tempore, del reclamante in altro RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che determinava la carenza di interesse all’impugnazione.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia e, con l’unico motivo, deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), violazione di legge con riferimento agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 35bis Ord. pen.
Il giudice a quo avrebbe indebitamente dichiarato non luogo a provvedere sui suddetti reclami, sia omettendo la doverosa fissazione dell’udienza nel contraddittorio tra le parti, sia trascurando il principio RAGIONE_SOCIALE perpetuatio iurisdictionis, posto che l’avvenuto trasferimento del detenuto ad altro RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non determinerebbe alcuna carenza d’interesse.
Con requisitoria scritta depositata il 29 novembre 2023, il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Sotto un primo profilo, osserva il Collegio che nel procedimento di sorveglianza il decreto d’inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, laddove la presa d’atto di
tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273714; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, COGNOME, Rv. 261662; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017). Nella seconda delle indicate ipotesi, il rilievo dell’inammissibilità presuppone che appaiano immediatamente insussistenti i presupposti normativi RAGIONE_SOCIALE richiesta, restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e, comunque, la delibazione di fondatezza nel merito dell’istanza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 260971; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257017; Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Piccinno, Rv. 254887).
La ratio RAGIONE_SOCIALE decisione in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità ictu ocu/i di ragioni che rivelino, alla semplice prospettazione e senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell’istanza, sicché, ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, quale che sia la loro complessità, deve essere assicurato all’istante il contraddittorio camerale, previsto nei commi successivi del medesimo art. 666 del codice di rito (Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, COGNOME, Rv. 237712; Sez. 1, n. 24164 del 27/04/2004, Castellano, Rv. 228996).
Tanto premesso, la motivazione resa dal Magistrato di sorveglianza in punto di esistenza di precedente giudicato, (resa nei termini che seguono:«a prescindere dalla circostanza alla luce RAGIONE_SOCIALE quale il Mds si è pronunciato più volte sull’oggetto lamentato es 1385/2021 es 5965/2021») è del tutto carente, poiché – a fronte dell’avvenuta riunione di ben sei procedimenti, originati da altrettante istanze del detenuto aventi oggetto diversificato – la semplice indicazione dei numeri di registro dei provvedimenti che si assumono costituire precedente giudicato sulle stesse questioni (provvedimenti, peraltro, assenti nel fascicolo a disposizione del Collegio), non consente in alcun modo di verificare l’effettiva esistenza di una preclusione determinata dal bis in idem.
Sotto altro profilo, neppure è corretta l’affermazione secondo la quale il trasferimento del detenuto presso altro RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE determinerebbe tout court una sopravvenuta carenza d’interesse.
3.1. Non è superfluo ricordare che l’interesse a impugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.
In Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 si è efficacemente evidenziato che «nel sistema processuale RAGIONE_SOCIALEle, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalit negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Carenza d’interesse – si è spiegato – che può anche essere “sopraggiunta”, come tale intendendosi «la valutazione negativa RAGIONE_SOCIALE persistenza, al momento RAGIONE_SOCIALE decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa RAGIONE_SOCIALE mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso».
L’interesse a impugnare deve configurarsi in termini d’immediatezza, concretezza e attualità non solo al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione del gravame, ma anche in quello RAGIONE_SOCIALE sua decisione, perché questa possa avere un’effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta. Ciò perché la facoltà di attivare i procedimenti di gravame riconosciuta al detenuto non può ritenersi assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione processuale in forza RAGIONE_SOCIALE quale il provvedimento giurisdizionale risulta idoneo a produrre la lesione RAGIONE_SOCIALE sfera giuridica dell’impugnante – tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sua condizione detentiva – e l’eliminazione o la riforma RAGIONE_SOCIALE decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Non può, in altri termini, ammettersi l’esercizio del diritto di impugnazione da parte del detenuto avente di mira la sola correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALE decisione, senza che alla posizione processuale del ricorrente derivi alcun risultato pratico favorevole, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sua condizione detentiva.
3.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la declaratoria d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse presupponeva una valutazione RAGIONE_SOCIALE persistenza, al momento RAGIONE_SOCIALE decisione adottata, di un interesse all’impugnazione in capo all’COGNOME, la cui attualità – sussistente all’atto RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso per cassazione – non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento
alla posizione detentiva del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322).
E, allora, posto che l’oggetto delle richieste del detenuto riguardavano plurimi dinieghi di accesso agli atti da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la carenza d’interesse ad impugnare avrebbe potuto apprezzarsi ove i documenti di cui COGNOME chiedeva, con i sei reclami riuniti nell’unico provvedimento oggetto di ricorso, avessero riguardato questioni di stretta attinenza al menzionato RAGIONE_SOCIALE, laddove in ogni altro caso (come le richieste contenute in alcune delle istanze di acquisizione di atti giudiziari) vale – come ricordato dal ricorrente – il principio RAGIONE_SOCIALE perpetuatio iurisdictionis, rectius il principio RAGIONE_SOCIALE persistenza dell’interesse alla decisione.
È dunque mancata tale articolata verifica in concreto che, in ogni caso, avrebbe richiesto che il Magistrato di sorveglianza emettesse un provvedimento ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen e non, come ha fatto, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Alla stregua delle esposte ragioni, il provvedimento dev’essere annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente